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Sanzione disciplinare illegittima: la sentenza

Un addetto mensa riceve una sanzione pecuniaria e un rimprovero per non aver controllato del gelato scaduto. Il Tribunale ha dichiarato la sanzione disciplinare illegittima, poiché il controllo qualità non rientrava nelle mansioni del lavoratore. L’azienda è stata condannata a restituire la somma trattenuta.

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Pubblicato il 22 giugno 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Mansioni Non Previste? La Sanzione Disciplinare è Illegittima

Una recente sentenza del Tribunale del Lavoro ha riaffermato un principio fondamentale: un lavoratore non può essere punito per non aver svolto un compito che non rientra nelle sue mansioni. Il caso, che ha visto protagonista un addetto mensa, si è concluso con l’annullamento di una sanzione disciplinare illegittima e la condanna dell’azienda a risarcire il dipendente. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Un lavoratore, assunto come “addetto al servizio mensa” in una società di ristorazione collettiva, si è visto recapitare una pesante contestazione disciplinare. L’accusa era grave: non aver controllato adeguatamente delle confezioni di gelato, alcune delle quali, risultate scadute, erano state somministrate agli alunni di una scuola, causando malesseri in alcuni di loro.

L’azienda, ritenendolo responsabile, ha agito con fermezza, irrogando due provvedimenti:
1. Un rimprovero scritto.
2. Un addebito in busta paga di 2.600,00 euro, pari a un terzo di una penale che l’azienda stessa aveva ricevuto dal Comune committente.

Il lavoratore, ritenendo ingiusta la punizione, ha impugnato i provvedimenti davanti al Giudice del Lavoro, sostenendo che il controllo delle scadenze non rientrava tra i suoi compiti, che erano invece limitati ad attività generiche come lo svuotamento delle pattumiere e il riordino del magazzino.

La Posizione delle Parti

L’azienda si è difesa sostenendo che il controllo rientrava nei doveri di diligenza del dipendente. Inoltre, ha eccepito l’esistenza di un precedente accordo transattivo, firmato in sede sindacale, che a suo dire avrebbe dovuto chiudere ogni contenzioso, inclusa la questione delle trattenute in busta paga. La difesa del lavoratore, invece, ha puntato tutto sulla definizione delle sue mansioni, chiedendo l’annullamento della sanzione e la restituzione delle somme ingiustamente trattenute.

La Sanzione Disciplinare Illegittima secondo il Giudice

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore, smontando punto per punto le argomentazioni dell’azienda e dichiarando la sanzione disciplinare illegittima. Le motivazioni della decisione si fondano su un’analisi chiara delle mansioni e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale.

Le Motivazioni della Decisione

Il Giudice ha basato la sua decisione su alcuni pilastri fondamentali:

1. Definizione delle Mansioni: La declaratoria contrattuale del CCNL di settore per un “addetto mensa” prevede una partecipazione generica alla preparazione e distribuzione dei cibi e alla pulizia, ma non un compito specifico di controllo sistematico della qualità e delle scadenze. Questo tipo di controllo, per sua natura, richiede competenze specifiche e non può essere considerato implicito in una qualifica generica.

2. Organizzazione Aziendale: La stessa azienda resistente aveva individuato figure professionali specifiche deputate al controllo qualità. Le testimonianze raccolte durante il processo hanno confermato che esistevano un responsabile del centro cottura e un addetto all’ufficio qualità, figure a cui spettava il compito di verificare la conformità e le scadenze dei prodotti.

3. Insussistenza della Negligenza: La contestazione disciplinare conteneva un elemento contraddittorio. Ammetteva che il lavoratore si era accorto della presenza di tre confezioni di gelato scadute e le aveva “opportunamente segnalate ed eliminate”. Questo, secondo il giudice, smentisce l’ipotesi di una totale omissione di controllo. La colpa non poteva essere estesa a tutte le altre confezioni distribuite quel giorno, in quanto un controllo capillare su tutta la merce non rientrava nei suoi compiti.

4. Inefficacia dell’Accordo Transattivo: Il Tribunale ha ritenuto che l’accordo firmato in sede sindacale fosse troppo generico per poter includere la specifica questione risarcitoria. Il riferimento a “illegittima applicazione di ritenute non dovute” non era sufficiente a coprire in modo “chiaro e incontrovertibile” una vicenda così specifica, già oggetto di un contenzioso giudiziario avviato.

Le Conclusioni

La sentenza ribadisce un principio cruciale: la responsabilità di un lavoratore è strettamente legata alle mansioni che gli sono state contrattualmente affidate. Un datore di lavoro non può addebitare a un dipendente una negligenza relativa a compiti specialistici che non gli competono, specialmente se in azienda esistono altre figure professionali specificamente incaricate di svolgerli. Per irrogare una sanzione legittima, l’azienda ha l’onere di provare non solo l’inadempimento, ma anche che il compito violato rientrava inequivocabilmente nei doveri del lavoratore. In mancanza di tale prova, qualsiasi sanzione si qualifica come illegittima e deve essere annullata, con conseguente obbligo di restituire eventuali somme trattenute.

Un datore di lavoro può sanzionare un dipendente per una negligenza su un compito non previsto dalle sue mansioni?
No. La sentenza stabilisce che una sanzione disciplinare è illegittima se il compito per cui si contesta la negligenza non rientra nelle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore. L’onere di provare che quel compito specifico spettasse al dipendente ricade sul datore di lavoro.

La responsabilità del controllo qualità dei prodotti alimentari ricade su tutto il personale di mensa?
No. Il tribunale ha chiarito che la responsabilità del controllo qualità e delle scadenze è un compito specifico che deve essere attribuito a figure dedicate (come l’addetto all’ufficio qualità) e non può essere esteso genericamente a tutto il personale, come un “addetto mensa” con compiti generici di supporto.

Un accordo transattivo generico firmato in sede sindacale estingue ogni possibile controversia futura con l’azienda?
Non necessariamente. La sentenza ha ritenuto che un accordo contenente un riferimento generico a “ritenute non dovute” non fosse sufficiente a includere e chiudere una specifica e complessa questione risarcitoria come quella in esame, la cui nullità non era stata accertata al momento della firma.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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