Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2221-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 943/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1439/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Impiego pubblico Direttore RAGIONE_SOCIALE Sanzione disciplinare
R.G.N. 2221/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Milano, pronunciando sull’appello principale di NOME COGNOME e sull ‘ impugnazione incidentale notificata dall’RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla COGNOME ed aveva annullato la sanzione conservativa comminata per avere impedito le attività del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa seduta del 28 marzo 2017 mentre aveva accertato la legittimità RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni nove, irrogata in relazione alle contestate irregolarità amministrativocontabili emerse con riferimento a cinque procedure di affidamento;
la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e precisato che le irregolarità in questione erano state contestate alla COGNOME in ragione del suo ruolo di direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato, in sintesi che:
il potere disciplinare era stato correttamente esercitato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25, comma 9, e 55 bis d.lgs. n. 165/2001 dal Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che riveste la medesima posizione propria del capo di istituto e, pertanto, al pari di ogni altro dirigente, può infliggere le sanzioni del rimprovero verbale e RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio fino a dieci giorni;
non sussiste alcuna incompatibilità fra la titolarità del potere disciplinare e il ruolo di responsabile RAGIONE_SOCIALEa prevenzione RAGIONE_SOCIALEa corruzione e RAGIONE_SOCIALEa trasparenza (RPCT);
l’affidamento ad uno studio di consulenza esterno RAGIONE_SOCIALE‘incarico di verificare l’attività amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era avvenuto nel rispetto del d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALEo statuto,
perché i poteri conferiti al RAGIONE_SOCIALE dei revisori non escludono che ai fini di controllo ci si possa avvalere anche di soggetti esterni;
il direttore amministrativo, in quanto preposto alla direzione degli uffici e responsabile RAGIONE_SOCIALEa gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è tenuto a sovrintendere all’ attività degli uffici e, pertanto, la sua responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto che le irregolarità riscontrate siano state commesse dal personale tecnico amministrativo incaricato di curare i singoli procedimenti;
la necessità RAGIONE_SOCIALEa determina a contrarre si desume dall’art. 11 d.lgs. n. 163/2003, applicabile alle prime quattro procedure in rilievo, ed è stata ribadita dal successivo art. 32 d.lgs. n. 50/2016, norma, questa, che disciplina la quinta procedura ogge tto RAGIONE_SOCIALE‘attività ispettiva e di controllo;
la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze inerenti alla mancata verbalizzazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di gara e all’omesso accertamento dei requisiti di legge richiesti in capo agli affidatari dei contratti pubblici, non determina l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare in ragione RAGIONE_SOCIALEa pluralità degli addebiti e considerato, altresì, che l’appellante non aveva espressamente domandato la riduzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione;
la condotta addebitata é idonea a ledere i principi di trasparenza e di concorrenza nelle gare e, pertanto, non rileva che dalla stessa non sia derivato un danno immediatamente apprezzabile sul piano monetario;
la ritenuta legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione rende superfluo l’accertamento in ordine all’ allegata, ma non provata, volontà ritorsiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
3. per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ravvisato nell ‘incompatibilità fra le funzioni di RPCT e l’esercizio del potere disciplinare;
addebita alla Corte distrettuale di avere acriticamente recepito un parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, privo di efficacia vincolante e , comunque, errato perché fondato su un’interpretazione non corretta RAGIONE_SOCIALEe disposizioni normative che vengono in rilievo;
1.2. con la seconda critica, formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 7, e 23 d.lgs. n. 123/2011 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 6, e 14 d.lgs. n. 165/2001 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. e la ricorrente reitera la tesi, ritenuta infondata dal giudice d’appello, secondo cui l’attività di controllo è affidata in via esclusiva ai revisori, alla ragioneria ed ai servizi ispettivi del RAGIONE_SOCIALE nonché alla Corte d ei conti e, pertanto, non poteva l’RAGIONE_SOCIALE affidare ad uno studio legale esterno, senza alcuna necessità e senza previa selezione pubblica, l’incarico di condurre l’ispezione interna che aveva poi dato luogo all’avvio del procedimento disciplinare;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 132/2003 nonché degli artt. 4, 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990 e censura il capo
RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ha ritenuto la responsabilità del direttore amministrativo anche con riferimento ad irregolarità ricadenti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività riservate ad altri dipendenti; addebita alla Corte territoriale di non avere concretamente individuato i fatti e i comportamenti censurabili nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa asserita ‘responsabilità apicale’ facendo solo cenno a ‘un evanescente obbligo di supervisione RAGIONE_SOCIALE‘operato degli stessi’ ; 1.4. la quarta critica deduce, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 d.lgs. n. 163/2006 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e ripropone la tesi secondo cui non sarebbe stata necessaria la determina a contrarre, che è atto amministrativo interno, di spettanza dirigenziale;
aggiunge, poi, che: a) il regolamento di amministrazione non prevedeva alcun obbligo in tal senso; b) la delibera a contrattare può essere legittimamente sostituita dal bando di gara e la sua assenza non determina nullità RAGIONE_SOCIALEa procedura; c) in ogni caso la sua adozione rientrava nella competenza del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non de l dirigente amministrativo;
1.5. con il quinto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si denuncia testualmente «motivazione apparente e/o contraddittoria, perplessa o incomprensibile RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado (accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello senza annullamento o modifica RAGIONE_SOCIALEa sanzione -accertata osservanza degli obblighi dei requisiti degli affidatari-inesistenza RAGIONE_SOCIALEe irregolarità dei verbali nonché RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pubblicazione dei bandi sottosoglia – infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura degli obblighi di postinformazione)»;
la ricorrente addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere contraddittoriamente, da un lato, escluso che fossero fondate le contestazioni inerenti all’accertamento dei requisiti in capo agli
di i affidatari, alla pubblicazione dei bandi, agli obblighi informazione e, dall’altro, ritenuto che non ci fossero presupposti per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare;
aggiunge che ha errato il giudice d’appello nel richiamare il principio di diritto enunciato da Cass. n. 3896/2019 perché affermato in fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto di causa;
1.6. la sesta critica, egualmente formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia il vizio motivazionale sotto altro profilo e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rilevanti sotto il profilo disciplinare gli addebiti contestati, sebbene le irregolarità asseritamente commesse non avessero in alcun modo inciso sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEe gare e degli affidamenti;
1.7. con il settimo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 56 del CCNL 2002/2005 e la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe finito per disapplicare le disposizioni citate che richiedono, ai fini del giudizio di proporzionalità, una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEe condotte, negli aspetti oggettivi e soggettivi;
la ricorrente insiste nel sostenere che, una volta esclusa la fondatezza di parte degli addebiti, la sanzione disciplinare inflitta doveva essere ritenuta non proporzionata all’illecito ;
1.8. infine l’ottavo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ravvisa un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nel mancato accertamento RAGIONE_SOCIALEa dedotta finalità ritorsiva, che era stata eccepita quale ulteriore profilo di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione;
il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la censura esula dai ristretti limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014 (cfr. anche Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018 e Cass. S.U. n. 34476/2019), concerne unicamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini di causa ed oggetto di discussione fra le parti e non può essere esteso né alla mancata valutazione di un mezzo di prova acquisito agli atti del giudizio, ove il fatto sia stato comunque apprez zato, né, tantomeno, all’errato giudizio espresso in ordine ad un punto controverso RAGIONE_SOCIALEa causa; la Corte territoriale ha pronunciato sull’asserito divieto di cumulo in capo al medesimo soggetto RAGIONE_SOCIALEa funzione di RPCT e RAGIONE_SOCIALEa titolarità del potere disciplinare ed ha escluso la fondatezza del riliev o, facendo leva sul disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/2012 e ritenendo condivisibili le valutazioni espresse al riguardo dall’RAGIONE_SOCIALE;
peraltro, anche a voler riqualificare la censura, riconducendola al vizio di cui al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., va detto che questa Corte ha già escluso l’eccepita incompatibilità fra la funzione di responsabile prevenzione RAGIONE_SOCIALEa corruzione e trasparenza ed il ruolo di componente o titolare RAGIONE_SOCIALE‘UPD , rilevando che l’art. 1, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/2012, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, «postula una alterità dei due uffici ma non indica espressamente una loro incompatibilità» (Cass. n. 15239/2021);
è stato evidenziato al riguardo che l’ incompatibilità non sussiste neppure nell’ipotesi (che qui non ricorre) in cui venga in rilievo una segnalazione effettuata dallo stesso responsabile per la prevenzione, atteso che «il principio di terzietà RAGIONE_SOCIALE‘ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante, che
solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla RAGIONE_SOCIALE, potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una RAGIONE_SOCIALEe parti del rapporto. »;
3. parimenti inammissibile è il secondo motivo;
la censura, oltre a prospettare questioni nuove alle quali non fa cenno la sentenza impugnata (mancanza di selezione pubblica e RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione RAGIONE_SOCIALEa società nell’elenco degli OIV) ed a sollecitare un esame diretto degli atti non consentito nel giudizio di legittimità, non è sorretta dal necessario interesse all’impugnazione giacché la supposta illegittimità del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico a soggetto terzo potrebbe, al più, essere fonte di responsabilità contabile a carico del soggetto conferente ma non rendere inutilizzabile, ai fini disciplinari, la documentazione acquisita nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ;
gli atti dei quali è impedita al datore di lavoro, pubblico o privato, l’utilizzazione nel procedimento disciplinare sono solo quelli espressamente menzionati dal legislatore (cfr. artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300/1970) che, con riferimento alla responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ha previsto la doverosità RAGIONE_SOCIALE‘azione in ogni caso in cui il responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura sia venuto a conoscenza di fatti aventi rilievo disciplinare;
la circostanza che il controllo sulla regolarità amministrativa sia normalmente attribuito ai revisori ed agli organi ispettivi del ministero non esclude che il dirigente possa avere notizia per altra via RAGIONE_SOCIALEe irregolarità amministrative e che in tal caso debba attivare il procedimento in relazione agli illeciti accertati;
non sfugge alla sanzione di inammissibilità neppure il terzo motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in realtà finisce per prospettare una insufficienza RAGIONE_SOCIALEa
motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ossia un vizio che non trova più ingresso nel giudizio di legittimità, all’esito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
la Corte territoriale, individuati i compiti e le responsabilità proprie del direttore amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 132/2003, ha escluso che la COGNOME potesse andare esente da responsabilità per il solo fatto che le irregolarità contestate fossero imputabili ai dipendenti addetti all’ufficio acquisti ed all’ufficio contratti ed ha evidenziato al riguardo che incombe sul direttore amministrativo un «onere di controllo e sorveglianza sull’operat o RAGIONE_SOCIALE‘ufficio» e che nella specie venivano in rilievo «irregolarità più volte riscontrate tali da far presumere un errato indirizzo dato al personale tecnicoamministrativo»;
il motivo, come già anticipato, seppure ricondotto al vizio di violazione di norma di legge, non indica le ragioni per le quali il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare il citato art. 13 e nel desumere dallo stesso l’obbligo di vigilanza e di controllo del personale amministrativo, sicché trova applicazione nella fattispecie l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «il vizio di violazione di legge deve essere dedotto … non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme che si assumono violate, m a anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme r egolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità» (Cass. S.U. n. 18607/2023 con ampi rinvii a precedenti);
5. parimenti inammissibile è il quarto motivo che, per escludere l’obbligo di previa adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera a contrarre, fa leva
sul bando di gara (che asseritamente conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori e RAGIONE_SOCIALEe offerte) e sul regolamento di amministrazione, ossia su atti amministrativi il cui esame diretto è riservato al giudice del merito;
la censura, poi, è manifestamente infondata nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere violato le norme richiamate nella rubrica, il cui testo, sostanzialmente sovrapponibile (l’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 nel testo originario stabilisce che Prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e RAGIONE_SOCIALEe offerte. ; negli stessi termini si esprime l’art. 32 d.lgs. 50 del 2016 secondo cui Prima RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e RAGIONE_SOCIALEe offerte ) è inequivoco nell’imporre la previa adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera a contrarre che deve precedere l’avvio RAGIONE_SOCIALEa gara;
quanto, poi, all’asserita incompetenza del direttore amministrativo ed alla responsabilità del direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il motivo, che non denuncia la violazione degli artt. 6 e 13 del d.P.R. n. 132/2003, non si confronta con il decisum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui sottolinea che ai sensi del d.P.R. citato fa capo al direttore amministrativo la responsabilità «RAGIONE_SOCIALEa gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile RAGIONE_SOCIALE‘istituzione»;
si tratta di conclusioni alle quali correttamente la Corte territoriale è pervenuta, atteso che il d.P.R. n. 123/2003, oltre a delineare con chiarezza l’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze del direttore amministrativo, con altrettanta chiarezza stabilisce, all’art. 6, che il direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE « è responsabile RAGIONE_SOCIALE‘andamento didattico, scientifico ed artistico RAGIONE_SOCIALE‘istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.»;
6. il quinto ed il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica e giuridica perché entrambi censurano, sotto diversi profili, il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, dopo avere accertato l’insussistenza di parte degli addebiti contestati alla COGNOME (escludendo, in particolare, che l’appellante avesse omesso di acquisire il certificato del casellario giudiziale degli aggiudicatari, di verbalizzare le operazioni di gara e gli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura, di valutare i requisiti morali dei partecipanti), ha comunque escluso che la sanzione potesse essere annullata per difetto di proporzionalità, valorizzando anche l’argomento secondo cui non sarebbe consentita al giudice, in mancanza di esplicita domanda, la riduzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione comminata;
così ragionando il giudice d’appello è incorso nel vizio di violazione di legge e del contratto collettivo denunciato nel settimo motivo ed anche in quello motivazionale, che la ricorrente lamenta attraverso il quinto mezzo;
qualora, come nella fattispecie, il procedimento disciplinare venga avviato e concluso in relazione ad una pluralità di addebiti ed in sede giudiziale venga esclusa la fondatezza di parte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni, il giudice è tenuto a verificare se la sanzione inflitta sia o meno proporzionata in relazione agli illeciti accertati
e detta valutazione va effettuata nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni di legge (per le fattispecie tipizzate dal legislatore), del codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, del codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 , infatti, richiama l’art. 2106 cod. civ., sicché anche al datore di lavoro pubblico, come a quello privato, è imposta l’osservanza del principio di proporzionalità fra sanzione e illecito disciplinare, principio che la Corte costituzionale ha ritenuto essere espressione dei canoni fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza, che si ricavano dall’art. 3 Cost. e che impongono una risposta sanzionatoria «graduata, di regola, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto» (Corte Cost. n. 268/2016);
il principio in parola è richiamato dalla contrattazione collettiva che la ricorrente invoca, ed in particolare dall’art. 56 del CCNL 16 febbraio 2005 per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALE, con il quale le parti stipulanti, dopo avere evidenziato che la sanzione deve essere determinata « nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in relazione alla gravità RAGIONE_SOCIALEa mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni », hanno indicato i criteri generali da rispettare ai fini RAGIONE_SOCIALEa scelta RAGIONE_SOCIALEa sanzione medesima e di seguito tipizzato gli illeciti puniti con sanzioni conservative, graduate a partire dal rimprovero verbale sino a giungere alla sospensione dal servizio fino a mesi sei;
la sentenza impugnata è, quindi, erronea nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata il solo accertamento di uno dei fatti contestati ed è altresì errata
lì dove esclude che il giudice ordinario, in assenza di esplicita domanda, possa rideterminare la sanzione medesima;
6.1. il precedente citato dalla Corte territoriale (Cass. n. 3896/2019) non si attaglia alla fattispecie, innanzitutto perché in quel caso , riscontrata l’assenza di proporzionalità, la sanzione era stata annullata, ed inoltre perché il principio è stato enunciato in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, mentre nell’impiego pubblico contrattualizzato la disciplina è dett ata dall’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001;
nell’interpretare la disposizione in parola questa Corte, affermata l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa a tutti i giudizi in corso al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, ha evidenziato che «se si considerano il contesto nel quale la disposizione è inserita, la finalità che la stessa persegue, la non discrezionalità che caratterizza il potere disciplinare attribuito al datore di lavoro pubblico ( che induce anche ad escludere che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma sia stata pensata come condizionata dalla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione) si perviene, allora, a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire al giudice il potere/dovere di rideterminare la sanzione, nei casi in cui quella inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato.» (Cass. n. 10236/2023);
in via conclusiva, sulla base RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni sopra esposte, va enunciato il seguente principio di diritto: « qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta rispetto agli addebiti
accertati, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa tipizzazione degli illeciti e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione formulata dalle parti »;
inammissibile, invece, è il sesto motivo che nella sostanza addebita alla Corte territoriale di avere accertato la responsabilità disciplinare conseguente alla mancata adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera a contrarre, sebbene l’irregolarità riscontrata non avesse co mportato l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa procedura né cagionato un danno all’amministrazione;
valgono al riguardo le considerazioni già svolte sui limiti del vizio previsto dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
il motivo, che non fa cenno a norme di legge o di contratto che la Corte territoriale avrebbe violato nell’escludere la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘assenza di danno, non consente di riqualificare la censura e di ricondurla ad uno dei vizi denunciabili nel giudizio di legittimità, che, come è noto, è a critica vincolata, con la conseguenza che le censure devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, giacché compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità RAGIONE_SOCIALEa decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non permettono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALEa causa;
infine è inammissibile anche l’ottava critica che esula anch’essa dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., svolge considerazioni che non colgono l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata, sollecita accertamenti di fatto riservati al giudice del merito;
la Corte distrettuale, una volta accertata la responsabilità disciplinare in relazione ad uno degli addebiti contestati ed escluso che a detto fine fosse rilevante l’assenza di danno, ha ritenuto «superfluo qualsiasi accertamento in ordine ad una presunta, e comunque non provata, volontà ritorsiva RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione»;
così ragionando il giudice del merito ha fatto applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’intento ritorsivo, al pari di ogni altro motivo illecito, deve avere efficacia determinativa esclusiva e va escluso qualora risulti accertato un inadempimento del prestatore che giustifichi l’esercizio del potere disciplinare;
il principio, affermato in relazione al licenziamento disciplinare, può essere esteso alle sanzioni conservative per le quali la nullità ex art. 1345 cod. civ. può essere dichiarata solo qualora il motivo di ritorsione sia stato determinante, ossia abbia integrato l’unica effettiva ragione di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ed esclusivo, esclusività che presuppone il riscontro giudiziale RAGIONE_SOCIALEa insussistenza del motivo lecito formalmente addotto;
la ricorrente, oltre a non cogliere il senso RAGIONE_SOCIALE‘affermata ‘superfluità’ RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in ordine all’intento ritorsivo, quanto all’ulteriore ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia gravata, concernente l’assenza di prova RAGIONE_SOCIALEa denunciata ritorsione , nella sostanza sollecita inammissibilmente una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, che esorbita dai limiti del giudizio di legittimità;
9. in via conclusiva vanno accolti il quinto ed il settimo motivo di ricorso, con conseguente cassazione in parte qua RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto del principio di diritto enunciato al punto 6.1.,
provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione;
10. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il settimo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione