Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34683 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34683 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 23771/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONE.
– Intimati –
Avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE di Roma n. 5/2019 depositata il 23/05/2019.
Sanzioni RAGIONE_SOCIALEri
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 15 maggio 2019, ha respinto il ricorso del geom. NOME COGNOME avverso la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE del 14 dicembre 2016, di applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento , a causa di irregolarità deontologiche;
in particolare, il RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, previo rigetto RAGIONE_SOCIALEe doglianze RAGIONE_SOCIALE‘incolpato afferenti soprattutto all’asserita violazione del suo diritto di difesa;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione del RAGIONE_SOCIALE, il geom. COGNOME ha proposto ricorso articolato in un unico motivo. Non hanno svolto difese né il RAGIONE_SOCIALE né l’ Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 24 e 111, Cost., ossia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, per non avere il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevato il mancato rispetto di tali diritti da parte del RAGIONE_SOCIALE territoriale di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il procedimento RAGIONE_SOCIALEre si sarebbe svolto nella seduta del 25 novembre 2015, nella quale, come risulta dal relativo verbale, vi sarebbe stata prima l’audizione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato (geom. COGNOME), e, successivamente, quella del geom. NOME COGNOME – il cui esposto del 10 febbraio 2015 aveva determinato l’avvio del procedimento RAGIONE_SOCIALEre -, svoltasi in assenza RAGIONE_SOCIALE ‘incolpato, al quale sarebbe stato pertanto precluso il diritto di interrogare il proprio accusatore e quello
di conoscere il contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘esponente ( id est denunciante);
il motivo è fondato;
l’art. 12 del r.g. 11 feb braio 1929, n. 274 (‘Regolamento per la professione di geometra’) prevede che l’incolpato sia informato RAGIONE_SOCIALE ‘seduta per la discussione’, affinché possa prese ntare le sue ‘giustificazioni’ e aggiunge che ‘nel giorno fissato, sentiti il relatore e la difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato’ , il Comitato adotta le proprie decisioni;
è principio di diritto consolidato (Sez. 3, Sentenza n. 19228 del 20/08/2013, Rv. 627755 – 01; in termini: Sez. 2, Sentenza n. 6175 del 05/03/2021, Rv. 660784 -01) che, in tema di giudizio RAGIONE_SOCIALEre nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, l ‘ incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l ‘ assistenza del difensore, all ‘ adunanza davanti al RAGIONE_SOCIALE – competente a irrogare la sanzione – e, quindi, ha il diritto di essere informato RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE stessa, secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274. Nell ‘ ipotesi in cui l ‘ incolpato non sia stato informato RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE ‘ adunanza, è viziata per violazione del diritto di difesa, di cui all ‘ art. 24, Cost., la decisione adottata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che deve essere annullata dal RAGIONE_SOCIALE nazionale, non operando i princìpi di cui agli artt. 353 e 354, cod. proc. civ., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali;
sempre la giurisprudenza di legittimità, con numerose pronunce relative alle diverse normative dettate per il procedimento RAGIONE_SOCIALEre dei professionisti, da tempi oramai lontani, afferma che il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpato deve essere assicurato anche nella fase del procedimento davanti al RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che tale fase, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un ‘ attività istruttoria preordinata e funzionalmente
connessa a quella successiva di natura giurisdizionale ( ex plurimis , Cass. 16 gennaio 2007, n. 835);
nello specifico, quanto alla garanzia del contraddittorio a favore RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, va richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 3880 del 18/02/2010, Rv. 611437 – 01), in fattispecie sovrapponibile al caso in esame, secondo cui ‘ In tema di procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico di avvocato innanzi al RAGIONE_SOCIALE, non comporta violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpato la circostanza che, nella fase anteriore all ‘ apertura del procedimento stesso, il RAGIONE_SOCIALE proceda, in assenza RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpato, all ‘ audizione del soggetto che ha presentato un esposto a suo carico, al fine di chiarire e confermare il contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ esposto stesso, ove l ‘ esponente venga poi risentito nel corso del procedimento RAGIONE_SOCIALEre nella piena garanzia del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato ‘.
In precedenza, la Corte ( Sez. 3, Sentenza n. 10895 del 07/08/2001, Rv. 548847 – 01) si era preoccupata di chiarire che ‘ In tema di procedimento RAGIONE_SOCIALEre a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico) la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE ove deliberi di sentire una persona, è tenuta a rispettare la forma RAGIONE_SOCIALE ‘ trattazione orale ‘ che è espressamente prevista e che appare anche l ‘ unica in grado di assicurare, in relazione all ‘ ormai ammessa presenza di un difensore, che l ‘ acquisizione di elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione avvenga in presenza RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpato e RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ‘;
tornando al motivo di ricorso, nel l’adunanza del 25 novembre 2015 , prodromica all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento, il diritto di difesa del geom. COGNOME non è stato garantito in quanto il RAGIONE_SOCIALE giudicante prima ha sentito l’esponente (geom. COGNOME) in assenza RAGIONE_SOCIALE‘incolpato e del suo difensore e dopo
ha proceduto all ‘audizione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato in presenza del difensore. Tale violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato comporta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALEre al medesimo inflitta;
ne consegue che, accolto il ricorso, la decisione è cassata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE affinché valuti se, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte e degli elementi acquisiti nel procedimento RAGIONE_SOCIALEre (diversi da ll’audizione RAGIONE_SOCIALE‘esponente geom. COGNOME, RAGIONE_SOCIALE quale non era consentito tenere conto), sussistano comunque elementi per ritenere accertato il fatto ascritto al ricorrente e per applicare la sanzione;
nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non si sono difesi;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023.