SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1072 2025 – N. R.G. 00000337 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il AVV_NOTAIO COGNOME alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337/2025 RG (porta riunita 710/25 RG) avente ad oggetto: ‘ sanzione disciplinare conservativa ‘
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo Telematico),
– ricorrente
E
-rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il lavoratore resistente chiedendo « Accertarsi e dichiararsi la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata dal responsabile del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE funzione R.U.O. RAGIONE_SOCIALE società al dipendente sig. con nota del 23.12.2024. Con vittoria di spese, competenze, onorari»
Nel costituirsi ha contestato la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione irrigata e concluso « 1) Accertarsi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui alla nota 23.12.2024 ovvero derubricarsi la stessa in quella RAGIONE_SOCIALE multa o in quella ritenuta di giustizia. 2) Spese di cause rifuse, con rimborso forfettario e accessori come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari ».
Con ulteriore ricorso depositato in data 04/04/2025 la medesima società ha convenuto nuovamente in giudizio il lavoratore resistente chiedendo «Accertarsi e dichiararsi la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata dal responsabile del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE funzione R.U.O. RAGIONE_SOCIALE società al dipendente sig. con nota del 05.02.2025. Con vittoria di spese, competenze, onorari. In via subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la predetta sanzione fosse ritenuta illegittima sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza RAGIONE_SOCIALE medesima rispetto alla gravità RAGIONE_SOCIALE infrazioni commesse, convertirsi la sanzione irrogata al lavoratore dal responsabile del servizio RAGIONE_SOCIALE in quella minore che sarà ritenuta di giustizia. Spese rifuse».
Si è costituito il lavoratore contestando la pretesa RAGIONE_SOCIALE società e concludendo «1) Accertarsi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione di cui alla nota 23.12.2024 ovvero derubricarsi la stessa in quella RAGIONE_SOCIALE multa o in quella ritenuta di giustizia. 2) Spese di cause rifuse, con rimborso forfettario e accessori come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari»
La causa è stata istruita sulla scorta RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalle parti.
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Oggetto di causa sono due sanzioni disciplinari comminate da al resistente, dipendente RAGIONE_SOCIALE stessa dal DATA_NASCITA, e attulamente Direttore dell’Ufficio Postale RAGIONE_SOCIALE Lido di RAGIONE_SOCIALE (livello professionale A1), entrambe attengono alla mancata esecuzione del provvedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni uno, comminata con
nota del 10.4.2025. La prima sanzione disciplinare riguarda anche l ‘ avere risposto al RAGIONE_SOCIALE, che gli aveva comunicato che il provvedimento di sospensione avrebe avuto esecuzione il 14.11.24, « per una causa giusta non si rinuncia a lottare. La resistenza alla fascistizzazione aziendale deve essere considerata come finalità alla dignità per ogni lavoratore dipendente di . Domani mi presenterò regolarmente sul posto di lavoro ».
I fatti non sono contestati e risultano documentalmente: con mail in data 12.11.24 il RSRU (RAGIONE_SOCIALE Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME comunicava al s ig. che la sospensione disposta con nota del 10.4.24 sarebbe stata eseguita il giorno successivo 13.11.24 (doc. 4 resistente); il 13.11.24 il sig. si presentava in servizio; la medesima mattina il predetto RSRU NOME COGNOME con mail RAGIONE_SOCIALE 9:15 comunicava a che la sanzione doveva essere eseguita il successivo 14.11.25; nella medesima giornata del 13.11.24 con mail RAGIONE_SOCIALE ore 13.56 indirizzata al RSRU RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, al RAGIONE_SOCIALE , alla RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e alla Specialista RU NOME COGNOME «Buongiorno, per una causa giusta non si rinuncia a lottare. La resistenza alla fascistizzazione aziendale deve essere considerata come finalità alla dignità per ogni lavoratore dipendente di . Domani mi presenterò regolarmente sul posto di lavoro»; in data 14.11.24 COGNOME si presentava in servizio. Detti fatti sono stati contestati con nota del 4.12.24, con richiamo alle sanzioni già comminate «per analoghi fatti» con nota del 10.4.2024 e 7.10.2024. In data 16.12.24 COGNOME rendeva giustificazioni alla cui lettura si rimanda ( doc. 15 Poste). Seguiva nota del 23.12.24 con la quale veniva comminata la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni tre ai sensi degli artt. 53 e 55 CCNL 23.7.2024 (RG 337/25).
Deduce che la sanzione è stata comminata in riferimento alle fattispecie di cui all’art. 54 « per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo » e « per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato
un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi RAGIONE_SOCIALE Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile».
Con nota del 09.12.2024, prot. NUMERO_DOCUMENTO, il RSRU RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
comunicava -ulteriormente – a che la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione di un giorno comminata con la nota del 10.04.2024 sarebbe stata eseguita il giorno martedì 10.12.2024 ( doc. 15); poiché convocato il giorno 09.12.2024 presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rifiutava di ritirare la comunicazione prot. NUMERO_DOCUMENTO a firma di NOME COGNOME, del contenuto RAGIONE_SOCIALE stessa veniva data lettura al dipendente con redazione di apposito ‘verbale di avvenuta notifica comunicazione aziendale’, che nella stessa giornata del 09.12.2024 veniva trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del lavoratore (doc. 15 e 16). Nella stessa giornata del 09.12.2024 il RSRU RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava a mezzo mail alla sig.ra operatrice di sportello applicata nell’ufficio postale Lido di RAGIONE_SOCIALE, che per il successivo giorno 10.12.2024 il direttore dell’ufficio postale aveva « ricevuto una disposizione di sospensione dal servizio », per cui all’inizio RAGIONE_SOCIALE giornata si sarebbe dovuto effettuare, per la corretta gestione dell’ufficio postale, « il previsto passaggio di chiavi in contraddittorio nel caso di assenza improvvisa del DUP » ( doc. 17). Il 10.12. 24, alle ore 8.21, l’operatrice di sportello comunicava che il sig. si era presentato nell’ufficio postale di Lido di RAGIONE_SOCIALE e che non era stato effettuato alcun «passaggio consegne» (doc. 19). Il RSRU NOME COGNOME contattava immediatamente ribadendogli che la sua presenza in servizio non era autorizzata e invitandolo a lasciare l’Ufficio , ma in risposta, riferiva che avrebbe atteso il suo arrivo in ufficio, per valutare la condotta da assumere (doc. 20). Alle ore 9.30 circa del 10.12.2024, il RSRU NOME COGNOME, accompagnato dalla sig.ra NOME COGNOME, specialista RU RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , si presentava presso l’ Ufficio postale di Lido di RAGIONE_SOCIALE e invitava (nuovamente) a lasciare il luogo di lavoro in quanto egli era formalmente sospeso dal servizio. Solamente dopo l’accesso personale nell’ufficio postale di Lido di RAGIONE_SOCIALE del abbandonava il posto di lavoro. Pertanto con nota in data 23.12.2024 venivano
contestati a fatti sopra esposti e veniva evidenziato:
nel rifiuto di sottoscrivere per ricezione la comunicazione di sospensione dal servizio;
riel rifutare di lasciare |’Ufficio all’intimazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
nei presentarsi in servizio l’indomani; 10 dicembre;
veniva anche contestato al la recidiva poiché « per analoghi fatti » con provvedimenti del 10.04.2024 e del 07.10.2024 erano state comminate le sanzioni disciplinari RAGIONE_SOCIALE sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno e RAGIONE_SOCIALE multa pari a quattro ore di retribuzione. ha reso le seguenti giustificazioni (doc. 26):
~Ilrifiuto di sottoscrivere per ricezione la comunicazione di sospensione dal servizio è stato motivato per la mancata comunicazione preliminare sulla convocazione da parte di codesta struttura, che adducendo ad una generalista convocazione per Importanti comunicazioni personali, nonostante la richiesta esplicita anticipata dal sottoscritto, avrebbe trasgredito le regole del codice etico; che nello specifico riguardano la trasparenza nei rapporti comunicativi col personale.
Consapevolmente mi sono presentato in servizio l’indomanl, avendo percepito che nessuno dei colleghi in ufficio mi avrebbe sostituito per le motivazioni prodotte; legate alla sospensione. Mi ritengo una persona responsabile, che comprende il proprio ruolo, sapendo a quali comportamenti appoggiarsi nelle situazioni a vengono disposte comunicazioni, come nel caso evidenziato; ma che difettano di evidenti assunzioni di responsabilità alla gestione successiva degli eventi da parte RAGIONE_SOCIALE Struttura emittente. cui
La presenza di un rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Ufficio mi ha sollevato dalla responsabilità diretta nella gestione RAGIONE_SOCIALE sostituzione, avendo disposto col mio agire una corretta condizione per il subentro.
Ribadendo la fondatezza dei miei comportamenti, motivati da una ragione di fondo; a cui se verrà richiesta, come atto conclusivo di una vicenda che si protrarrebbe oltre ogni intenzione; si dovrà rendere conto a chi avrà elementi per valutare imparzialmente le posizioni. Con loccasione porgo cordiali saluti.
All ‘esito ha comminato con nota del 5.2.25 la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione di tre giorni.
Anche in tal caso ha esposto che la sanzione è stata comminata ai sensi dell ‘art. 54 del C.C.N.L. del 23.07.2024 in riferimento alle fattispecie « per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo» e «per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi RAGIONE_SOCIALE Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile».
L ‘ art. 54 CCNL 23.7.2024 prevede, per quanto d ‘ interesse:
Si applica l2 sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE multa ron superiore a quattro ore di retribuzione:
per essenza arbitraria non superiore a due giorni lavorativi consecutivi;
per recidiva entro un anno dall’applicazicne del rímprovero scriito nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
peí comportamento scorretto verso i superiori colleghi; dipendenti 0 verso il pubblico;
per inosservanza di doveri 0 obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio 0 agli interessi deila Società;
per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina, 0 di contegno non correito da parte del dipendente personale;
9)
Si la sanzione discipiinare delia sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni: a) per particolare gravità 0 recidiva; entro un anno dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione; nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo; applica
per essenza artitraria da tre a sei giorni lavorativi consecutivi;
per simulazione di malattia 0 di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
per ingiustificato ritardo nei trasferimento disposto per esigenze di servizio quando il ritardo non superi dieci giorni;
per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regoiarità del servizio stesso ovvero agli interessi RAGIONE_SOCIALE Società 0 un vantaggic per sé 0 per terzi, se non altrimenti sanzionabile;
per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti 0 dispcsizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul levoro; in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
per incsservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno
Quanto alla prima sanzione di cui alla nota del 23.12.24 non può negarsi che i comportamenti siano di «particolare gravità». non ha impugnato la sanzione comminatagli il 10.4.24 e si è ripetutamente rifiutato di dare corso all ‘ attuazione RAGIONE_SOCIALE sanzione comminata, con ciò negando in radice il potere disciplinare in cui, tra l ‘ altro, si sostanzia il rapporto di subordinazione. Le difese svolte in sede disciplinare sono totalmente eccentriche rispetto alla contestazione e la circostanza che sia anche componente RAGIONE_SOCIALE RSU non rileva: le dichiarazioni sono state rese nell ‘ ambito di un procedimento disciplinare che riguarda la sua condotta e la sua specifica posizione.
Le giustificazioni addotte non elidono la rilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALE condotta: il sig. si è deliberatamente rifiutato di dare esecuzione ad una sanzione disciplinare, che non ha inteso impugnare, per ben due volte e priva di rilievo è la difesa secondo la quale egli non voleva abbandonare l ‘ Ufficio in virtù RAGIONE_SOCIALE responsabilità ad esso connesse, posto che non potrebbe rispondere per fatti avvenuti mentre era assente.
Anche l ‘ asserita situazione di esasperazione per essere stato ‘ trasferito ‘ dalla sede di Marghera a quella del Lido, il 1.4.2022, con aggravio dei tempi di spostamento e riduzione del trattamento economico, non scriminano la condotta contesta al ricorrente a fronte RAGIONE_SOCIALE impossibilità di giudicare del predetto ‘ trasferimento ‘ che non è mai stato impugnato.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE progressività, la sanzione può essere tuttavia ridotta a due giorni di sospensione.
Quanto alla seconda sanzione disciplinare, la condotta si pone in continuità con la prima: si è rifiutato pervicacemente di dare esecuzione alla sanzione disciplinare del 10.4.24 e vi ha dato esecuzione solo quando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è recato personalmente a Lido di RAGIONE_SOCIALE, sicché anche in tal caso non può negarsi la « particolare gravità» RAGIONE_SOCIALE condotta.
Non vi sono elementi per poter ridurre la sanzione anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE progressività nella comminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Va rammentato che ai sensi dell ‘art. 2105 c.c. il prestatore di lavoro «deve (…) osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende» e che l ‘ordinamento appresta ai lavoratori gli strumenti per contestare atti, provvedimenti e comportamenti del datore di lavoro arbitrari, ritorsivi o discriminatori.
Deve dunque concludersi come in dispositivo.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, per intero, atteso che ha scelto di agire in giudizio decidendo di non aderire alla domanda di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato di cui all’art. 7, co. 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 300 del 20.05.1970 e che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova grava in capo alla parte vittoriosa. (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall’art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
Ridetermina la sanzione disciplinare comminata con nota 23.12.24 nella sospensione di due giorni ed accerta la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare comminata con nota del 5.2.25;
Compensa tra le parti le spese di lite; 18/12/2025
RAGIONE_SOCIALE, all’udienza del
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME