Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10945-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato al controricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 251/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 157/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 22.10. 21 la corte d’appello di Perugia, in riforma di sentenza del 3.4.20 del tribunale di Terni, ha dichiarato l’AVV_NOTAIO tenuta a versare all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE 231,66 € per contributi per l’iscrizione alla gestione separata, oltre sanzioni civili. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’avvocat o era obbligato all’iscrizione alla gestione separata ex articolo 18 d.l. 98 RAGIONE_SOCIALE’11 convertito in legge 111 RAGIONE_SOCIALE’11, sia perché il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione integrativa non era idoneo a garantire copertura assicurativa sia perché riteneva che l’iscrizione all’albo e la titolarità di partita Iva davano luogo ad una attività non occasionale (sicché il mancato superamento dei 5000 € del reddito anno non rendeva il lavoro occasionale); aggiungeva che il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorreva dalla scadenza del termine per il
pagamento dei contributi (che nel caso era il 6 luglio 2011), sicché la richiesta 2 luglio 2016 con avviso di addebito era tempestiva; ha infine ritenuto applicabile il regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘omissione (e non quello RAGIONE_SOCIALE‘evasione), escludendo il dolo perché sono stati comunque denunciati i redditi (anche se non era stato compilato il quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione fiscale), tenuto altresì conto del rilievo controverso in giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa citata condotta.
Ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso tale sentenza per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la predetta legale che propone a sua volta ricorso incidentale per un motivo (in relazione al quale l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha prodotto procura).
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che attiene alla esistenza RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile in tema di sanzioni.
Il ricorso incidentale invoca invero la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 104 del 22, lamentando l’applicazione di sanzioni, sebbene la contribuzione fosse del 2010.
Premesso che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale su richiamata ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
forense per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore’, il ricorso incidentale è fondato, sicché, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con cassazione senza rinvio del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativo alle sanzioni.
Il ricorso principale -che deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 comma 8 legge 388 del 2000, per aver applicato il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione sebbene fosse stata presentata dichiarazione dei redditi senza compilazione del quadro RR- resta assorbito.
Spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo compensate , stante la recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito principale, e decidendo nel merito cassa senza rinvio il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativa alle sanzioni. Spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo compensate.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME