Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24445 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 24445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
SENTENZA
sul ricorso 36527-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/06/2019 R.G.N. 125/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del
14/05/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto
Rivalutazione redditi da porre a base RAGIONE_SOCIALEa pensione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME; uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città che aveva accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE) la quale aveva applicato, a partire dal 1.1.1983, ai redditi per la determinazione del tetto pensionabile il coefficiente di rivalutazione del 18,7% – sebbene questi dovessero invece essere rivalutati dal 1980 sulla base dei coefficienti e RAGIONE_SOCIALE indici del periodo 1979/1980 nella misura del 21,1 % – con rivalutazione inferiore all’indice ISTAT e conseguente liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia in misura inferiore a quella dovuta.
1.1. La Corte di appello ha poi ritenuto che -non essendo stato presentato appello incidentale dall’AVV_NOTAIO sulla statuizione di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze contributive non prescritte -comunque l’inadempimento e l’inefficacia sarebbero connesse ad una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa rispetto a quella fatta propria dalla RAGIONE_SOCIALE e dunque non vi sarebbe stato un vero e proprio inadempimento come definito dal Regolamento RAGIONE_SOCIALEa stessa cui potrebbe conseguire l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘annuali tà irregolare.
Per la RAGIONE_SOCIALEzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE con due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l’AVV_NOTAIO che ha depositato anche memoria illustrativa.
2.1. A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, la causa è stata rinviata all’odierna udienza in vista RAGIONE_SOCIALEa quale le parti hanno depositato memorie illustrative. L’ ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
2.2. All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel termine di 90 giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980 n. 576 nonché del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 10 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
1.1. Con la censura si deduce che la Corte sarebbe incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALEe norme citate laddove ha ritenuto che la misura del coefficiente di rivalutazione da applicare all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 576 del 1980 ai redditi utili per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pensione sia quella del 21,1% (indice 1979-1980) e non quella ritenuta dalla RAGIONE_SOCIALE del 18,7% (indice del 1981). Inoltre, si ritiene che la decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento debba essere fissata al 1.1.1983.
1.2. Si sostiene che tali conclusioni non solo comportano importanti riflessi economici sul bilancio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE mettendone a repentaglio la sua stessa tenuta ma soprattutto muovono dall’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate atteso che l’art. 27 comma 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 576 del 1980 non può avere una portata generale essendo piuttosto una norma a carattere eccezionale e transitorio.
1.3. A conferma di tale natura si sottolinea che l’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge dispone in via generale che la legge n. 576 del 1980 disciplina solo le pensioni maturate dal 1.1.1982 e dunque
la rivalutazione non può decorrere su redditi pensionabili e pensioni al 1979-1980.
1.4. Si osserva che con d.m. Giustizia 30.9.1982, emanato su richiesta RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua autonomia normativa, è stato disposto che dal 1.1.1983 gli importi RAGIONE_SOCIALEe pensioni erogate dalla RAGIONE_SOCIALE siano aumentate del 18,7 % e che nella stessa misura s iano adeguati i limiti di reddito di cui all’art. 2 comma 5 e 10 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge 576 del 1980. Si sostiene perciò che correttamente la RAGIONE_SOCIALE in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 comma 2 ha applicato la prima rivalutazione dal 1.1.1983 con indice del 18,7% alla pensione decorrente dopo il 1982 (pari alla svalutazione intervenuta tra il 1980, indice medio alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 576, e il 1981 il cui indice medio è stato rilevato dall’Istat nel 1982).
1.5. Si s ottolinea che una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge citata, che si applica alle pensioni maturate dopo il 1982 sulla base RAGIONE_SOCIALEe tabelle che devono essere redatte entro quattro mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa citata legge 576, conferma il carattere eccezionale e transitorio del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 ultimo comma.
1.6. Si a ggiunge che l’art. 16 commi 1 e 3 conferm erebbe ulteriormente la ricostruzione proposta laddove si prevede che il contributo soggettivo debba essere rivalutato con la medesima modalità (1980-1981) e decorrenza (1.1.1983).
