SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15933 2025 – N. R.G. 00051811 2022 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
AVV_NOTAIO nella causa N.R.G. 51811/2022 pervenuta all’udienza del 26 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall’AVV_NOTAIO
P.
OPPONENTE
E
, difesa giusta delega in atti dall’AVV_NOTAIO P.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi – notifica di cartella esattoriale a mezzo PECindirizzo del notificante – iscrizione nei pubblici elenchi – adesione alla rottamazione quater estinzione del giudizio
CONCLUSIONI: come precisate all’udienza del 26 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza dell’ atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi , della comparsa di costituzione e risposta di , delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha proposto opposizione agli atti esecutivi in relazione alle cartelle esattoriali aventi nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA notificate ad essa opponente nelle date 1.7.2022 e 4.7.2022 , lamentando che le cartelle in parola erano state notificate da un indirizzo ( t) non inserito nei pubblici registri, e che le notifiche dovevano ritenersi inesistenti come da copiosa giurisprudenza citata nel libello introduttivo .
ha contestato i motivi di opposizione avversari, instando per il rigetto della domanda .
Nelle more del giudizio , documentalmente istruito, parte opponente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e ha chiesto (v. note di trattazione scritta per l’udienza del 26 giugno 2025) dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti .
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. .
Ciò premesso, posto che la società debitrice ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi tributari manifestando inequivocabilmente la propria volontà in tal senso, con apposita dichiarazione di adesione, che ha trovato riscontro nella comunicazione del Concessionario contenente l’importo da corrispondere per la definizione agevolata con l’indicazione di uno specifico piano rateale , rileva il Tribunale che l’art. 1 comma 236 della legge 197/2022 prevede che ‘nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi , che ,dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute , sono sospesi dal giudice . L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione , nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’.
La norma sopra evidenziata , che mira a perseguire una finalità deflattiva del contenzioso tributario attraverso forme di definizione che implicano il consenso e la volontà del contribuente e la successiva adesione dell’Agente per la riscossione, prevede una causa di estinzione ex lege del giudizio subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestanti i pagamenti (sino a quel momento ) effettuati .
Nel caso in esame la società opponente ha allegato alla comparsa conclusionale le quietanze attestanti il pagamento di nove rate a fronte di un numero complessivo di diciotto rate (v. prospetto rateale allegato alle note di trattazione scritta di parte opponente per l’udienza del 26 giugno 2025).
Occorre a questo punto chiedersi se , tenuto conto della disposizione normativa citata , per dichiarare l’estinzione del giudizio occorra attendere il pagamento di tutte le rate costituenti il relativo piano (eventualmente disponendo la sospensione del giudizio per dare l’opportunità al contribuente di versare tutti gli importi dovuti) o sia sufficiente il perfezionamento dell’accordo tra contribuente ed .
Pur nel panorama di orientamenti giurisprudenziali non uniformi al riguardo, il Tribunale ritiene preferibile la seconda opzione interpretativa , sulla scia dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ‘ In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione ex art. 3 d.l.119/2018 conv. con modif. dalla legge 136 del 2018 (cd. rottamazione ter) il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’ su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ‘ (Cass. 20626/2024; v. anche Cass. 24428/2024 con riferimento all’art. 1 commi 231-252 della legge 197/2022) .
Nel caso di specie la società opponente ha manifestato la sua inequivoca volontà di aderire alla definizione agevolata, che costituisce a sua volta espressione dell’esercizio di un diritto potestativo ; il Concessionario ha aderito , inviando un piano rateale recante il numero , l’importo e la scadenza delle singole rate ; infine la società ha documentato di avere effettuato il pagamento di nove rate . Tanto basta per dichiarare l’estinzione del giudizio .
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite , tenuto conto dell’intervenuto accordo tra le parti in sede amministrativa , considerato infine che l’adesione alla definizione agevolata non può comportare per il contribuente oneri ulteriori, che , se previsti, si porrebbero in contrasto con la ratio premiale dell’istituto, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 commi 231-252 legge 197/2022;
dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025