Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12086 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17373-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Sanzione disciplinare conservativa
R.G.N.17373/2023
COGNOME
Rep.
Ud.04/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 119/2023 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2023 R.G.N. 350/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
L a Corte d’Appello di Firenze, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande di NOME COGNOME, macchinista dipendente di Trenitalia, di annullamento della sanzione disciplinare, irrogata con provvedimento del 19.12.2017, della sospensione per tre giorni dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell’art. 60 del CCNL applicato al rapporto, per fatto consistito nella ritardata presentazione per l’inizio del turno (in data 18.11.2017, per errore di consultazione dell’orario giornaliero, secondo quanto comunicato dal lavoratore), con necessità per la società di comandare in sostituzione un altro macchinista per consentire la partenza di un treno (che subiva un ritardo di 11 minuti) e di pagare al sostituto 4 ore di straordinario.
2. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto applicabile al caso in esame (a differenza del Tribunale) la disposizione contrattuale collettiva di cui all’art. 60, lett. f), del CCNL Mobilità/Attività ferroviarie, che sanziona con la sospensione il ritard o del lavoratore che abbia creato un ‘ pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda ‘ .
P er la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso NOME COGNOME con sette motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Ragioni della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 1367 c.c. nell’interpretazione dell’art. 59 lett. b) ovvero degli artt. 60 lett. a), 61 lett. a), 62 lett. a), 61 lett. c) e 62 lett. d) del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e falsa applicazione dell’art. 60, lett. f) del medesimo CCNL.
Con il secondo (art. 360, n. 3, c.p.c.), deduce violazione dell’art. 1362 c.c., in combinato disposto con l’art. 1363 c.c., nell’interpretazione dell’art. 59 lett. b) e del complesso di norme che prevedono le sanzioni disciplinari (artt. 57 -64) del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, e falsa applicazione dell’art. 60, lett. f) del medesimo CCNL .
Con il terzo (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), deduce nullità della sentenza per motivazione apparente e falsa applicazione (anche se solo in via di esempio) degli artt. 61 lett. e) e 62 lett. d) del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
Con il quarto (art. 360, n. 3, c.p.c.), deduce violazione dell’art. 1362 c.c. nell’interpretazione dell’art. 59 lett. b) e del complesso di norme che prevedono le sanzioni disciplinari (artt. 57 -64) del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e falsa applicazione dell’art. 60, lett. f ) del medesimo CCNL.
Con il quinto (art. 360, n. 4, c.p.c.), deduce nullità della sentenza per carenza di motivazione circa il nesso di causalità fra infrazione disciplinare e conseguenze lamentate.
Con il sesto (art. 360, n. 3, c.p.c.), deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227, comma 2, c.c., in relazione alle regole di causalità giuridica e causalità materiale.
Con il settimo (art. 360, n. 5, c.p.c.), deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento agli eventi del 18 novembre 2017.
I primi quattro motivi, tutti riguardanti l’interpretazione delle norme disciplinari del contratto collettivo pertinente, non sono fondati.
La Corte di Firenze ha fornito congrua motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione applicata rispetto al fatto contestato e accertato, sussumibile in condotta recante pregiudizio alla regolarità del servizio, e non in mera inosservanza dell’orario di lavoro o li eve irregolarità della prestazione lavorativa.
Non può essere censurato in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, il giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma contrattuale collettiva, se non in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale; non è, invece, consentita in sede di sindacato di legittimità la sostituzione di questa Corte al giudice del merito nell’attività di sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (cfr. Cass. n. 13534/2019, Cass. n. 88/2023).
Gli esaminati motivi di censura della decisione gravata, invero, involgono apprezzamenti di merito, non suscettibili di riesame innanzi a questa Corte di legittimità, tenuto conto della struttura di norma di chiusura della disposizione contrattuale collettiva in esame.
L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice
di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n. 107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n. 24523/2024; v. Cass. S.U. n. 34476/2019, n. 33373/2019, n. 25950/2020; cfr. altresì Cass. n. 898/2022, n. 6431/2024, n. 17646/2024, n. 2971/2025).
In questo senso, la sussunzione, da parte della Corte distrettuale, dei fatti contestati tra le ipotesi sanzionate con la sospensione dall’art. 60, lett. f), del CCNL applicato al rapporto è stata adeguatamente spiegata dalla sentenza impugnata in base alla operata valutazione dei caratteri oggettivi e soggettivi della condotta, come accertati in fatto.
Il quinto motivo (così come il terzo nella parte in cui denuncia il medesimo error in procedendo ) non è fondato.
La prospettata nullità non è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso
logicoargomentativo che l’ha portata a ritenere (relativamente e in concreto) di una certa gravità la condotta contestata, tale da giustificare l’applicazione di sanzione disciplinare conservativa.
Il sesto e settimo motivo non sono ammissibili, perché risultano diretti alla rivalutazione dei fatti storici operata nel merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019, cit.); detta proposta rivalutazione di questioni di fatto è in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); infatti, il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018).
In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo.
A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 marzo 2025.