1.7. Si osserva che perciò tanto si rivalutano i contributi tanto si rivalutano i redditi da porre a base RAGIONE_SOCIALEe pensioni e le relative
prestazioni. Tutto in una prospettiva di equilibrio di bilancio.
1.8. Si ricorda altresì che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 penultimo comma le pensioni restano fisse nella misura in atto alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge (con rivalutazioni ino e non oltre il 31.12.1979).
Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.1362 e 2116 c.c., RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 10 e 19 RAGIONE_SOCIALEa legge n.576 del 1980 e RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co mma 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n.335 del 1995, in relazione al l’art. 1 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16.12.2005, approvato con d.m. del 24.7.2006, per avere la Corte erroneamente validato ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale.
2.1. Si sostiene che il Regolamento era applicabile al controricorrente e, comunque, quanto da esso stabilito era già deducibile dall’art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.576 del 1980.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente.
3.1. Quanto alla denunciata incompatibilità del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense ed alla denunciata nullità RAGIONE_SOCIALEa procura conferita al difensore è appena il caso di rilevare che, come risulta dalla documentazione depositata il 9.3.2020 il RAGIONE_SOCIALE con delibera del 20.1.2020 ha escluso che sussistessero le denunciate ragioni di incompatibilità.
3.2. Con riguardo alle altre eccezioni formulate va rilevato che p er un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, il richiamo all’art.360 -bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.
Venendo all’esame dei motivi di ricorso ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.576 del 1980 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/10, Cass.16585/23, Cass.27609/24) ha affermato che la rivalutazione dei redditi, opera in conformità al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, cioè l’anno 1980, e dunque sulla base RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALE‘indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.
4.2. Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la RAGIONE_SOCIALE, l’art.27, co.4 è norma non di diritto transitorio, ma che detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata RAGIONE_SOCIALEa legge, e quindi dal 1980.
4.3. Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe pensioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa pensione
secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla legge n.576 del 1980 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa pensione avviene sulla base RAGIONE_SOCIALE‘indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero RAGIONE_SOCIALE‘indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge), e quindi RAGIONE_SOCIALE‘indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto RAGIONE_SOCIALEa svalutazione intervenuta nell’anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta necessariamente che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente.
4.4. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.5. Conferma RAGIONE_SOCIALEa presente lettura RAGIONE_SOCIALE artt.15, 26 e 27 legge n.576 del 19 80 si rinviene nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT -è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge. La prima tabella
deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base RAGIONE_SOCIALEa svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno 1981, anziché già dal 12.2. 1981.
4.6. Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.1982 adottato su delibera del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia RAGIONE_SOCIALEe pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, invero, ha valore meramente ricognitivo RAGIONE_SOCIALEa variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 legge n.576 citata.
4.7. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere respinto, essendosi la Corte d’appello attenuta al seguente principio di diritto: ‘ In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo RAGIONE_SOCIALEa media di riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALEe pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n.576/80 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.27, co.4 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT RAGIONE_SOCIALE‘anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 ‘. 5. Anche il secondo motivo di ricorso – con il quale si deduce che erroneamente la Corte ha ritenuto inapplicabile l’art. 1 del citato regolamento che afferma l’inefficacia ai fini RAGIONE_SOCIALEa pensione RAGIONE_SOCIALE
anni di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per i quali sia stata accertata un’omissione di contributi anche solo parziale è per un verso inammissibile e per altro infondato.
5.1. È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo RAGIONE_SOCIALE iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20).
5.2. Ora, il motivo, pur citando nella rubrica l’art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art.360, co.1, n.3 c.p.c.).
5.3. Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento RAGIONE_SOCIALE‘annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale RAGIONE_SOCIALEa contribuzione sarebbe desumibile dall’art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.576 del 1980.
5.4. Contro tale esegesi RAGIONE_SOCIALE‘ art.2 RAGIONE_SOCIALEa citata legge n.576 del 1980, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘anzia nità contributiva.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in considerazione del recente consolidamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025