Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22021-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 446/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
PROFESSIONISTI
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 24/10/2025 CC
Rilevato che:
Con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, l’AVV_NOTAIO ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il ricalcolo della pensione a suo tempo riconosciutagli dalla RAGIONE_SOCIALE, su lla base dell’applicazione ai redditi professionali sui quali si calcola il trattamento pensionistico della rivalutazione per l’anno 1979 -1980, in ritenuta corretta applicazione degli artt. 15 ss. della L. n. 576 del 1980. Contestando i parametri di rivalutazione utilizzati da RAGIONE_SOCIALE, l’appellato ha, quindi, chiesto accertare e dichiarare che i redditi pensionabili vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; condannare la RAGIONE_SOCIALE a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto a partire dal 1° dicembre 2017 nella somma di €5.755,31 e a versare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale affinchè la pensione fosse ricalcolata sui contributi, inferiori, effettivamente versati. Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda riconvenzionale.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi di gravame. L’AVV_NOTAIO si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello
di Venezia, sezione lavoro, rigettava l’appello e condannava la RAGIONE_SOCIALE alle spese.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi di impugnazione. NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigett arsi l’impugnazione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Considerato che :
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ai sensi dell’art. 366 c.c. e dell’art. 360 -bis. 1 c.p.c. Il ricorso è specifico, rispetta il canone della autosufficienza e pone in questione problemi giuridici ampiamente dibattuti in giurisprudenza all’atto della sua presentazione.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 15, 16 e 27 della l. n. 576 del 1980 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). In particolare si critica la sentenza della Corte d’appello di Venezia per la pretesa erronea individuazione della decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili con aliquota del 21,1% anziché con aliquota del 18,7% così contestando il relativo capo della sentenza di prime cure; ci si duole che la Corte di Appello abbia ritenuto errato e illegittimo il meccanismo di rivalutazione dei redditi professionali rilevanti ai fini della percossione contributiva ‘pensionabile’ ex art. 10 della l. n. 576 del 1980, confermando sul punto quanto già affermato dalla pronuncia di primo grado.
3. Il motivo è infondato. Il Collegio ritiene di confermare sul punto l’orientamento già consolidato di questa Corte ed espresso da ultimo da Cass. 9/09/2025, n. 24925 e da varie recenti pronunce (nel medesimo senso Cass. 23485/2025, 23486/2025, 23487/2025, 24443/2025 e 24444/2025).
4. In fattispecie analoghe alla presente, nelle quali era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art.2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della presente legge, cioè l’ann o 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.
4.1 – Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte (v. 7281/2004) per cui, diversamente da quanto ritiene la RAGIONE_SOCIALE, l’art.27, co.4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche con ord. n.27609/2024). In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione
di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
4.2 – Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.7281/2004, nella parte in cui assume, invece, a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare del la pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le Sezioni Unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell’indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell’indice precedente all’anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell’anno anc ora precedente; in particolare, in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l’anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, emessa lo stesso anno del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell’anno prec edente.
4.3. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a
pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
4.4. Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all’art.15, co.2 – ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT – è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.1980, ovvero entro il 12.2.1981, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.1981.
4.5. Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della RAGIONE_SOCIALE, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art.27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/2010, e 16585/2023, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art.27, co.4 L. n.576/80.
Deve, per questa via, riaffermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’entità dei redditi da
assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 198 0, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980»
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 16 e 18 della l. n. 576 del 1980 (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) e si censura, per violazione di legge, il capo della sentenza della Corte d’appello che ha confermato il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale. Secondo la RAGIONE_SOCIALE la correzione del meccanismo di rivalutazione dei redditi non può non comportare, anche ora per allora, un aumento della percossione contributiva, correlata all’aumento della soglia dei redditi ‘pensionabili’ sui quali si deve versare il contributo soggettivo secondo l’aliquota ordinaria/integrale (e non, invece, secondo quella ridotta che si applica sulla parte eccedente del reddito, corrispondente alla contribuzione solidaristica) e aveva, dunque, insistito nel chiedere: a) l’accertamento che la correzione della rivalutazione comporta il sorgere di un indebito contributivo; b) l’ accertamento della prescrizione (non disponibile per le parti) dei contributi dovuti dal resistente; c) l’inefficacia delle annualità di iscrizione attinte da omissione contributiva parziale; d) in ogni caso (e anche in via ulteriormente subordinata rispetto all’accertamento dell’inefficacia delle annualità reddituali connotate da omissione contributiva), l’accertamento che la pensione del resistente non può che essere parametrata alla
contribuzione effettivamente versata e, dunque, non può essere rideterminata senza i correlati versamenti contributivi.
Il motivo è infondato nella parte in cui allega l’inefficacia completa delle annualità di iscrizione attinte da omissione contributiva parziale ritenendo che tale conseguenza sarebbe desumibile dall’art.2 L. n.576/80.
7.1. Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80 si è più volte pronunciata questa Corte da ultimo nella pronuncia Cass. 9/09/2025, n. 24925 e in altri precedenti conformi arresti (Cass.5672/2012, Cass.7621/2015, Cass.15643/2018, Cass. 30421/2019, Cass.694/2021), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.
Il secondo motivo è parzialmente fondato nella parte in cui si deduce, in via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 16 e 18 della l. n. 576 del 1980 per un differente profilo e sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è fondato nella parte in cui critica la sentenza perché avrebbe disatteso la conclusione secondo la quale, per gli anni per i quali risulti decorso il termine di prescrizione, per la maggiore contribuzione dovuta, debbano essere considerati, come reddito pensionabile, la sola parte di reddito sulla quale risultano integralmente corrisposti i relativi contributi atteso che il conteggio del trattamento pensionistico doveva essere fatto tenendo presente solo la contribuzione versata dal professionista, mentre la sentenza di prime cure, invece, aveva riconosciuto una rideterminazione in aumento del rateo pensionistico senza che fosse stato versato il corrispondente montante contributivo.
In proposito rileva il principio di diritto affermato da questa Corte nella pronuncia, già citata, Cass. 9/09/2025, n. 24925 che recita «in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto» e rilevano le argomentazioni ampiamente spese a sostegno del principio di diritto ai punti da 7 a 11 della stessa pronuncia Cass. n.24925/2025 e dai conformi precedenti, argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. e che si hanno per qui di seguito trascritte.
La sentenza va dunque cassata in accoglimento parziale del secondo motivo , con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del principio di diritto; va respinto integralmente il primo motivo di ricorso e, per la parte residua e non accolta, il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato, nel resto, il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME