Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 96/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3924/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli, depositata il 18.6.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L ‘attu ale controricorrente, già dipendente del l’RAGIONE_SOCIALE, secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, venne inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del l’allora RAGIONE_SOCIALE e distaccato temporaneamente presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, dal quale venne poi dichiarato in esubero, sicché prestò servizio dapprima presso il RAGIONE_SOCIALE e in seguito presso lo stesso RAGIONE_SOCIALE, quale funzionario RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE bandì in data 1°.12.2010 una procedura selettiva per la progressione RAGIONE_SOCIALE all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area B, alla quale l’attuale controricorrente non fu ammesso a partecipare, sul presupposto che essa fosse riservata ai dipendenti di ruolo del RAGIONE_SOCIALE e che egli non facesse parte di tale categoria, in quanto inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento.
Il lavoratore chiese quindi un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) al Tribunale di Napoli, il quale accolse la domanda, ordinando al MEF di ammetterlo con riserva alla procedura selettiva.
Fu quindi il MEF a instaurare il giudizio di merito per chiedere al giudice del lavoro l’accertamento negativo del diritto del lavoratore di partecipare alla selezione. Il Tribunale di Napoli respinse però tale domanda e la sua sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello, rigett ando il gravame del RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il MEF ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il lavoratore si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unic o motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 4 del d.lgs. n. 283/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente censura la Corte d’Appello per avere essa dato decisiva rilevanza alla mancanza, nel bando di selezione per la progressione RAGIONE_SOCIALE, di un’esplicita esclusione dei lavoratori inseriti nel «ruolo provvisorio ad esaurimento», senza porsi la domanda, a monte , se a tali lavoratori potesse essere riconosciuto lo status di «personale dipendente del RAGIONE_SOCIALE ». Domanda alla quale, secondo il ricorrente, va data risposta negativa.
In secondo luogo, il ricorrente rileva che, quand’anche i lavoratori già dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dovessero considerarsi in forza al RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’istituzione del ruolo unico con d.m. 27.3.2009, la partecipazione alla selezione per la progressione RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata comunque da escludere per la mancanza del l’ anzianità biennale nella fascia retributiva posseduta, requisito previsto nel bando del 1°.12.2010.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati, intendendosi qui dare continuità all’orientamento espresso nella più recente decisione adottata da questa Corte in una causa esattamente sovrapponibile alla presente (Cass. n. 3342/2024; ordinanza con la quale è stata cassata la sentenza n. 1278/2018 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’Appello di Napoli, che nella sentenza qui impugnata è espressamente citata come precedente conforme).
2.1. Il d.lgs. n. 283 del 1998 istituì l’ente pubblico economico «RAGIONE_SOCIALE» (art. 1), avviando la procedura di trasferimento al nuovo soggetto RAGIONE_SOCIALE risorse
patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (art. 3). Per quanto riguarda il personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’art. 4 del citato d.lgs. ne dispose l’inserimento in un «ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE» e il distacco temporaneo presso il nuovo RAGIONE_SOCIALE nel numero necessario per l ‘ avvio e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa sua attività, programmandone il successivo trasferimento, «in tutto o in parte», in base ai fabbisogni previsti. Il personale non trasferito -e anche quello trasferito, una volta dichiarato in esubero da ETI (art. 4, comma 4) -rimase inserito nel «ruolo provvisorio ad esaurimento» e collocato presso varie amministrazioni, finché non intervenne l’art . 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in forza del quale, a decorrere dal 1°.1.2011, venne «inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi RAGIONE_SOCIALE relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data» di emanazione del decreto legge.
L’attuale controricorrente, dopo il periodo di distacco presso l’RAGIONE_SOCIALE e dopo una temporanea collocazione al RAGIONE_SOCIALE, prestò servizio presso il RAGIONE_SOCIALE dove venne infatti definitivamente inquadrato, a decorrere dal 1°.1.2011.
All’epoca del bando di selezione per la progressione RAGIONE_SOCIALE orizzontale (1°.12.2010) , l’attuale controricorrente non era quindi ancora «inquadrato» nel ruolo del MEF, cosa che avvenne soltanto per effetto del l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010.
La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che l’inserimento del lavoratore nel «ruolo provvisorio
ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE» gli attribuisse comunque lo status di dipendente di quel RAGIONE_SOCIALE e, quindi, il diritto di partecipare alla selezione, in difetto di esclusioni desumibili dal bando per la sua particolare categoria.
Tale impostazione non è soltanto smentita dalla citata ordinanza n. 3342/2024, ma contrasta con altra sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, essendosi di recente statuito che il ruolo provvisorio ad esaurimento « era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni » (Cass. n. 14311/2024), sicché il lavoratore inserito in tale ruolo « non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto RAGIONE_SOCIALE , in ragione RAGIONE_SOCIALEa specialità e RAGIONE_SOCIALEa provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2011 … nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimo d.l. » (Cass. n. 5092/2024).
È dunque fondato il ricorso laddove censura la sentenza impugnata per avere dato per scontato il rapporto di pubblico impiego tra il RAGIONE_SOCIALE e il lavoratore, senza considerare la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda riguardante i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , inizialmente destinati al trasferimento all’ETI, poi collocati temporaneamente presso vari Ministeri ed enti pubblici e infine inquadrati, anche in soprannumero, presso le amministrazioni ove prestavano servizio (amministrazione che, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘attuale controricorrente, è occasionalmente il medesimo RAGIONE_SOCIALE, il che però non muta l’efficacia di primo inquadramento da attribuire all’art. 9,
comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, con la decorrenza ivi prevista del 1°.1.2011).
2.2. A questo punto diventa del tutto irrilevante il secondo profilo sollevato nella parte finale RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione del motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza del requisito di anzianità biennale nella fascia RAGIONE_SOCIALE posseduta.
L’istituzione del ruolo unico del personale del RAGIONE_SOCIALE con d.m. n. 11 del 27.3.2009 non mutò lo status del personale iscritto al «ruolo provvisorio ad esaurimento» (che venne inserito in un’apposita sezione del nuovo ruolo), non avendo questo scopo, ma piuttosto quello di portare a compimento l ‘unificazione in un ‘unica struttura centrale RAGIONE_SOCIALE funzioni precedentemente attribuite al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, secondo le previsioni del d.lgs. n. 300 del 1999 (v., in particolare, artt. 23 e 73). Il superamento RAGIONE_SOCIALEa fase di collocazione provvisoria e ad esaurimento intervenne, infatti, soltanto con il citato art. 9, comma 25, del d.lgs. n. 78 del 2010 e comportò l’inserimento di quei lavoratori nei ruoli RAGIONE_SOCIALE a amministrazione presso cui prestavano servizio -che solo occasionalmente, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘attuale controricorrente, è proprio il RAGIONE_SOCIALE ma comunque con decorrenza dal 1°.1.2011, successiva alla data di riferimento del bando (1°.1.2010).
La ragione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento de l ricorso -ovverosia il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status richiesto per poter partecipare alla selezione per la progressione RAGIONE_SOCIALE -comporta l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda del lavoratore, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La
causa deve quindi essere decisa nel merito in questa sede con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda medesima (art. 384, comma 2, c.p.c.).
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che origina da una legislazione eccezionale di non facile interpretazione nel contesto dei principi generali che regolano il pubblico impiego, tanto da determinare un esito difforme da quello finale, sia nel procedimento cautelare e nei due gradi di merito, sia in alcuni più risalenti arresti di questa stessa Corte di legittimità (Cass. nn. 30390/2022; 25195/2013; 15819/2009).
Si dà atto che, dato l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del lavoratore;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa