Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11977-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali sono rappresentate e difese;
– controricorrenti –
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 11977/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2024
CC
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avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 1016/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
che, con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Asti e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni sessanta loro irrogata per l’allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro senza procedere alla necessaria timbratura;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE datrice aveva fornito prova della mancanza disciplinare ascritta unicamente con riguardo al solo episodio del 16.3.2016 in cui le dipendenti risultavano essersi allontanate senza previa timbratura rispettivamente per 5 e 7 minuti per recarsi al bar;
che la Corte territoriale ha evidenziato come la carenza di allegazioni impediva il richiesto ricorso ai poteri istruttori del giudice ed ha poi espresso un giudizio di non proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dell’art. 67, comma 4, del CCNL , secondo cui la sospensione sino ad un massimo di sei mesi è comminata in caso di ‘recidiva nel biennio per mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo presentino carattere di particolare gravità’;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, sia la COGNOME che la COGNOME; che le controricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001 e 65 CCNL 28.5.2004 per le Agenzie fiscali imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata disattendendo il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, per non avere dato corso ad una libera valutazione degli elementi di fatto emersi nel procedimento penale, aderendo viceversa alle conclusioni raggiunte in quella sede sulla base di parametri normativi estranei a quelli rilevanti ai fini del giudizio circa l’adempim ento degli obblighi contrattuali, che nella specie deponevano nel senso della relativa responsabilità a carico RAGIONE_SOCIALE lavoratrici;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 CCNL per le Agenzie fiscali, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione irrogata, assumendo essere quel giudizio inficiato dall’erronea valutazione dei fatti oggetto di contestazione e della loro gravità;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente apprezzato il materiale istruttorio in relazione al quale la stessa RAGIONE_SOCIALE assume di aver assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente;
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che gli esposti motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, perché tutti sostanzialmente volti a sostenere che le condotte addebitate, ove valutate nella prospettiva, essenzialmente disciplinare, dell’osservanza degli obblighi contrattuali, dovevano essere sanzionati disciplinarmente in quanto forniti di adeguato supporto probatorio;
che i motivi sono inammissibili, atteso che le censure sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente si risolvono nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale nel procedere al libero apprezzamento degli elementi di fatto accertati in sede istruttoria, apprezzamento insindacabile in questa sede, avendo la Corte medesima, contrariamente a quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il primo motivo, condotto il proprio accertamento nell’ottica propriamente lavoristica della verifica dell’effettività della con dotta contestata, valorizzando, unitamente alla richiesta di archiviazione proposta in sede penale, l’intero complesso RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali;
che in particolare la sentenza impugnata segnala come, al di là della mancata timbratura dell’uscita ( sulla quale, invece, sembra fare esclusivamente leva l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ), l’allontanamento dal luogo di lavoro o non fosse verificabile, potendo le dipendenti rientrare da altro ingresso non monitorato, o si fosse concretizzato ‘nello stare appena al di fuori dell’ingresso dello stabile, senza allontanarsi ma svolgendo mansioni loro proprie quali svuotare cestini, sistemare le porte, aprire cancelli per consentire ai colleghi di entrare e parcheggiare nel cortile interno o tutt’al più fumando una sigaretta’ ;
che la Corte territoriale, poi, su questa base ha del tutto congruamente sul piano logico e giuridico (e, pertanto,
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sottraendosi alla censura di cui al terzo motivo inammissibilmente sollevata) maturato il convincimento della carenza di prova in ordine all’ingiustificatezza RAGIONE_SOCIALE condotte addebitate, con esclusione del l’unico episodio del 16.3.2016, il solo verificato e per di più circoscritto nella sua durata, rispetto al quale, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 67, comma 4, lett. a) del CCNL che aveva costituito il parametro normativo per la comminazione della sanzione, ancora una volta del tutto plausibilmente (con conseguente inammissibilità del secondo motivo) ha ritenuto sproporzionato il provvedimento sanzionatorio;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALE controricorrenti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024
La Presidente NOME COGNOME