Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1781-2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME DI STASIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1939/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 2906/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 8006,22 oltre accessori. A fondamento della sentenza la Corte di appello ha sostenuto che non fosse fondata la pretesa del ricorrente -il cui rapporto di lavoro era cessato il 31.10.2008 a seguito di licenziamento per riduzione di personale e messa in mobilità – di ottenere il pagamento della somma soprindicata, sulla scorta del criterio (della differenza tra l’80% dell’ultima retribuzione globale, percepita e l’importo lordo dell’indennità di mobilità erogata dall’RAGIONE_SOCIALE) concordato in sede di conciliazione per l’ipotesi in cui fosse sopravvenuto lo slittamento della data di pensionamento in virtù di modifiche normative ( secondo la lettera della datrice di lavoro del 31.10.2008).
Era infatti documentato che il pensionamento del ricorrente era stato posticipato, rispetto alla data prevista dell’1.4.2012 , alla data dell’1.1.2013. La richiesta pensionistica del ricorrente era stata respinta sulla base dell’art.24 d.l. 6.12.2011 n. 201 conv. con mod. nella legge n. 214/2011 che aveva dettato nuove regole in materia di pensioni modificando tra l’altro i requisiti per l’accesso alla pensione. La stessa legge però aveva individuato una serie di categorie per le quali continuavano ad applicarsi le disposizioni in materia pensionistica previgenti.
La platea di tali soggetti era stata inoltre estesa dall’art. 22, comma 1 della legge 135/2012 che, tra l’altro, aveva espressamente previsto come rientranti nella salvaguardia i lavoratori che avevano risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, 412 ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con decreto dell’8/10/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21/1/2013 era stato previsto che i lavoratori rientranti in tale ultima categoria dovessero presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto (id est 21/10/2013) domanda di accesso al beneficio della salvaguardia presso le commissioni istituite presso le DTL competenti. Di tanto la società appellata aveva pure dato comunicazione allo NOME con telegramma del 14/5/2013.
Ciò premesso, la Corte ha affermato che l’appellante -pacificamente rientrante nella platea dei possibili beneficiari della salvaguardia non risultava aver inoltrato nessuna domanda ai fini della conservazione della più favorevole data del pensionamento. E tale condotta assumeva un valore determinante per escludere la pretesa risarcitoria di cui alla domanda, basata su un dedotto inadempimento dell’accordo sindacale del 2007, ovvero dell’obbligo di corrispondere la differenza fra l’80% della retribuzione e l’indennità di mobilità ( richiamato in sede di conciliazione).
Per la Corte territoriale quello tenuto dal lavoratore configurava un comportamento omissivo che escludeva qualsiasi responsabilità della società appellata, potendo lo NOME con la presentazione della domanda di salvaguardia rientrare nella platea dei beneficiari.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME con un motivo di ricorso al quale ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da successiva memoria. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termini di 60 giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. perché in base all’accordo intervenuto fra le parti (in virtù delle norme all’epoca vigenti in materia pensionistica) per il signor COGNOME, in considerazione dei conteggi effettuati per la sua messa in mobilità nell’ottobre del 2008, la finestra pensionistica si sarebbe dovuta aprire l’1/4/2012, mentre egli, per effetto delle modifiche normative intervenute, era andato in pensione più tardi ovvero nel febbraio del 2013.
Il ricorrente in data 12/2/2012 proponeva domanda di pensione di anzianità che l’RAGIONE_SOCIALE rigettava “in attesa di un eventuale inserimento nella lista dei 10.000 salvaguardati per l’accesso alla pensione di anzianità in deroga”; quindi in data 19/6/2012 proponeva una nuova domanda di pensione di anzianità che veniva nuovamente rigettata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 3/7/2012 per il seguente motivo : ‘lei non ha maturato il requisito entro il 31/12/2011 previsto dalla normativa preesistente.”
Secondo il ricorso la Corte d’appello era incorsa in un duplice errore di diritto : a.- il primo perché lo NOME in ogni caso non poteva rientrare nella cosiddetta ‘seconda salvaguardia’ di cui all’articolo 22, comma 1 della legge n. 135/2012 essendo quest’ultima diretta a disciplinare i lavoratori il cui rapporto di lavoro risultava cessato alla data del 31/12/2011 e non per quelli il cui rapporto era cessato in epoca precedente, come il ricorrente che aveva cessato in data 31/10/2008. b.- Il secondo era che rispetto alla disciplina dettata dal decreto 8/10/2012 il signor COGNOME nel febbraio dell’anno 2013 conseguiva il diritto al trattamento pensionistico; pertanto indipendentemente dal telegramma della società alla scadenza dei 120 giorni utili per inoltrare la domanda ai fini della conservazione della più
favorevole data del pensionamento, il signor COGNOME già godeva del trattamento pensionistico, conseguito come si è detto a febbraio del 2013.
Da quanto esposto emergeva incontrovertibilmente che il signor COGNOME NOME non aveva beneficiato del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente all’epoca della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi realizzata la previsione contemplata nell’accordo secondo cui ‘nel caso di modifiche all’attuale normativa, con relativo slittamento della data di pensionamento, l’azienda si farà carico, fino a tale data, di riconoscere la relativa indennità e/o l’importo di eventuali ulteriori contributi prevista nell’accordo del 26/9/2007″.
2.- Il motivo di ricorso è infondato essendo pacifico che il ricorrente, essendo cessato dal lavoro alla data del 31.10.2008, poteva avere accesso -in virtù del combinato disposto dell’art.22,comma 1 lett. d) del d.l. 95/2012 conv. con modificazioni in legge n. 135/2012 e del comma 2-ter dell’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 – alla ‘seconda salvaguardia’ prevista, tra l’altro, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si fosse risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile.
3.Si riporta l’art.22, comma 1 lett. d) del d.l. 95/2012 conv. con modificazioni in legge n. 135/2012 il quale prevede l’accesso alla ‘seconda salvaguardia’ per i ‘ lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 201 1′.
Ed inoltre si riporta il testo del comma 2-ter dell’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale dispone: ” 2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 24, comma 15, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo art. 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il
lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 .”
Il ricorrente sostiene erroneamente di non rientrare in tale previsione per non essere cessato il suo rapporto il 31.12.2011 bensì in data antecedente; laddove la previsione normativa richiamata contempla tutti i lavoratori il cui rapporto si sia risolto, non alla data del 31.12.2011, bensì ‘entro il 31.12.2011’, comprendendo, quindi, anche coloro la cui risoluzione del rapporto fosse intervenuta in precedenza.
5.- Il ricorrente, secondo quanto accertato dai giudici del merito senza essere adeguatamente censurato in ricorso, non ha presentato domanda per fruire della salvaguardia e pertanto non può aver diritto alla tutela prevista nella lettera del 31.10.2008 in cui la datrice di lavoro nel quantificare la somma da erogare alla cessazione del rapporto, confermava che ‘ nel caso di modifiche all’attuale normativa, con relativo slittamento della data del pensionamento, l’azienda si farà carico, fino a tale data, di riconoscere la relativa indennità e/o l’importo di eventuali ulteriori contributi’.
5.- Tale presupposto non si è però verificato nei confronti del ricorrente il quale con l’accesso alla salvaguardia pensionistica avrebbe mantenuto il diritto al pensionamento secondo la prevista decorrenza (aprile 2012) potendo così ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE i ratei che formano oggetto della domanda infondatamente avanzata nel giudizio nei confronti della datrice di lavoro, alla quale, come affermato dalla Corte territoriale, non può essere ascritto alcun inadempimento.
6.- In base alle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
7.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge; ai sensi dell’artico lo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 15.10.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME