Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27238 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27238 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 16406-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 720/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/04/2017 R.G.N. 113/2015;
Oggetto
R.G.N. 16406/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha accolto la domanda dell’attuale intimato – lavoratore dipendente fino al DATA_NASCITA, quindi, agente di commercio che aveva risolto consensualmente il contratto di agenzia con la preponente il 31.7.2011 -volta ad ottenere la prestazione pensionistica, a carico della gestione commercianti, alle più favorevole condizioni derivanti dall’inclusione fra i destinatari della salvaguardia prevista dall’art. 24, co.14 e 15 d.l. n.201/2011 conv. in L. 214/2011, per l’esenzione dall’applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma del 2011 che aveva innalzato l’età pensionistica .
La tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che detta salvaguardia fosse riservata ai soli lavoratori subordinati, non è stata ritenuta fondata dalla Corte di merito, come del pari non condivisibile è stata ritenuta la prospettazione svolta in via subordinata, dell’e rronea estensione della salvaguardia, nonostante l’attuale intimato, dopo la risoluzione del contratto di agenzia, avesse continuato a svolgere attività lavorativa in correlazione alla quale aveva mantenuto l’iscrizione alla gestione commercianti sino a tutto il 2012 e indipendentemente dall’avere o meno prodotto r eddito.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il d.m. 1° giugno 2012, art. 2, emanato in attuazione del d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 15, (conv. con l. n. 214 del 2011), avesse introdotto al comma 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h), previsione diretta ai lavoratori subordinati ma non significativa per determinare l’esclusione, dalla categoria degli esodati, dei lavoratori non subordinati quale principio generale, in assenza di alcuna espressa previsione normativa in tal senso ed essendo possibile rilevare, nella specie, la cessazione del rapporto di lavoro, in maniera certa ed obiettiva, dal contenuto del verbale di transazione sottoscritto innanzi al Tribunale (il 18.10.2011).
Conseguentemente, la Corte di merito riteneva sussistenti, nella specie, tutte le condizioni per accedere alla misura di salvaguardia: i requisiti contributivi ed anagrafici per la pensione di anzianità, prescritti per commercianti/autonomi (L.247/2007), conseguiti o conseguibili entro i 24 mesi antecedenti all’ entrata in vigore del d.l.n.201/2011; il requisito della mancata rioccupazione, per avere cessato il rapporto di lavoro quale agente di commercio entro il 31.12.2001 e, pur non svolgendo attività lavorativa e non producendo reddito, per essere rimasto solo iscritto alla gestione di appartenenza, mantenendo la partita P_IVA, circostanza quest’ultima non ostativa per il riconoscimento del più favorevole trattamento pensionistico.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo, con il quale si duole di violazione di legge, censura l’opzione interpretativa
accolta dalla Corte di merito, volta ad ampliare la pletora degli aventi diritti alla misura di salvaguardia oltre l’ambito dei soli lavoratori subordinati e chiede, con la memoria illustrativa, di rimeditare l’orientamento già espresso da questa Corte, con la sentenza n. 31335 del 2022, secondo cui, ai fini dell’applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all’ art. 24, comma 14, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto anteriormente al 31.12.2011 in virtù di accordi collettivi o individuali, ai sensi dell’art. 6, comma 2ter , del d.l. n. 216 del 2011 , conv. dalla l. n. 14 del 2012, non è necessaria la ricorrenza dell’ulteriore requisito dell’assenza di una successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, previsto dall’art. 2, comma 2, del d.m. 1 giugno 2012, emanato in attuazione dell’art. 24, comma 15, del predetto d.l., posto che il principio di gerarchia delle fonti, di cui all’ art. 4, comma 1, disp. prel. cod.civ., e il principio di legalità dell’azione amministrativa, ostano a che un atto normativo di rango secondario possa introdurre requisiti, per l’accesso ad una prestazione previdenziale, che non siano in alcun modo contemplati dalla fonte primaria che ad esso rinvii per la sua attuazione.
Con il secondo motivo di doglianza, del pari dedotto per violazione di legge, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE connota come indifferente, agli effetti dell’applicazione della norma invocata, valutare la redditività o meno dell’occupazione svolta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e assume, pertanto, che la Corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato un profilo – la mancata produzione di reddito – al fine di ritenere integrato il requisito della mancata occupazione.
Il primo motivo è da accogliere, assorbito il secondo.
L’impianto normativo fondante la misura di salvaguardia della quale si controverte è già stato illustrato dalla sentenza di questa Corte, n.31355 del 2022, della quale si richiamano, di seguito, gli essenziali snodi argomentativi.
Va premesso che il d.l. n. 216 del 2011, art. 6, comma 2 ter, (conv. con l. n. 14 del 2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già al d.l. n. 201 del 2011, art. 24, commi 14 e 15, (conv. con l. n. 214 del 2011), i quali, coevamente all’introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di «garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l’unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo»: d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 1), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9, l. n. 243 del 2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l’opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e «nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011», a tutta un’ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al
rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l’integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l’esonero, l’aspettativa speciale per l’assistenza ai figli disabili gravi o l’incentivo all’esodo (cfr. d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 14, cit.).
Com’e’ stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 15, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell’istituire un monitoraggio a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che «qualora dal predetto monitoraggio risult(asse) il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione», gli enti non avrebbero più dovuto prendere «in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma».
Proprio per ciò, l’incidenza originaria della norma -rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro
un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all’art. 24, comma 15, cit., dalla l. n. 214 del 2011, art. 1, comma 1) – è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell’ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell’esaurimento delle risorse stanziate.
13. Il d.l. n. 216 del 2011, art. 6, comma 2 ter, (conv. con l. n. 14 del 2012), appartiene, appunto, al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone di ampliare i beneficiari della deroga rispetto a quanto originariamente previsto dal d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 14: esso, infatti, include tra i soggetti beneficiari della deroga «anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410,411 e 412 ter c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che (…) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi» e che «il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 201 del 2011».
Ciò posto, il ricorso all’esame interroga la Corte sull’estensione della disposizione di salvaguardia ai lavoratori che abbiano cessato una qualsiasi attività lavorativa, come assume il richiedente la prestazione, ovvero sulla limitata applicazione ai lavoratori subordinati, come assume l’ente previdenziale ricorrente.
Come condivisibilmente ritenuto anche dal Procuratore generale durante la requisitoria svolta, la salvaguardia a favore dei lavoratori esodati è limitata ai lavoratori subordinati.
La lettera della legge è chiara nel prevedere che la risoluzione debba riguardare un «rapporto cli lavoro» e, all’evidenza, il riferimento deve intendersi al rapporto disciplinato dagli articoli 2096 e seguenti del codice civile (nella sezione rubricata, appunto, «del rapporto di lavoro») e dunque al rapporto di lavoro subordinato.
Il disposto normativo, del quale si è dato atto dianzi, ha introdotto, per beneficiare della deroga in questione, la condizione che alla risoluzione del «rapporto di lavoro» si sia abbinata pure la mancata rioccupazione in «qualsiasi altra attività lavorativa».
L’utilizzo di due diverse espressioni (ossia «rapporto di lavoro» contrapposta ad «attività lavorativa») impone di dare a ciascuna di esse uno specifico, e differente. significato.
In tal senso, dunque, la dizione «rapporto di lavoro» non può che essere intesa come sinonimo di lavoro dipendente, mentre la dizione «attività lavorativa», per la
sua evidente maggiore latitudine, si presta a definire ogni tipo di prestazione, sia essa dipendente od autonoma.
Nel prevedere la risoluzione del «rapporto di lavoro», l’art. 6, comma 2-ter cit. fa chiaro riferimento al rapporto di lavoro subordinato, atteso che ove il legislatore avesse inteso riferirsi pure alla cessazione dell’attività autonoma avrebbe adoperato una differente espressione, quale «attività lavorativa».
L’espressione «rapporto di lavoro» ricorre frequentemente nell’ambito della legislazione previdenziale, nella quale è – costantemente – adoperata per definire il rapporto di lavoro subordinato.
D’altro canto occorre pure notare che la norma di cui si discute è norma eccezionale, giacché essa apporta una deroga ai criteri generali, previsti dal d.l. n. 201/2011, che regolamentano l’accesso alla pensione per la totalità degli assicurati e ne discende che di detta norma, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, si deve dare un’ interpretazione quanto mai stretta e rigorosa, ciò che conferma ancora di più l’impraticabilità di un’ opzione ermeneutica che consenta di collocare nel fuoco di essa pure i lavoratori autonomi, ancorché parasubordinati.
Neanche va sottaciuto che la platea dei destinatari della deroga in esame è oggetto di uno specifico contingentamento, come esposto nei paragrafi che precedono, e tanto conferma, a maggior ragione, la impossibilità di una lettura estensiva della espressione «rapporto di lavoro».
L ‘ applicabilità della ripetuta deroga ai soli lavoratori subordinati non solo è suggerita dal tenore testuale della norma, ma appare pure appieno coerente con la ratio legis, sulla quale vale la pena di indugiare, di sovvenire alla situazione di bisogno nella quale si potrebbe trovare
chi abbia perduto il lavoro e, in considerazione della sua età, non abbia più concrete prospettive di reperire una nuova occupazione, ciò che lo espone al rischio di trovarsi, per un periodo di tempo non breve, senza reddito e senza la pensione, l’accesso alla quale è stato difatti differito in virtù delle nuove norme di settore.
Va da sé, allora, che una simile delicata eventualità non può porsi nei confronti del lavoratore autonomo, il quale non sopporta, certo, l’alea connessa alla ricerca di un nuovo impiego poiché libero di svolgere la sua attività professionale sino alla maturazione dei (nuovi) requisiti pensionistici.
Ne risulta, dunque, che per «rapporto di lavoro» deve intendersi un rapporto di lavoro subordinato.
Conclusivamente, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile