Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23586 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12265-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – nonchè contro
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
SRAGIONE_RAGIONE_SOCIALEP.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6110/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 636/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 12265/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 28.12.2021 n. 6110, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da quest’ultima, avvocato, volto a chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per tale titolo.
Il tribunale aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in pendenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa disposta iscrizione a ruolo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 46/99, rigettando il ricorso per il resto.
A seguito del gravame di COGNOME NOME, l a Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, accertando che l’attività era svolta con carattere di abitualità (cfr. p. 12 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), mentre l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellante era infondata, in quanto il suo decorso era stato sospeso per l’occultamento doloso del quantum dovuto, ex art. 2941 primo comma n. 8 c.c., in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei
redditi, nel quale avrebbero dovuto essere esposti i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 e 31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 9 lett. b RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito non aveva apprezzato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla ricorrente fin dal primo grado, per l’anno 2009, rile vato che il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 16.6.10 e che da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione, che risultava, quindi, maturato al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento notificata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in data 30.6.2015.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’inesistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pertanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la ricorrente, nell’anno 2009, pur n on essendo obbligata all’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per non aver superato i limiti reddituali stabiliti, fosse obbligata alla iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e tenuta
all’adempimento del contributo preteso dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto esistente il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la questione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimo ammontare RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate, perché erroneamente la Corte del merito le aveva correlate ad una sua condotta evasiva, volta ad ostacolare l’attività di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicchè assume rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 34034/21, in motivazione).
Nella presente vicenda, essendo l’anno in contestazione proprio il 2009, il D.P.C.M. di riferimento è quello del 10.6.2010 (pubblicato in G..U. n. 141 del 19.6.10), che all’art. 1 statuisce ‘i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore …, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio …, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare RAGIONE_SOCIALEo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo’.
Quindi, per l’anno 2009, il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del 6.7.10.
Il secondo e terzo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività RAGIONE_SOCIALE per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare
adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione ‘ (Cass. n. 4419/21) .
Nella specie, la Corte d’appello ha svolto uno specifico, seppur sintetico accertamento sulla sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (cfr. p. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) che la ricorrente, contesta, ma in termini di mero dissenso (cfr. pp. 21-28 del ricorso), in tal modo contrapponendo la propria ricostruzione dei fatti a quella accertata dalla Corte del merito, senza dedurre alcuno specifico vizio motivazionale.
Il quarto motivo è fondato.
Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull’apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘avvocato con reddito (o volume d’affari) ‘sottosoglia, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).
Nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem RAGIONE_SOCIALEa norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento scusabile, ossia con l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di versare i relativi contributi, anche il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretata e quella RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa.
Posto che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – ha osservato ancora Cass.17970/22 – in base all’art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal
pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili, in quanto riferite all’anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
In definitiva, accogliendo nei sensi di cui sopra il quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, la sentenza va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili connesse all’obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l’anno 2009.
In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l’accoglimento in parte qua del quarto motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni civili per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.2024