Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2439/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1693/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli, depositata il 10.7.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, già dipendente del l’RAGIONE_SOCIALE, secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, venne inserita in un ruolo provvisorio ad esaurimento del l’allora RAGIONE_SOCIALE e distaccata temporaneamente presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, dal quale venne poi dichiarata in esubero, sicché prestò servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dove venne infine inquadrata in attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010.
Il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE bandì in data 1°.12.2010 una procedura selettiva per la progressione economica all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area II, alla quale la ricorrente non fu ammessa a partecipare, sul presupposto che la selezione fosse riservata ai dipendenti di ruolo del RAGIONE_SOCIALE e che ella non facesse parte di tale categoria, in quanto inserita nel ruolo provvisorio ad esaurimento.
La lavoratrice si rivolse quindi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, il quale in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, accertò il suo diritto di partecipare alla selezione.
La sentenza del Tribunale venne però riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, accogliendo il gravame del MEF.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, testualmente, «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 283 del 9.7.1998, D.M. del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 30.12.1998, RAGIONE_SOCIALE‘art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 300 /1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del D.M. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28.12.2000, decreto interministeriale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. N. 43083 del 28.7.2008, del D.M. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 27.3.2009 sotto il profilo de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La Corte d’Appello di Napoli ha rilevato che la lavoratrice -sulla base RAGIONE_SOCIALE sua stessa affermazione di «essere stata inserita in data 27.3.2009 nel ruolo unico del personale MEF ed inquadrata nell’Area II Fascia Economica F3» non possedeva, alla data di riferimento del bando (1°.1.2010), la richiesta anzianità di almeno due anni in una RAGIONE_SOCIALE fasce retributive dall’Area II. La Corte territoriale ha quindi considerato tale carenza decisiva e assorbente al fine del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE lavoratrice.
Nel ricorso si sostiene, invece, che l’istituzione del ruolo unico del personale del RAGIONE_SOCIALE con decreto 27.3.2009 «aveva natura meramente ricognitiva di una situazione che … era già in essere a decorrere …, quanto meno, dal 27.10.2003». Pertanto, sostiene ancora la ricorrente, se è vero che all’epoca del bando ella faceva parte del personale dipendente del RAGIONE_SOCIALE -come sottinteso nella stessa sentenza impugnata -non le sarebbe dovuto essere negato il diritto di partecipare alla selezione.
1.1. Il motivo è infondato, perché il dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è conforme al diritto, quantunque la motivazione sia errata (art. 384, comma 4, c.p.c.).
La Corte d’Appello, dando esclusiva rilevanza alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE lavoratrice di «essere stata inserita in data 27.3.2009 nel ruolo unico del personale MEF», non ha affrontato la preliminare questione -oggetto RAGIONE_SOCIALE principale difesa del RAGIONE_SOCIALE, come riportato nello stesso ricorso per cassazione –RAGIONE_SOCIALE possibilità o meno di considerare personale dipendente del MEF il personale inserito nel «ruolo provvisorio ad esaurimento» istituito in base all’art. 4 , comma 1, del d.lgs. n. 283 del 1998.
Su siffatta questione questa Corte si è già di recente espressa più volte, statuendo che il ruolo provvisorio ad esaurimento di cui alla citata disposizione « era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni » (Cass. n. 14311/2024), sicché il lavoratore inserito in tale ruolo « non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto RAGIONE_SOCIALE , in ragione RAGIONE_SOCIALE specialità e RAGIONE_SOCIALE provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2011 … nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimo d.l. » (Cass. n. 5092/2024; conf. Cass. n. 3342/2024).
A tale indirizzo si intende ora dare continuità, ricordando che i l d.lgs. n. 283 del 1998 istituì l’ente pubblico economico «RAGIONE_SOCIALE» (art. 1), avviando la procedura di
trasferimento al nuovo soggetto RAGIONE_SOCIALE risorse patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (art. 3). Per quanto riguarda il personale dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’art. 4 del citato d.lgs. ne dispose l’inserimento in un « ruolo provvisorio ad esaurimento del RAGIONE_SOCIALE» e il distacco temporaneo presso il nuovo RAGIONE_SOCIALE nel numero necessario per l ‘ avvio e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE sua attività, programmandone il successivo trasferimento, «in tutto o in parte», in base ai fabbisogni previsti. Il personale non trasferito -e anche quello trasferito, una volta dichiarato in esubero da ETI (art. 4, comma 4) -rimase inserito nel «ruolo provvisorio ad esaurimento» e collocato presso varie amministrazioni, finché non intervenne l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in forza del quale, a decorrere dal 1°.1.2011, venne «inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi RAGIONE_SOCIALE relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data» di emanazione del decreto legge.
L’attuale ricorrente venne infatti inquadrata, in forza de l citato art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, transitando direttamente dal «ruolo provvisorio ad esaurimento» istituito presso il RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso, va condivisa la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui il decreto ministeriale 27.3.2009 «aveva natura meramente ricognitiva» e non mutò lo status dei lavoratori provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE , ma ciò non basta e non vale per considerare quei lavoratori, prima di allora, dipendenti di ruolo del MEF e, quindi, soggetti abilitati a partecipare alle selezioni interne di quel RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche orizzontali.
Al contrario, come statuito nei citati precedenti di legittimità, tale premessa è esclusa dalla assoluta peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda riguardante i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inizialmente destinati al trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE, poi collocati temporaneamente presso vari Ministeri ed enti pubblici e infine inquadrati, anche in soprannumero, presso le amministrazioni ove prestavano servizio.
Il secondo motivo di ricorso -rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» -ripropone sostanzialmente le medesime censure del precedente, sotto l’impropria veste di denuncia di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La ricorrente imputa al giudice d’appello di non avere considerato i documenti dai quali risulta il fatto certo che il suo i nserimento nell’Area II, Fascia economica F3, preesisteva rispetto al d.m. 27.3.2009.
2.1. Il motivo è inammissibile, perché il fatto prospettato non presenta i caratteri RAGIONE_SOCIALE decisività, una volta appurato che il giudizio negativo sul diritto di partecipare alla selezione per la progressione orizzontale non dipende dalla mancanza del requisito di anzianità biennale nella fascia economica, bensì dalla rilevata peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda riguardante i dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il loro inserimento in un «ruolo provvisorio ad esaurimento».
Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di legittimità , liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE