Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11664-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 534/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositata il 16/09/2019 R.G.N. 206/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 11664/2020
COGNOME
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
Causa numero 20 RG 11664 del 20
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 16.9.19 la corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 28.2.17 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato legittima l’iscrizione del professionista in epigrafe alla gestione separata INPS per il 2007 e dovuta la contribuzione relativa, non invece le sanzioni per evasione applicate dall’Inps.
La corte ha in particolare evidenziato che il versamento ad Inarcassa era solo un versamento del contributo integrativo.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria sulle sanzioni applicate, per avere la Corte territoriale trascurato che vi era stata omessa denuncia del rapporto di lavoro; si deduce quindi violazione dell’articolo 116 comma 8 della Legge n. 388/2000. E’ rimasto intimato il professionista. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale accertato che il rapporto non è stato occultato e non essendo possibile rivalutare in sede di legittimità il detto accertamento di merito (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01).
Va poi considerata l’applicazione dello “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla
cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Nulla per spese, atteso che la controparte è rimasta solo intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre