Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5531 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5531 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17303/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’ RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Trieste n. 163/2023 depositata l’ 08/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dal 2016 dipendente del RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo indeterminato, nell’anno RAGIONE_SOCIALE 2017-2018 ha ricoperto, in virtù di un contratto a tempo determinato, l’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Valvasone Arzene. In relazione a tale incarico, il COGNOME è stato destinatario di tre procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con l’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa
(in due casi, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel terzo, rimprovero verbale).
Impugnati davanti al Tribunale di Pordenone, i provvedimenti disciplinari sono stati annullati e l’Amministrazione scolastica è stata condannata a reintegrare il NOME dei giorni di retribuzione sospesi.
Avverso la decisione di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE ha interposto appello, che la Corte d’appello di Trieste ha rigettato con sentenza n. 163/2023, pubblicata l’8 luglio 2024, accogliendo invece l’appello incidentale proposto dal COGNOME e condannando il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a rettificare il decreto di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera del lavoratore in termini a lui più favorevoli.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, ricorre il RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a due motivi.
Il NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Tabella A del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, nonché degli artt. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 44 del d.i. n. 129 del 2018, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che le condotte contestate e comprovate in istruttoria non fossero ascrivibili alle competenze del personale con qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Il motivo è infondato.
La prima sanzione disciplinare irrogata al NOME, quella del 30 gennaio 2019 (prot. n. 650/2019), ha riguardato alcuni comportamenti omissivi e commissivi relativi all’attività amministrativa e organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di San Vito al RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il NOME avrebbe: omesso di inviare alla proprietaria di una cartoleria il verbale di affido RAGIONE_SOCIALE‘incarico di fornitura dei testi
scolastici; omesso di inviare la richiesta di preventivo per l’acquisto dei libretti scolastici; cancellato dal personal computer RAGIONE_SOCIALEa scuola alcune cartelle di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘anno RAGIONE_SOCIALE trascorso e di quelli precedenti; omesso di inserire nel sistema informatico RAGIONE_SOCIALEa scuola gli scrutini di alcune classi e i risultati degli esami degli alunni RAGIONE_SOCIALEe classi terze.
La corte territoriale ha escluso che tali condotte rientrassero nella diretta responsabilità del DSGA e ha dunque confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato la relativa sanzione.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che, in base alla Tabella A allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009, le condotte omissive contestate (su quella commissiva non vi è censura) rientrerebbero invece in pieno tra quelle assegnate al DSGA, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione applicata.
La censura non può essere condivisa, avendo il giudice d’appello fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme del contratto collettivo applicabile.
La Tabella A di tale contratto, nel descrivere le mansioni del DSAG (livello D), così recita: «volge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione RAGIONE_SOCIALEe attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe direttive del dirigente RAGIONE_SOCIALE. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano RAGIONE_SOCIALEe attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di RAGIONE_SOCIALE, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe istituzioni scolastiche».
La declaratoria relativa al livello C prevede, invece, che il personale rientrante in questa categoria ha «responsabilità diretta nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche».
Emerge dall’esame congiunto di tali declaratorie che il DSGA deve sovraintendere e coordinare il personale ATA alle sue dirette dipendenze nei compiti loro attribuiti, può affidargliene di specifici ed è chiamato a svolgere «con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di RAGIONE_SOCIALE, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili»; il personale del livello C ha invece tra i propri compiti, oltre a quelli eventualmente delegati o affidati, quello di dare esecuzione anche informatica agli atti amministrativi e contabili.
Ne consegue che, rispetto agli atti amministrativi e contabili, il DSGA ha la responsabilità diretta nell’attività istruttoria, nella loro predisposizione e nella loro formalizzazione, ma non ha una responsabilità diretta RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva di tali atti. Per tale ultima fase, trattandosi di compiti direttamente attribuiti al personale ATA che il DSGA è chiamato a supervisionare, la responsabilità può esservi, ma non è diretta, bensì, semmai, di omesso controllo.
Deve dirsi dunque corretto e conforme a diritto il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, che ha condotto all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione n. 650/2019, secondo cui gli omessi adempimenti RAGIONE_SOCIALEa fase esecutiva possono essere astrattamente addebitati al DSGA a titolo di culpa in vigilando per omessa supervisione, ma non a titolo diretto, come, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di RAGIONE_SOCIALE, è avvenuto nella specie.
13. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 55bis , commi 4 e 9quater , del d.lgs. n. 165 del 2001 e 12, comma 4, del CCNL Scuola 2016/2018, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto la nullità RAGIONE_SOCIALEa sanzione del rimprovero verbale in quanto non preceduta dalla contestazione degli addebiti.
14. Il motivo è infondato.
15. L’art. 55 -bis , comma 9quater , e l’art. 12, comma 4, del CCNL Scuola 2016-2018 -nell’attribuire al dirigente RAGIONE_SOCIALEa struttura scolastica la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari di minore gravità, tra cui il rimprovero verbale -non derogano alla disciplina procedimentale in materia di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito, audizione RAGIONE_SOCIALE‘interessato e termini, contenuta nei precedenti commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis .
16. Una simile deroga non è in alcun modo ricavabile dal dato testuale del comma 9quater , che è dedicato esclusivamente alla competenza, ponendosi in coda a una disciplina ben più articolata e riguardante tutte le fasi del procedimento disciplinare.
17. Quanto alla contrattazione collettiva, cui fa rinvio il comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 55bis , è del tutto corretto quanto affermato dalla corte territoriale, secondo cui l’art. 12 del CCNL prevede bensì al comma 4 che sia il responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura presso cui presta servizio il dipendente a irrogare la sanzione del rimprovero verbale, ma al comma 1 stabilisce per tutte le sanzioni disciplinari, incluso il rimprovero verbale, che esse debbano essere applicate previo procedimento disciplinare.
18. Ed è noto che la contestazione degli addebiti costituisce momento indefettibile di ogni procedimento disciplinare, la cui assenza determina la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata si presenta immune da censure.
20. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Nulla sulle spese, essendo il COGNOME rimasto intimato.
22. Non occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro del 18 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME