Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20455 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Oggetto
Personale docente Sanzione disciplinare sospensione dal servizio Competenza
R.G.N. 22240/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 20/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 22240-2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL ‘ ISTRUZIONE, ISTITUTO COMPRENSIVO “RAGIONE_SOCIALE” DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 762/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 1288/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello di NOME COGNOME, dipendente del Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) assunto a tempo determinato quale docente di religione, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero e dell’Istituto Comprensivo Uruguay di Roma, volta ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni due, irrogata dal Dirigente scolastico il 3 maggio 2017 in relazione a fatti verificatisi l’8 marzo dello stesso anno, nonché la condanna del Ministero a restituire l’importo trattenuto dalle competenze stipendiali del mese di giugno 2017.
La Corte distrettuale ha rilevato in premessa che al COGNOME era stato contestato di essersi rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e plateali, contestando la scelta di mantenere la scuola aperta in occasione dello sciopero del personale ATA indetto per il giorno 8 marzo. Il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dallo stesso dirigente ed il Tribunale, nel respingere il motivo di ricorso, aveva rilevato che la condotta contestata era riconducibile all’ipotesi tipizzata dall’art. 95, comma 6, lett. b) del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola 2006/2009, sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.
Il giudice d’appello, dato atto della inapplicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, applicabile ai soli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata reiterata l’eccezione di incompetenza del dirigente scolastico ed ha rilevato che nella vigenza dell’art. 55 bis del d.lgs. n.
165/2001, come introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, al responsabile della struttura con qualifica dirigenziale il legislatore aveva attribuito la competenza ad istruire e a definire i procedimenti relativi a condotte sanzionabili con la sospensione non superiore a dieci giorni. Ha aggiunto che il decreto legislativo n. 159/2009 aveva anche abrogato gli artt. da 502 a 509 del d.lgs. n. 297/1994.
Quanto al merito la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta contestata, sussistente la responsabilità disciplinare e proporzionata la sanzione perché il docente non si era limitato a un legittimo esercizio del diritto di critica bensì si era rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e tenendo un atteggiamento aggressivo, ed aveva minato la credibilità della funzione direttiva, poiché l’episodio si era svolto in presenza di alunni.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) e l’Istituto Comprensivo rimasti entrambi intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 492 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 91 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il personale del comparto scuola e dell’art. 29 del C.C.N.L. 19 aprile 2018 per il personale del comparto istruzione e ricerca. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che le sanzioni disciplinari applicabili al personale docente della scuola
sono ancora quelle tipizzate dal d.lgs. n. 297/1994, al quale rinviano entrambi i contratti collettivi indicati in rubrica, sicché la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio ha come limite massimo edittale, che è quello che rileva ai fini della attribuzione della competenza, un mese e non dieci giorni, limite, quest’ultimo, applicabile al solo personale ATA e quindi erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55 -bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell’atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» ( Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019).
Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis , ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all’art. 91 , ha rinviato alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs. n. 297/1994 , e, quindi, all’art. 492 che tipizza le sanzioni ( 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;c) la sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;e) la destituzione. ) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall’art. 95 dello stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all’illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un’apposita sessione negoziale la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l’illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall’art. 494 ( applicabile: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. ) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall’art. 495 (applicabile: a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità. ).
Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché della disciplina dettata dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel
testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017 ( non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 22, comma 13, dello stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che « poiché per le infrazioni di cui all’art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all’art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese», ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » ( Cass.n. 28111/2019).
2.1. La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l’entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale