Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 379 Anno 2023
2022
3898
Civile Sent. Sez. L Num. 379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 13991-2020 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; da : INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato pro COGNOME avvocato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 112/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; pubblica NOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Generale bis del con 176 , ha
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, rigettava l domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Provincia di Siena, alle cui dipendenze l’istante, ingegnere, operava con qualifica di esperto informatico ed inquadramento in categoria D del CCNL di comparto, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dal retribuzione per giorni 15 irrogata a fronte della contestazion con la quale gli veniva addebitato di aver utilizzato la s conoscenza del sistema informatico ed i permessi di accesso di cui disponeva per intervenire sui software di rilevamento delle presenze e modificare la sequenza delle timbrature inserendone di inesistenti in relazione alla propria posizione, con condann dell’Amministrazione a restituire all’istante gli importi a tale ti trattenuti sulla sua busta paga.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver quest ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’eccezione proposta dal COGNOME di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio dell’azione disciplinare fondata sul rilievo pe cui già in antic rispetto alla contestazione l’Amministrazione avrebbe avuto contezza del fatto addebitato, tardiva in quanto sollevata, i violazione delle preclusioni di cui all’art. 414 c.p.c., solo verbale dell’udienza ex art. 420 c.p.c. ed altresì infonda dovendosi escludere che alla data indicata dal COGNOME l’Amministrazione, ove pure consapevole delle anomalie nelle timbrature, lo fosse anche della riferibilità di tali anoma all’intervento del COGNOME, resa nota solo all’esito della relaz tecnica della RAGIONE_SOCIALE che aveva realizzato il relativo softwar riteneva poi nel merito sussistente l’inadempimento contestato e corretto il criterio di calcolo della trattenuta.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidan l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Provincia di Siena.
La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta tardività dell’eccezione solle dal ricorrente di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio dell’azione disciplinare, ratio decidendi su cui la Corte medesima fonda la sancita inammissibilità.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circ la ricorrenza dell’inadempimento addebitato, stante il tenore dubitativo, cica la riferibilità al ricorrente delle anom riscontrate, della relazione della RAGIONE_SOCIALE fornitrice del software.
Con il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e fals applicazione dell’art. 25, comma 2, del CCNL di comparto del 16.5.2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’a disatteso i criteri, contrattualmente definiti, per il computo de importi soggetti a trattenuta.
Il primo motivo si rivela inammissibile essendosi il ricorrent limitato ad impugnare la decisione della Corte territoriale d inammissibilità per tardività dell’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio dell’azione disciplinare avanzata dall’odierno ricorrente in relazione all’essere a sua vol tardiva la contestazione disciplinare elevata a suo carico, ch integra solo una delle due rationes decidendi che sorreggono la pronunzia di rigetto dell’eccezione; infatti quella pronunzia
basa anche su una seconda ratio decidendi data dalla sancita infondatezza dell’eccezione stessa; per costante giurisprudenza di questa Corte, ove venga impugnata una sentenza – o un capo di questa – che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per giungere alla cassazione della pronunzia è necessario che ciascuna di esse sia specificamente censurata; diversamente la ratio decidendi non impugnata, diventando definitiva, impedisce a monte l’annullamento della statuizione, cos’ rendendo inammissibili le censure mosse alle concorrenti ragioni (v., per tutte, Cass. n. 18641/17)
Di contro infondato risulta il secondo motivo, avendo la Corte territoriale, con ampie argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, escluso che la relazione tecnica redatta dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva realizzato il software inducesse dubbi sulla riferibilità al ricorrente e così sull’appuntarsi in capo al medesimo della responsabilità delle anomalie riscontrate.
Ancora inammissibile deve ritenersi dal canto suo il terzo motivo, stante la genericità della censura che non si misura con il rilievo dalla Corte territoriale posto a base della decisione sul punto assunta per il quale la norma sin dal primo grado invocata dal ricorrente, l’art. 25 del CCNL 16.5.2001 ha “contenuto e oggetto del tutto diverso da quanto affermato dall’appellato”
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 670,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.11.2022.