SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 443 2025 – N. R.G. 00000133 2025 DEPOSITO MINUTA 31 12 2025 PUBBLICAZIONE 31 12 2025
NOME e dall’AVV_NOTAIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d’Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliera
NOME COGNOME
Consigliera relatrice
All ‘ esito dell ‘ udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 133 dell’anno 2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti
COGNOME NOME e
APPELLANTE
E
COGNOME NOME
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 13/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2025 il Sig. ha impugnato la sentenza n. 223/2024 resa dal Tribunale di Lanciano avente l’impugnativa di sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione irrogata al ricorrente dal comune di .
Al lavoratore è stato addebitata la mancata liquidazione di una fattura per l’importo di euro 33.520,00 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di 8.000 buoni pasto erogati, in base alla quale la RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto ingiuntivo, con condanna del al pagamento di interessi e spese di lite in aggiunta all’importo nominale della fattura.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 5.388,00 oltre accessori.
Il sig. ha proposto appello sulla scorta dei seguenti motivi:
Errata qualificazione e valutazione della firma digitale apposta al provvedimento disciplinare
Si contesta l’errore in cui è incorso il Giudice di primo grado nella ricostruzione delle tipologie di firma elettronica, con specifico riferimento alla deposizione del teste e alla normativa eIDAS e . Si deduce che la firma apposta non sia né qualificata né validamente riconosciuta ai sensi di legge, comportando la nullità dell’atto disciplinare. Testim
Errata valutazione delle risultanze dei rapporti di verifica della firma
Si deduce che tutti i rapporti tecnici prodotti ( RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) attestano la non validità della firma apposta dalla Segretaria Generale, in difformità rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, con conseguente difetto di sottoscrizione del provvedimento.
Violazione dell’art. 21 CAD in ordine all’ammissibilità della firma elettronica avanzata per atti amministrativi sanzionatori
Si assume l’illegittimità della sottoscrizione dell’atto con , essendo tale modalità inidonea per la tipologia di provvedimento in oggetto secondo la disciplina vigente. Cont
Erronea individuazione del dies a quo per il decorso del termine di 120 giorni ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001
Si deduce la violazione dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare, con decorrenza ancorata alla ricezione degli atti da parte dell’ e non alla contestazione Contr
dell’addebito, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione. Ne deriva la decadenza dell’azione disciplinare e l’illegittimità della sanzione.
Insussistenza della responsabilità disciplinare in capo al ricorrente
Si contesta la valutazione del Tribunale in ordine alla condotta ascritta al richiamando la distribuzione delle competenze interne, l’assenza di incarico e abilitazione alla liquidazione delle fatture, e le risultanze delle testimonianze e . In particolare, le dichiarazioni dei suddetti testi comproverebbero la mancata attribuzione al delle attività di liquidazione fatture e la non abilitazione al sistema gestionale Halley.
Abnormità e sproporzione della condanna alle spese di lite.
Si deduce la manifesta sproporzione della liquidazione delle spese rispetto al valore della controversia (€ 478,00), in violazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e alla giurisprudenza amministrativa.
In visa istruttoria l’appellante ha chiesto la rinnovazione dell’istruttoria orale con escussione dei testimoni non sentiti in primo grado, con particolare riferimento all’AVV_NOTAIO, il rinnovo di CTU tecnica in merito alla validità della firma digitale contestata.
Ha concluso chiedendo al collegio di
-Dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni conseguenza di legge.
-Condannare il al risarcimento dei danni, anche in via equitativa.
-In subordine, rimodulare la sanzione secondo giustizia in ragione delle risultanze istruttorie.
