Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Oggetto
Personale docente Sanzione disciplinare sospensione dal servizio Competenza
R.G.N. 22240/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 22240-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, ISTITUTO COMPRENSIVO “RAGIONE_SOCIALE” DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 762/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1288/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello di NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) assunto a tempo determinato quale docente di religione, avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due, irrogata dal Dirigente scolastico il 3 maggio 2017 in relazione a fatti verificatisi l’8 marzo RAGIONE_SOCIALEo stesso anno, nonché la condanna del RAGIONE_SOCIALE a restituire l’importo trattenuto dalle competenze stipendiali del mese di giugno 2017.
La Corte distrettuale ha rilevato in premessa che al COGNOME era stato contestato di essersi rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e plateali, contestando la scelta di mantenere la scuola aperta in occasione RAGIONE_SOCIALEo sciopero del personale ATA indetto per il giorno 8 marzo. Il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dallo stesso dirigente ed il Tribunale, nel respingere il motivo di ricorso, aveva rilevato che la condotta contestata era riconducibile all’ipotesi tipizzata dall’art. 95, comma 6, lett. b) del CRAGIONE_SOCIALEL. per il personale del comparto scuola 2006/2009, sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.
Il giudice d’appello, dato atto RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, applicabile ai soli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata reiterata l’eccezione di incompetenza del dirigente scolastico ed ha rilevato che nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis del d.lgs. n.
165/2001, come introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, al responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura con qualifica dirigenziale il legislatore aveva attribuito la competenza ad istruire e a definire i procedimenti relativi a condotte sanzionabili con la sospensione non superiore a dieci giorni. Ha aggiunto che il decreto legislativo n. 159/2009 aveva anche abrogato gli artt. da 502 a 509 del d.lgs. n. 297/1994.
Quanto al merito la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta contestata, sussistente la responsabilità disciplinare e proporzionata la sanzione perché il docente non si era limitato a un legittimo esercizio del diritto di critica bensì si era rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e tenendo un atteggiamento aggressivo, ed aveva minato la credibilità RAGIONE_SOCIALEa funzione direttiva, poiché l’episodio si era svolto in presenza di alunni.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rimasti entrambi intimati.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 492 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il personale del comparto scuola e RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del C.C.N.L. 19 aprile 2018 per il personale del comparto istruzione e ricerca. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che le sanzioni disciplinari applicabili al personale docente RAGIONE_SOCIALEa scuola
sono ancora quelle tipizzate dal d.lgs. n. 297/1994, al quale rinviano entrambi i contratti collettivi indicati in rubrica, sicché la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio ha come limite massimo edittale, che è quello che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza, un mese e non dieci giorni, limite, quest’ultimo, applicabile al solo personale ATA e quindi erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa competenza al Dirigente RAGIONE_SOCIALEa struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell’atto di contestazione e non sulla base RAGIONE_SOCIALEa misura che la PRAGIONE_SOCIALE. possa prevedere di irrogare» ( Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019).
Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis , ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all’art. 91 , ha rinviato alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV RAGIONE_SOCIALEa Parte III del d.lgs. n. 297/1994 , e, quindi, all’art. 492 che tipizza le sanzioni ( 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;c) la sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;e) la destituzione. ) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall’art. 95 RAGIONE_SOCIALEo stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all’illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un’apposita sessione negoziale la definizione RAGIONE_SOCIALEe infrazioni disciplinari e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l’illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall’art. 494 ( applicabile: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. ) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall’art. 495 (applicabile: a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso RAGIONE_SOCIALE‘impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento RAGIONE_SOCIALEa scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità. ).
Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel
testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017 ( non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 22, comma 13, RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che « poiché per le infrazioni di cui all’art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all’art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese», ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » ( Cass.n. 28111/2019).
2.1. La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale