SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1217 2025 – N. R.G. 00001155 2024 DEPOSITO MINUTA 04 12 2025 PUBBLICAZIONE 04 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere relatore
alla pubblica udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1155/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME e dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME
APPELLANTE
contro
:
rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO
NOME e dall ‘ AVV_NOTAIO
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.IlTribunale di Trani con sentenza del 6.11.2024 rigettava il ricorso proposto in data 29/10/2021 da nei confronti della dipendente , per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
‘ Voglia il Giudice adito, per le causali esposte in narrativa, dichiarare legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n.3 giorni irrogata dalla società alla dott.ssa in data 14 settembre 2021… .’.
1.1L’episodio in contestazione risale al 23/06/2021 allorquando la resistente (come detto dipendente della nonché amministratrice della colonia felina presente nelle aree esterne della Struttura Ospedaliera) era stata sorpresa dal Direttore Sanitario (dott. ) ‘ presso la zona coperta limitrofa all’ingresso posteriore del laboratorio analisi … intenta a fornire cibo ad un numeroso gruppo di gatti … a notevole distanza dall’area dedicata, favorendo in tal modo la loro proliferazione… ‘, in violazione delle disposizioni aziendali relative alla gestione della colonia felina.
1.2La difesa della lavoratrice, la quale aveva ammesso di aver distribuito cibo ai gatti al di fuori dell’apposita area dedicata, si fondava sul fatto che ella in realtà stava tentando di ‘attirare una gatta gravida’ poi sottoposta a sterilizzazione, in pari data, presso la competente RAGIONE_SOCIALE, proprio al fine di limitare la proliferazione indiscriminata dei felini e di salvaguardare l’igiene ed il decoro dei luoghi; laddove l’azienda stigmatizzava che alla dipendente erano già stati contestati i medesimi comportamenti con precedenti note del 05/08/2019 e del 25/05/2021, i cui procedimenti disciplinari si erano poi conclusi l’uno con un mero rimprovero scritto, e l’altro con la sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per n.1 giorno.
2.Rilevava il Tribunale sul punto:
‘ è stato provato che, in realtà, il giorno 23/06/2021 (quello di cui alla contestazione) la lavoratrice si era sì accovacciata con qualche croccantino in mano al di fuori all’area protetta, ma al fine precipuo di catturare una gatta gravida, poi sottoposta a sterilizzazione in pari data presso la competente RAGIONE_SOCIALE, come documentalmente provato dalla relativa certificazione versata in atti (vedasi doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente).
In tal senso depongono anche le deposizioni rese dalla teste la quale -a conoscenza dei fatti di causa in qualità di dipendente della
nonché di amministratrice, insieme alla resistente, della colonia felina presente nella struttura -interrogata con specifico riferimento alla circostanza sub 4) della memoria difensiva (‘Vero che in data 23/06/2021 la AVV_NOTAIOssa catturava un felino femmina sottoposto a sterilizzazione in pari data’), l’ha confermata (‘Confermo la circostanza n.4 della memoria. Se non ricordo male c’ero anche io in quanto essendo gatti selvatici non si fanno avvicinare facilmente’ vedasi pag. 12 dei verbali di causa )’
Per cui, secondo il primo giudice, si sarebbe tratto di un comprensibile ‘escamotage’ per avvicinare il felino, finalizzato oltretutto a perseguire uno dei compiti affidati alla lavoratrice (nella sua qualità di amministratrice della colonia felina), ovverosia quello di limitare la proliferazione indiscriminata dei felini attraverso la sterilizzazione.
Ancora, secondo il Tribunale, dall’esame dei rilievi fotografici prodotti dalla difesa di parte resistente (vedasi doc. n.6 del fascicolo di parte resistente), nonché dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio (testi , quest’ultimo della stessa parte resistente, e era emerso che proprio al di fuori del padiglione 36, ove era avvenuto il fatto, erano presenti diversi cassonetti ricolmi anche di materiale organico, ove i gatti trovavano facilmente riparo e nutrimento, ‘di modo che, risulta verosimile che le condizioni di scarsa igiene e di degrado di cui la società ricorrente si duole siano riconducibili, più che all’operato della lavoratrice, alla presenza nei pressi del padiglione 36 di diversi cassonetti per rifiuti, idonei ad offrire cibo e riparo ai felini’.
3. Con ricorso in data 18.12.2024 la interponeva appello.
La lavoratrice resisteva.
Rifiutata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata da questa Corte con ordinanza del 30.6.2025, la causa, all’udienza odierna, veniva discussa e decisa come da dispositivo.
Con il primo motivo la suddetta società si duole dell’omesso esame da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dai testi dottori (unico soggetto presente insieme alla , al momento dei fatti), e , stigmatizzando il fatto che la teste invece valorizzata dal primo giudice, era stata attinta, in precedenza, da altra analoga sanzione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio; laddove il teste , che aveva riferito quanto constatato al , aveva evidenziato che la in realtà ‘stava dando cibo a più gatti’ al di fuori della cd ‘zona protetta’ all’uopo destinata.
Censurava inoltre l’esorbitante condanna al pagamento delle spese processuali quantificate dal primo giudice in ragione di € 6.000,00 applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile -basso fino ad € 52.000, in quanto il ricorso aveva ad oggetto tre giorni di sospensione dal lavoro il che comportava una perdita retributiva di circa € 370,000 soltanto.
Premessa la più che sufficiente specificità dei motivi di gravame, quale sopra evidenziata, contrariamente a quanto pina in via preliminare la lavoratrice, la Corte ritiene che l’appello sia infondato nel merito e vada pertanto integralmente rigettato.
Osserva la Corte come sia indubbio che la , quale amministratrice della colonia felina presente nelle aree esterne della Struttura Ospedaliera, in virtù dell’accordo di programma in atti sub doc. 1 (fascicolo di parte di primo grado della lavoratrice), al fine di regolamentare la gestione della cennata colonia, doveva provvedere senza dubbio a somministrare cibo nella specifica , ma, al contempo, era tenuta a segnalare ed affidare alla RAGIONE_SOCIALE, le correlative problematiche finalizzate alla opportuna sterilizzazione dei felini, laddove per quest’ultima sicuramente essenziale attività, l’accordo non prevedeva alcuna particolare modalità operativa; sicchè essa ben si presta, per così dire, a scriminare la condotta contestata (aver provveduto all’alimentazione della colonia al di fuori della zona cd. controllata).
Infatti, il primo giudice ha correttamente evidenziato che, alla stregua di quanto emerso dall’espletata prova per testi, l’istante, nella specie, era impegnata non tanto
nella somministrazione di cibo ai gatti all’esterno della zona protetta; piuttosto, stava cercando di attirare una gatta randagia gravida per provvedere alla sterilizzazione presso la RAGIONE_SOCIALE competente, cosa che poi ha fatto, come dalla certificazione sub n. 5 prodotta in atti -recante la stessa data del fatto per cui è causa -certificazione non contestata e confermata dalle convergenti dichiarazioni rese dai testi di parte resistente (cfr. in particolare le dichiarazioni rese dalla teste la quale pure si occupava della gestione della colonia felina in questione ed ha poi materialmente provveduto, quel giorno, ad accompagnare il gatto presso la RAGIONE_SOCIALE competente).
Né sussistono particolari ragioni per dubitare dell’attendibilità della teste sol perché è stata attinta da un’analoga sanzione disciplinare, tra l’altro dal contenuto minimo, per fatti sostanzialmente sovrapponibili, tanto più che le sue dichiarazioni, trovano riscontro documentale nella suddetta certificazione sanitaria.
Né, ancora, le generiche dichiarazioni apparentemente rese dal dott. (il fascicolo telematico di primo grado, per il vero, non riporta alcuna sua deposizione, né tanto meno le dichiarazioni eventualmente rese da quest’ultimo nel corso del procedimento disciplinare) quali richiamate da parte appellante nel proprio atto di gravame (ovvero quelle de relato rese dagli altri testi di parte appellante), a ben vedere, sembrano escludere che l’intento della fosse, appunto, quello di avvicinare la gatta gravida piuttosto che di provvedere all’alimentazione della colonia al di fuori della zona di pertinenza.
5.1 Per il resto, il primo giudice ha correttamente motivato anche sulla vicenda -invero scarsamente rilevante ai fini che ci occupano (e ciò nonostante attinte da censura da parte della ) -del precario stato di igiene in cui versava la zona situata nei pressi della porta di emergenza del padiglione 36 (in cui è avvenuto l’episodio in questione, che comunque risulta del tutto sporadico, avendo i vari testi all’unisono attestato che l’istante si occupava regolarmente dell’alimentazione della colonia all’interno della predetta zona controllata), evidenziando, all’uopo, la circostanza, poi risultata pacifica, che in quel luogo, all’epoca, erano presenti bidoni per la spazzatura e rifiuti in genere, che si prestavano ovviamente ad attirare felini,
anche per trovare riparo, per cui la situazione di degrado lamentata dalla società appellante, non risulta affatto riconducibile all’operato della lavoratrice.
5.2 Le suesposte considerazioni sono ovviamente assorbenti e privano di rilievo anche le argomentazioni di parte datoriale circa la presunta recidiva specifica della
(rispetto ad altri due episodi analoghi), la quale, peraltro, nelle sue difese ha evidenziato che il documento numero 4 allegato al ricorso di primo grado non contiene nessuna sanzione riferibile ad un preteso rimprovero scritto comminato alla
; mentre la sanzione di n. 1 giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prodotta al richiamato doc. 4 è stata tempestivamente impugnata, come da documentazione allegata (doc. 7) e risulta ancora pendente un altro giudizio sul punto, sempre innanzi al Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro.
6. Anche l’ultima censura in ordine alle spese liquidate dal primo giudice (all’esito peraltro di una lunga ed articolata istruttoria testimoniale) è infondata, posto che con essa parte appellante ha, invero, contestato unicamente il ‘valore’ della causa, cui ha fatto riferimento il primo giudice al fine di liquidare le spese processuali richiamando espressamente il condivisibile orientamento di Cass. n. 24979/2018 sul punto (‘ la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l’applicazione della sanzione può esplicare un’incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore ‘), che qui tra l’altro non risulta espressamente censurato.
6.1 Del resto la RAGIONE_SOCIALE ha da tempo affermato il principio (cfr., sul punto, Cass. n. 29311 del 2020; Cass. n. 19262 del 2022; Cass. n. 16597 del 2022; Class. n. 23514 del 2021) secondo cui le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali (così già Cass. n. 1877 del 1965; più recentemente Cass. nn. 1828 del 1999, 24979 del 2018), dovendo poi, le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini
dell’individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite, «di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia» (art. 5, commi 5-6, d.m. n. 55/2014).
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla con ricorso depositato in data 18.12.2024, nei confronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 6.11 -18.11.2024, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore della lavoratrice, spese che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all’appellante, per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 01/12/2025
Il Presidente AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME