Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34451 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34451 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28193/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 7386/2019 depositato il 23/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito Fallimento) proposta dalla NOME NOME contro il rigetto, da parte del giudice delegato, della domanda di rivendicazione di un elenco di beni mobili (apparecchi e materiali per attività medico-estetica), alcuni dei quali non rinvenuti in sede di inventario, per carenza di documentazione probatoria (fattura di acquisto e dichiarazione del l’amministratore delegato della società venditrice straniera circa la corrispondenza tra il bene rivendicato e quello descritto in fattura) e per la non opponibilità della stessa al Fallimento, in quanto priva di data certa anteriore.
1.1. -In motivazione il tribunale ha richiamato il regime probatorio di cui all’ art. 621 c.p.c., confermando che la documentazione prodotta non dimostra la proprietà dei beni in capo alla rivendicante, atteso che «la fattura, oltre a non costituire prova della proprietà, è priva di data certa anteriore – e quindi opponibile -al fallimento», mentre la dichiarazione dell’amministratore delegato della venditrice «ha data posteriore alla sentenza di fallimento».
-Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione in due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia un error in procedendo (art. 360, n. 4 c.p.c.) ne ll’applicazione dell’art. 621 c. p.c. (richiamato dall’art. 103 l.fall.), in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.
La ricorrente, dopo aver osservato che l ‘interpretazione del tribunale meneghino finirebbe per negare la stessa possibilità per il proprietario di un bene mobile di far valere il proprio diritto in sede di rivendicazione -poiché nessuna norma prevede la disponibilit à̀ di una fattura avente ‘data certa’ per l’acqui sto dei beni mobili -afferma che sarebbe stata disapplicata la seconda parte dell’art. 621 c.p.c., a fronte degli elementi presuntivi allegati per dimostrare
la proprietà del bene rivendicato, segnatamente: i) il fatto che la NOME è un affermato professionista nel settore della medicina estetica; ii) il fatto che nell’albergo gestito dal la societ à̀ vi era anche « un centro di cura e SPA, in cui si svolgevano tra l’altro, anche trattamenti di medicina estetica »; iii) il fatto che la NOME era socia della società fallita ed aveva « svolto l’ attivit à̀ di medico estetico all’interno della struttura alberghiera »; iv) il fatto che la stessa era anche socia della proprietaria dell’immobile condotto in locazione dalla società fallita , ove era stato rinvenuto il bene rivendicato.
A ciò aggiunge che il Fallimento non ha in alcun modo dimostrato la titolarità del bene medesimo in capo alla società fallita.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 , comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (che impone al giudice di tenere conto «dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50% »), in relazione alla condanna alle spese dell’opponente nella misura di euro 3.500,00 oltre accessori, piuttosto che di euro 1.617,50 (di cui euro 437,50 per la fase di studio della controversia, euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 810,00 per la fase istruttoria – che non vi è stata – e/o per quella decisionale, che non ha comportato la redazione di atti difensivi), a fronte di un valore della controversia dichiarato di euro 17.000,00.
-Le censure formulate non meritano accoglimento.
3.1. -Il primo motivo è inammissibile.
Il peculiare regime dettato dall’art. 621 c.p.c. espressamente richiamato, mutatis mutandis , dall’art. 103 l.fall. -contempla una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni mobili pignorati, rinvenuti nella sua abitazione o nella sua azienda, da cui deriva una innegabile limitazione probatoria per il terzo, il quale, per dimostrare il proprio contrapposto diritto, non può avvalersi, di norma, né (espressamente) della prova testimoniale, né (per consolidata giurisprudenza) di quella presuntiva ( ex multis , Cass. 20191/2017, 23215/2012).
Al riguardo la giurisprudenza è estremamente rigorosa, richiedendo che il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale su beni compresi nell’attivo fallimentare fornisca la cd. ‘doppia prova’ , dimostrando cioè, con atto scritto avente data certa anteriore al fallimento (così come al pignoramento, ex art. 2913 c.c.), sia il proprio diritto reale, sia il titolo dell’affidamento del bene al debitore esecutato ( ex plurimis , Cass. 7078/1997, 12684/2004, 27092/2011, 13884/2015, 28105/2020).
Tale rigorosa regola subisce un’eccezione espressa solo qualora «l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore» (così lo stesso art. 621 c.p.c.): in tal caso, infatti, il terzo può dimostrare il proprio diritto con testimoni (espressamente) o anche a mezzo presunzioni (in forza della richiamata lettura giurisprudenziale).
Ciò premesso, ferma restando l’evidente in idoneità della fattura a fornire la prova della proprietà del bene (tanto più in assenza di ulteriore corredo documentale: contratto, ordine di acquisto, documento di trasporto, pagamento ecc.), la ricorrente adduce solo un « dettagliato elenco di presunzioni teleologicamente orientate alla dimostrazione che il bene oggetto di rivendica fosse di sua proprietà » che in realtà consta di una serie di circostanze solo affermate (v. sub 2.1.), se si eccettua il riferimento documentale alla qualità di socia rivestita in seno alla società fallita e alla società che aveva concesso l’immobile in locazione, di per sé irrilevante.
Risulta allora del tutto apodittica la base cui, secondo le aspettative della ricorrente, il giudice di merito avrebbe potuto ancorare la d eroga al rigoroso regime probatorio dettato dall’art. 621 c.p.c.
3.2. -Anche il secondo motivo è inammissibile.
L a ‘risultanza algebrica’ dei compensi da liquidare per le singole fasi del giudizio di merito, auspicata dalla ricorrente, risulta pari alla metà dei valori medi applicati dal tribunale (cfr. controricorso, pag. 8), sicché non ricorre un vizio emendabile in questa sede, poiché il giudice di merito è tenuto a motivare sulle spese solo qualora aumenti o diminuisca i valori medi tabellari, diversamente
godendo di una discrezionalità non sindacabile dal giudice di legittimità (Cass. 14198/2022, 89/2021).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.