Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32540 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32540 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7385/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 1826/2016 depositato il 10/02/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il rigetto della propria domanda di rivendica e restituzione di una serie di beni mobili, asseritamente collocati nella porzione dello stabilimento industriale concesso in locazione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in bonis , e da quest’ultima concesso in sublocazione a ll’opponente (si tratterebbe dello stesso stabilimento poi sottoposto ad esecuzione forzata che il custode giudiziario aveva concesso a COGNOME di occupare temporaneamente, con divieto di sublocazione).
1.1. -In particolare, il giudice a quo ha ritenuto: A) che la ricorrente « si è limitata ad una generica indicazione dei beni rivendicati, fornendo un elenco da sé redatto, inidoneo a consentire una esatta individuazione dei medesimi, in quanto non recante con riferimento a ciascun bene la descrizione analitica completa di richiami alla marca, al modello e al numero di matricola », riscontrandosi « accanto ad ogni nome solo il rimando ad una fattura di acquisto, documento che tuttavia, non essendo munito di data certa ex art 2704 c.c., è, peraltro, di per sé inopponibile alla curatela fallimentare e quindi, a priori, insufficiente anche a fornire elementi in ordine alla rivendicata appartenenza »; B) che inoltre « non è stato addotto alcun elemento finalizzato ad accertare quali fossero precisamente i mobili rinvenuti dagli organi fallimentari nei locali industriali che la società opponente asserisce di aver condotto in sublocazione e la corrispondenza tra i suddetti e i beni mobili indicati in ricorso, lacuna, certamente, non colmabile mediante escussione dei testimoni oggetto di richiesta istruttoria, i quali, stando ai capitoli articolati, avrebbero, ove ammessi, riferito solo in modo ampio circa la coincidenza dei beni elencati ma, come detto, non descritti in ricorso con i beni indicati nelle allegate fatture di acquisto »; C) che infine risulta ininfluente la deduzione circa la natura dell’attività aziendale della ricorrente (produzione di olii alimentari), la quale avrebbe potuto rilevare ai più limitati fini di rendere ammissibile, ai sensi de ll’art. 621 c.p.c. (cui rinvia l’art. 103 l.fall.) « la prova per testimoni dell’esistenza del diritto del
terzo sui beni mobili detenuti dal fallito, prova che, nella fattispecie, come già rilevato, non è stata, tuttavia, a monte, articolata in questi termini ».
-Avverso detta decisione COGNOME propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria, ove si dà atto che con decreto del 12/10/2022 il Tribunale di Foggia ha dichiarato chiuso il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 118 l.fall. (disponendo che il curatore « provveda al deposito del presente decreto nel fascicolo delle cause pendenti » anche al fine di rendere edotto il giudicante « della prorogatio dei poteri del Curatore »).
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 103 l.fall. e dell’art. 948 c.c., per avere il tribunale rigettato la domanda a causa della ritenuta mancanza di individuazione dei beni rivendicati, omettendo però di procedere all’esame delle fatture , allegate proprio a supporto della loro individuazione, solo perché prive di data certa anteriore.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art. 1378 c.c. sul presupposto che, qualora il tribunale avesse esaminato le fatture in questione, avrebbe potuto appurare che in ciascuna di esse i beni erano descritti individualmente e specificamente, anche con rimando ai rispettivi documenti di trasporto attestanti l’avvenuta consegna .
2.3. -Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art. 103 l.fall., dell’ art. 2729 c.c. e dell’art. 621, commi 1 e 2, c.p.c., poiché l’errato presupposto della ritenuta non individuabilità dei beni avrebbe indotto il tribunale ad escludere l’operatività dell’ art. 621 c.p.c., che ammette la prova presuntiva o testimoniale qualora l ‘esistenza del diritto sia resa verosimile dalla natura dell’attività esercitata dal terzo o dal debitore.
-Preliminarmente occorre dare atto, in rito, dell’ininfluenza della sopravvenuta chiusura del fallimento, non solo alla luce del novellato artt. 118, comma 2 l.fall. (che disciplina i casi di chiusura della procedura in pendenza di giudizi) ma anche
per l’inoperatività della conseguente causa di interruzione del processo in sede di legittimità (da ultimo, Cass. 29670/2022).
-Nel merito, i primi due motivi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo.
4.1. -La domanda di ammissione al passivo fallimentare è connotata da una specificità maggiore rispetto ai canoni dell’art. 164 c.p.c., poiché assolve non solo alle ordinarie esigenze di chiarezza proprie di una domanda giudiziale, ma anche alla logica precipua di assicurare un reciproco controllo, il più agevole possibile, nell’ambito del cd. ‘contraddittorio incrociato’ che caratterizza la formazione dello stato passivo concorsuale, ove vengono esaminati in un unico contesto processuale tutti i diritti vantati dai terzi nei confronti del debitore, anche in vista dell’esercizio del diritto di impugnazione riconosciuto dall’art. 98 l.fall., oltre che alla funzione di rendere più efficiente l’amministrazione concorsuale, in relazione ai compiti gestori e organizzativi che gravano sugli organi della procedura (v. Cass. 26781/2016, 37102/2022).
4.2. -In particolare, l’art. 93, comma 3, n. 2), l.fall. richiede la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, e il successivo comma 4 prevede l’inammissibilità del ricorso qualora detto requisito risulti «omesso o assolutamente incerto», con la conseguenza la relativa domanda è ammissibile soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità ( ex multis , 10206/2005, 30894/2017, 1891/2018, 13511/2021).
4.3. -Questo particolare rigore, che contempla non solo l’omissione ma anche l’assoluta incertezza dei requisiti prescritti, risponde anche all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95, comma 3, l.fall. (per cui il giudice delegato decide «nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati») ed in vista del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 6279/2022, 37102/2022).
4.4. -Tuttavia, costituisce principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella stessa e dei documenti allegati (Cass. 7287/2013, 33008/2019, 10990/2021; cfr. Cass. 40392/2021), e tale principio non risulta rispettato dal tribunale, che ha dichiaratamente escluso di valutare la descrizione dei beni contenuta nelle fatture allegate solo in ragione della loro mancanza di data certa, aspetto che potrebbe in tesi rilevare ai fini della prova della proprietà dei beni, non già, in via anticipata, ai fini della ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 93, comma 4, l.fall.
4.5. -Resta assorbito il terzo motivo, poiché le ulteriori valutazioni del tribunale in tema di prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. si fondano sul presupposto della insufficiente descrizione dei beni rivendicati.
-Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.