-Condannare il al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in caso di rigetto, disporre la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
I motivi di appello dal 1 al 3 sono infondati in quanto, pur ammettendo l’invalidità della firma digitale apposta al provvedimento disciplinare, non vi sono dubbi sulla sua riconducibilità all’ente e al soggetto che ha irrogato la sanzione (Dott.ssa , responsabile dell’UDP, non essendo tale circostanza neppure contestata dal sig. e dovendosi in ogni caso applicare i principi relativi sia alla validità degli atti amministrativi in mancanza di sottoscrizione (si veda la sentenza n. 8141 del 10 ottobre 2024, che ha ribadito che l’assenza di una formale sottoscrizione in calce a un provvedimento non ne determina di per sé
l’invalidità, purché siano presenti elementi sufficienti a identificare la sicura provenienza dell’atto dall’amministrazione. Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che, sebbene la firma rappresenti lo strumento principale per attribuire giuridica mente e psichicamente l’atto all’agente amministrativo, il suo difetto non implica necessariamente un vizio di legittimità dell’atto, qualora si possa comunque individuare in modo certo l’ente emanante e il funzionario responsabile), sia i generali principi in materia di impiego privato circa la sanabilità del vizio formale (Cass. 1206/2017) nel caso in cui venga comunque confermata dall’organo competente la sanzione disciplinare, anche mediante costituzione in giudizio.
Il quarto motivo è infondato, poiché a seguito della riforma Madia (2017) l’art. 55 -bis espressamente prevede che i 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorrano dalla contestazione, non dalla segnalazione all’UDP, circostanza confe rmata dalla Cassazione (Cass. sez. lav. Sent. 10284/2023 -come corretta con ord. n. 32404/2023).
Il quinto motivo di appello è infondato. L’appellante ha dedotto di non avere avuto al momento dei fatti contestati – abilitazione sul programma necessario alla liquidazione della fattura e che la liquidazione fosse di competenza di altra dipendente (assente). Il comune ha ribadito che in assenza della stessa vi sarebbe stato altro dipendente abilitato a cui l’appellante -in qualità di responsabile del procedimento -avrebbe potuto rivolgersi per la liquidazione. In alternativa egli avrebbe potuto chiedere di farsi abilitare, o in ogni caso sollevare il problema presso i suoi superiori gerarchici, cosa che egli non avrebbe fatto, limitandosi ad archiviare la fattura.
In sede istruttoria è emerso che, pur se il sig. non effettuava direttamente le liquidazioni non essendo abilitato all’uso dei sistemi, egli forniva il via libera per la liquidazione ai dipendenti abilitati, quale responsabile. Nella relazione allegata a seguito di richiesta di chiarimenti il stesso rappresentava di non aver proceduto alla liquidazione (o meglio, ad autorizzare la liquidazione) a causa della mancata emissione di una nota di credito per 450 buoni pasto non utilizzati da parte della RAGIONE_SOCIALE, come consuetudinariamente si sarebbe fatto, in assenza di restituzione dei soldi da parte della società per buoni non utilizzati. Tuttavia tale procedura, come contestato dal e pacifico tra le parti, è in violazione della convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE, circostanza che ha permesso alla società di ottenere il decreto ingiuntivo, al quale il ha ritenuto di non opporsi. La responsabilità del dipendente dunque sussiste, in primo luogo perché soggetto responsabile del procedimento relativo alla liquidazione delle fatture della RAGIONE_SOCIALE
(essendogli stata la fattura espressamente assegnata dal superiore gerarchico), e non avendo egli osservato le procedure previste dalla convenzione per la liquidazione, di cui era pacificamente a conoscenza.
I fatti contestati al sig. sussistono dunque, sia da un punto di vista materiale sia con riferimento alla loro rilevanza disciplinare, e la sanzione irrogata è da ritenersi proporzionata, anche in considerazione del danno economico cagionato al comune e al ruolo di responsabile del procedimento ricoperto dal sig.
E’ tuttavia da accogliere il motivo di appello relativo all’eccessività della condanna alle spese di lite.
Il valore della causa non può infatti ritenersi indeterminato, avendo la sanzione disciplinare di 5 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione un preciso valore economico, rappresentato dalla retribuzione non corrisposta (valore indicato dal ricorrente -e non contestato dal comune -nella misura di euro 478,00).
Le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere dunque riliquidate in euro 662,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da porsi a carico del ricorrente, mentre le spese del grado di appello devono essere compensate in ragione del complessivo esito della controversia e dell’accoglimento dell’appello solo sulle spese.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, liquida le spese del primo grado di giudizio a carico del sig. nella misura di euro 662,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Compensa le spese del grado.
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME