Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1660 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 25/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 22354-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 263/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2023 R.G.N. 196/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto
Provvidenze per le vittime del
dovere. Speciale elargizione.
Decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
Ud. 30/09/2025 PU
udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO per la parte controricorrente.
Fatti di causa:
Con la sentenza n. 76/2023, RAGIONE_SOCIALEta il 23 maggio 2023, il Tribunale di Cremona, sezione lavoro, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME e ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione di cui all’art. 3 L. n. 466/1980 con applicazione RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dall’ 01/01/2003 anziché dall’ 01/11/2007, data dalla quale il RAGIONE_SOCIALE aveva computato la rivalutazione, e, per l’effetto, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta di Euro 23.200,00 con gli interessi legali.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il RAGIONE_SOCIALE contestando la decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione individuata dal Tribunale di Cremona e la decisione di condannare il RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE interessi legali sulla somma rivalutata per asserito contrasto con il divieto del cumulo di rivalutazione e interessi per le prestazioni previdenziali pubbliche di cui all’art. 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALE L. n. 421 del 1991. NOME COGNOME si è costituito in giudizio contestando l’appello e chi edendone il rigetto. Con la sentenza n. 263/2023 depositata il 21/09/2023 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro, ha respinto il gravame.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, il RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’AVV_NOTAIO si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE impugnazione.
4 . L’ufficio RAGIONE_SOCIALE Procura generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza RAGIONE_SOCIALE del 30/09/2025, ascoltati il rappresentante RAGIONE_SOCIALE Procura generale e i difensori RAGIONE_SOCIALE parti, il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 11 e 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, 1, 4 e 8 RAGIONE_SOCIALE legge 20 ottobre 1990, n. 302, 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, 1 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge 3 agosto del 2004, n. 206, 1, commi 563, 564 e 565, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1 e 4, del d.P.R. n. 243/2006, nonché 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Con lo strumento di impugnnazione il RAGIONE_SOCIALE, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, lamenta che la Corte di Appello di Brescia avrebbe errato nell’individuare nel l’ 01/01/2003 la data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione e chiede di voler riconoscere come dies a quo il 26.8.2004 (data di entrata in vigore dell’art. 5, l. 206/2004), o, in subordine, il 13.1.2004 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. 369/2003, di conversione del d.l. 337/2003) o, in ulteriore subordine, il 29.11.2003 (data di entrata in vigore del d.l. 337/2003, poi convertito in legge 369/2003).
La censura è fondata in ragione RAGIONE_SOCIALE considerazioni di séguito esposte.
Il ricorso interpella questa Corte sulla decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione prevista dall’art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, e applicabile, come anche il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO rimarca, anche alla speciale elargizione concessa alle vittime del dovere. Si tratta, in particolare, dell’automatica rivalutazione annuale, commisurata al tasso
d’inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e volta a «mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione» (Cass., sez. lav., 30 maggio 2025, n. 14603, punto 4 dei Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione ). Alla decorrenza dal gennaio 2003, identificata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, il ricorso contrappone un diverso dies a quo , legato al 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004, richiamata dal d.l. n. 159 del 2007).
Al fine d’inquadrare le questioni devolute, giova ripercorrere, nei suoi tratti salienti, l’evoluzione RAGIONE_SOCIALE disciplina applicabile.
5.1. L’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, nell’introdurre «Norme a favore RAGIONE_SOCIALE vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata», attribuisce una elargizione « chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza AVV_NOTAIO svolgersi nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (comma 1) o «in conseguenza AVV_NOTAIO svolgersi nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di fatti delittuosi commessi per il perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’articolo 416bis del codice penale» (comma 2).
5.2. La medesima elargizione spetta «a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza AVV_NOTAIO svolgersi nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi» legati a contesti terroristici o mafiosi (comma 3) o «in conseguenza dell’assistenza prestata e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed RAGIONE_SOCIALE di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, nel corso di azioni od operazioni» di cui al medesimo art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, che si siano svolte «nel territorio AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO» (comma 4).
5.3. Il d.l. n. 337 del 2003 è intervenuto allo scopo di «prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie RAGIONE_SOCIALE vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, RAGIONE_SOCIALE vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all’estero» (Preambolo del citato decreto-legge).
5.4. In tale contesto, il legislatore ha rideterminato l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990 e, all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 337 del 2003, così come modificato in sede di conversione, ha innalzato l’importo dell’elargizione ad Euro 200.000,00, con esclusivo riguardo agli eventi successivi alla data del primo gennaio 2003.
6.- La legge 3 agosto 2004, n. 206, ha quindi dettato «Nuove norme in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALE stragi di tale matrice» e, nell’àmbito di una ridefinizione organica RAGIONE_SOCIALE normativa, all’art. 5, comma 1, ha fissato l’ammontare dell’elargizione di cui all’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, destinata alle vittime del terrorismo, «nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale». La citata misura massima, dapprima circoscritta agli eventi successivi al primo gennaio 2003, assume così portata generale, come anche il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO rammenta nella memoria scritta.
6.1. Il legislatore, all’art. 5, comma 2, ha quindi esteso tale incremento «anche alle elargizioni già erogate prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all’articolo 6», comma 1. La previsione da ultimo richiamata prescrive di rivalutare «le percentuali d’invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE normativa vigente alla data di entrata in vigore» RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004, «tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale».
L’art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce la platea RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, includendo, anzitutto, i soggetti di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 13 agosto 1980, n. 466: i magistrati ordinari, i militari dell’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il personale del RAGIONE_SOCIALE, i funzionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il personale del RAGIONE_SOCIALE polizia RAGIONE_SOCIALE, il personale civile dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE istituti di prevenzione e di pena, i vigili RAGIONE_SOCIALE, gli appartenenti alle Forze RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO in servizio di ordine pubblico o di soccorso, «i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2» RAGIONE_SOCIALE legge n. 466 del 1980, «abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento RAGIONE_SOCIALE capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego».
7.1. Fra le vittime del dovere si annoverano anche «gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE funzioni di istituto per effetto diretto
di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a ) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b ) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c ) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d ) in operazioni di soccorso; e ) in attività di tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE incolumità; f ) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
7.2. Alle vittime del dovere l’art. 1, comma 564, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005 equipara «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
8.- Alle vittime del dovere, così come definite dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005, si raccorda la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), che viene in rilievo nell’odierno giudizio.
8.1. Nella formulazione originaria, la disposizione in esame contemplava l’erogazione, per il solo anno 2007, dell’elargizione di cui all’art. 5, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004 e identificava i beneficiari nelle «vittime del dovere , di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266», nelle «vittime RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 20 ottobre 1990, n. 302, riconosciute alla data di entrata in vigore», del decreto-legge e nei familiari superstiti di entrambe le categorie di vittime.
8.2. La legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, ha esteso anche agli anni successivi una provvidenza originariamente limitata all’anno 2007 e ha poi avuto cura di quantificare le coperture finanziarie indispensabili.
9.- Nell’odierno giudizio, si controverte sulla speciale elargizione regolata dall’art. 5, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004 che l’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 ha esteso anche alle vittime del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005.
10.Nel dirimere la questione ermeneutica oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, occorre muovere dal dato testuale, che presenta un tenore inequivocabile.
10.1. L’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 sancisce la corresponsione alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti RAGIONE_SOCIALE «elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, RAGIONE_SOCIALE legge 3 agosto 2004, n. 206», determinate nella misura massima di Euro 200.000,00, a partire dal 26 agosto 2004.
10.2. L’estensione così disposta si correla, dunque, a un preciso referente normativo, la legge n. 206 del 2004, e alla rideterminazione dell’importo RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione, in quel contesto operata in termini generali e non più settoriali, come nel d.l. n. 337 del 2003.
11.- Il dettato letterale rivela la volontà del legislatore del d.l. n. 159 del 2007 di estendere la provvidenza, così come concretamente definita nel suo importo pecuniario dalla legge n. 206 del 2004.
11.1. Dal richiamo all’elargizione disciplinata dalla legge n. 206 del 2004 derivano i seguenti corollari.
12.- In primo luogo, la menzione dell’importo fissato dalla legge n. 206 del 2004 implica, quale conseguenza
ineludibile, l’operatività del peculiare meccanismo di rivalutazione, finalizzato all’adeguamento dell’ammontare quantificato dalla legge.
12.1.Nel menzionare la provvidenza disciplinata dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004, la legge ha consapevolmente scelto di estendere anche un profilo che definisce e rappresenta il tratto qualificante di tale assetto: la rivalutazione dell’importo. La normativa richiamata è inscindibile e non può essere applicata in modo parziale, avulso da quella rivalutazione che vale a garantire la perdurante adeguatezza RAGIONE_SOCIALE tutela. La rivalutazione non può che decorrere dal 26 agosto 2004, in quanto il legislatore del 2004 ha determinato alla stregua dei valori attuali l’importo di Euro 200.000,00. Pertanto, a decorrere dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, tale importo dev’essere maggiorato RAGIONE_SOCIALE rivalutazione, al fine di neutralizzare gli effetti RAGIONE_SOCIALE dinamiche inflattive.
12.2.- Non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall’Amministrazione nella fase precedente questo giudizio di legittimità, che ancora il dies a quo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007, sul presupposto che una diversa interpretazione confligga con il canone d’irretroattività (art. 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi). È la legge stessa, nel riallacciarsi alla disciplina RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004, a sancire l’applicazione del meccanismo di adeguamento che a tale disciplina si affianca, secondo le cadenze temporali previste dalla normativa richiamata. Nessun elemento testuale corrobora la diversa esegesi che, per le vittime del dovere, fa decorrere l’adeguamento di un importo fissato ai valori dell’agosto 2004 soltanto dalla successiva entrata in vigore del d.l. n. 159 del 2007. In tal modo si determinerebbe una discrepanza, in antitesi con
l’intento del legislatore di allineare il trattamento riservato alle diverse categorie di vittime, ponendo rimedio alle disarmonie di una normativa stratificata e frammentaria.
13.- In secondo luogo, il richiamo espresso alla legge n. 206 del 2004 non avvalora la più ampia lettura delineata nella sentenza d’appello, che enfatizza le novità introdotte dal d.l. n. 337 del 2003 e fa così decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003.
13.1.- Sul versante letterale, è significativo che la legge non racchiuda alcun riferimento al d.l. n. 337 del 2003, comunque contraddistinto da un àmbito oggettivo più circoscritto, riguardante i soli eventi successivi al gennaio 2003, e da una quantificazione peraltro riferita al novembre 2003.
13.2.Alle medesime conclusioni induce la finalità perequativa che ispira l’avvicendarsi degl’interventi normativi e non manca di orientare nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761). Tale finalità trova concreta e vincolante espressione proprio nell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004, disposizione che, per tutte le elargizioni erogate ai sensi dell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990, ridetermina in Euro 200.000,00 la misura massima e in via generale compie tale stima in relazione ai valori dell’agosto 2004. Allo scopo di razionalizzare l’assetto previgente, il legislatore supera così le disposizioni settoriali del d.l. n. 337 del 2003 e generalizza una determinazione originariamente indirizzata a una più limitata platea di beneficiari, commisurandola all’agosto 2004. Il medesimo obiettivo d’introdurre una disciplina unitaria si ravvisa nelle previsioni dell’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004 che prescrivono l’adeguamento anche per le erogazioni già disposte. La legge n. 206 del 2004 riveste dunque un ruolo
cruciale nel percorso di progressiva armonizzazione, che si riverbera anche sull’omogenea decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione di cui all’art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 302 del 1990. Tale ruolo è confermato dal d.l. n. 159 del 2007, che ricalca la legge n. 206 del 2004 nell’estendere la normativa di favore alle vittime del dovere.
13.3.- Né l’assetto così ricostruito presta il fianco a censure d’illegittimità costituzionale. La modulazione temporale di ogni disciplina promana da scelte eminentemente discrezionali e, in questa prospettiva, il fluire del tempo può assurgere a valido elemento distintivo (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 2018). Nel caso di specie, il sistema prefigurato dalla legge incide su una componente accessoria (il meccanismo di adeguamento di una prestazione di notevole importo nel suo valore base) e contempera in modo tutt’altro che arbitrario e sproporzionato la tutela assistenziale (art. 38 Cost.) con la necessità di tener conto RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili (art. 81 Cost.). Il dies a quo individuato dalla legge per l’adeguamento dell’elargizione si raccorda a un processo di attuazione necessariamente graduale dei princìpi presidiati dall’art. 38 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 259 del 2017) e non pregiudica la complessiva effettività RAGIONE_SOCIALE tutela.
14. Conferma dell’iter argomentativo fin qui svolto si trae anche da Cass. 29/12/2024, n. 34795 che, nel respingere un motivo di ricorso che contestava la fissazione al 26/08/2004 RAGIONE_SOCIALE decorrenza del medesimo termine di rivalutazione, ha individuato la legge 206 del 2004 come decisiva per rideterminare gli importi e i contorni RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALE decorrenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione dalla data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore.
Dalle considerazioni svolte derivano l’accoglimento del primo motivo e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
16.- La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, RAGIONE_SOCIALE legge 3 agosto 2004, n. 206, riconosciute in virtù dell’art. 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti (art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266), sono rivalutate, alla data RAGIONE_SOCIALE corresponsione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 20 ottobre 1990, n. 302, a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 206 del 2004».
17. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione gli artt. 22, comma, 36, RAGIONE_SOCIALE legge n. 724/1994, e 16, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 412/1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. censurando la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione a corrispondere sull’importo già rivalutato RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione una tantum anche gli interessi legali, che -al contrario -potevano essere liquidati solo nella eventuale misura eccedente l’importo RAGIONE_SOCIALE suddetta rivalutazione.
18. Il motivo è infondato.
19. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che in proposito ha così disposto: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE speciale elargizione con applicazione RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria calcolata dall’1.1.2003; condanna il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente la differenza dovuta pari ad € 23.200,00, oltre interessi legali su tale importo dal 121°
giorno successivo alla data del D.M. n. 420 del 24.10.2019 al saldo».
20. Per questa via la sentenza impugnata ha applicato gli interessi in misura legale, sulla somma determinata in ragione dei criteri di legge, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda amministrativa.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente confonde la consistenza monetaria RAGIONE_SOCIALE prestazione, comprensiva RAGIONE_SOCIALE rivalutazione dell’importo conteggiata in virtù del meccanismo legale di cui si è detto, con gli accessori derivanti dal tardivo pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazione rivalutata. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con la pronuncia Cass. 30/05/2025 n. 14603 che ha chiarito sul punto: « si rileva che a tenore dell’articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 la speciale elargizione una tantum , di cui si è detto, è soggetta ad una automatica rivalutazione annuale, in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Funzione RAGIONE_SOCIALE norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell’importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione. E’ evidente la diversità RAGIONE_SOCIALE funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell’ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.».
22. Va respinto, in definitiva, il secondo motivo di ricorso. L’accoglimento del primo ricorso determina, come già
evidenziato, il rinvio alla Corte di Appello competente alla quale è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile, del 30 settembre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
(NOME COGNOME) (NOME COGNOME)