Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4180 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4180 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14414-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, PATRIZIO IVO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/03/2024 R.G.N. 300/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Rivalutazione redditi e
pensione
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.14414/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 24/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado -parzialmente riformata soltanto per la accertata prescrizione decennale delle differenze di rateo pensionistico anteriori al giugno 2009 – di accoglimento della domanda di COGNOME NOME, esercente la professione di avvocato, volta alla riliquidazione della sua pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fatto invece dalla RAGIONE_SOCIALE. Ha ritenuto la Corte di merito che l’art. 27, ult. co. l. n.576/80 si applicasse anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, a cui il professionista resiste con controricorso, entrambi illustrati da memoria.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10, 15, 16, 27 l. n.576/80, per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, 10, 16, l. n.576/80, dell’art.2033 c.c., nonché del ‘Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione’ e dell’art.4 del Regolamento prestazioni previdenziali della RAGIONE_SOCIALE. La Corte avrebbe errato nel riliquidare il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980; avrebbe invece dovuto condannare al pagamento della parte di contribuzione ancora dovuta in relazione alla maggior rivalutazione applicabile e dichiarare l’inefficacia dell’annualità contributiva in mancanza di contribuzione secondo la normativa regolamentare della RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 L . n.576/80, per non avere la Corte d’appello parametrato la pensione alla minor contribuzione versata.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente. Per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, il richiamo all’art.360 -bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.
2.1 – Anche le ulteriori osservazioni conclusivamente svolte nel controricorso sono infondate. Premesso che, per tutto quanto in seguito si dirà, non emergono elementi idonei e sufficienti ad
una rivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissime pronunce rese da questa Corte con sentenze del 14/5/2025, occorre evidenziare che il dibattito critico sulle questioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n.8684/1996 inerisce alla rivalutazione della pensione, non già alla rivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, ed affronta la questione della decorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumento applicabile in concreto sulla singola pensione una volta che questa sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita. E parimenti, in questa sede va tenuta distinta la rivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi, e non si ravvisa alcun contrasto con precedenti decisioni, inerenti all’esame di un diverso aspetto. Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenze delle Sezioni Unite della Corte, n.7270 e n.7281 del 20 04, anch’esse pronunciatesi su domanda di rivalutazione pensionistica, di cui si tiene conto in questa sede con riferimento alla natura dell’art. 27 comma 4 L.576/80 quale ‘criterio generale’ utilizzabile per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suo carattere di norma transitoria, tema ampiamente affrontato in quella sede (al par.6 delle ‘osservazioni conclusive’).
2.2 -Inoltre, la natura solidaristica del sistema previdenziale in esame favorisce un collegamento funzionale dei contributi versati alla gestione collettiva della RAGIONE_SOCIALE, allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, più aderente ad un sistema mutualistico improntato a scambio reciproco, sinallagmatico; si noti che proprio la disposizione dell’art. 10 ne è espressione attraverso la distinzione di
percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, in ragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cui rivalutazione sortisce una duplice incidenza effettuale, sulla base di reddito pensionabile e sulla entità contributiva. Argomenti che sono ripresi e non sconfessati da questa Corte ed ampiamente affrontati sin dalle pronunce della Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 201/86 e n. 67/2018 (in cui, confermata la legittimità costituzionale dell’art. 10 L. 576/80, si afferma che anche dopo la trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in ente di diritto privato e l’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito il criterio solidaristico di base, fondamento essenziale di un sistema integrato, di fonte legale e regolamentare). Tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l ‘obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e la sottoposizione del professionista agli obblighi contributivi, ed assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost. Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del 14/5/2025, e di esso nuovamente si farà applicazione nella vicenda in esame.
2.3 -Pertanto, il contrasto che in memorie illustrative la controricorrente intenderebbe far emergere non è ravvisabile nel raffronto tra le precedenti pronunce di legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazione fornita dalla stessa parte sulla irrilevanza contributiva nel trattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nella maggior percentuale prospettata), a seguito di rivalutazione della base di calcolo reddituale censurata nel primo motivo di ricorso, con conseguenziali effetti sugli ulteriori motivi. In definitiva, non è delineata una questione di diritto decisa in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità, ma una parziale critica alle recenti pronunce di questa sezione semplice, il cui esito sugli effetti del
trattamento pensionistico dei controricorrenti ancora resiste sub judice , stante il tenore delle decisioni adottate sul medesimo tema.
Tanto premesso, passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, va ritenuta l’infondatezza del primo, per le seguenti ragioni.
Si richiamano le pronunce recentemente rese da questa Corte in analoghe controversie trattate nell’udienza pubblica del 14/5/2025 (tra le tante v. Cass.nn.22836,24639,24444 del 2025), dalle quali non v’è motivo di discostarsi. In particolare, è stato affermato che l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 del la stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Tale conclusione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980, poiché la pronuncia a Sezioni Unite ha riguardato la tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Infine, è stato aggiunto nelle citate sentenze che,
secondo l’art.27, co.2 l. n.576/80, la prima tabella di cui all’art.15, co.2 ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT -è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sicché deve essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.1980, ovvero entro il 12.2.1981, e quindi essa non può che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.1981.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati per quanto di ragione.
4.1 – Sempre il citato orientamento (Cass. nn.22836, 24639 del 2025) ha affermato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione ‘effettivamente versata’, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto. In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo,
importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Tanto si desume dall’art.16, co.4, secondo cui il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT; per il contributo soggettivo dell’art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito. Deve quindi concludersi per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva.
4.2 Accertato l’inadempimento, al professionista spetta la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. In particolare, attiene alla prova liberatoria, ovvero della causa non imputabile di inadempimento, la circostanza per cui, all’epoca, fu pagato il solo contributo richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dalla RAGIONE_SOCIALE. L’accertamento della causa non imputabile dell’inadempimento andrà svolto in sede di giudizio di rinvio, sul punto dovendosi precisare che l’accertamento non può limitarsi all’asserzione che vi fu errore indotto nel professionista dall’erronea richiesta (in difetto) da parte della RAGIONE_SOCIALE per quanto attiene al profilo contributivo. Invero, ai fini della prova liberatoria occorre accertare che tale errore fosse scusabile, ovvero non vincibile con la diligenza esigibile dal professionista ai sensi dell’art.1176, co.2 c.c. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo) può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. soltanto ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.n.1003/1986, Cass.n.2586/1986, Cass.n.7729/2004), la quale si specifica nella diligenza dovuta dal professionista avvocato (art.1176,
co.2 c.c.) relativamente ad un errore commesso dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla corretta applicazione di norme giuridiche (artt.2, 10, 16, 27 l. n.576/80).
4.3 – Una volta stabilita la sussistenza di un inadempimento (parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura della pensione, in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi (art.2 l. n.576/ 1980). È in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre ‘effettivamente’ versata. Del resto, proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza della matur ata prescrizione: il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto il risarcimento dei danni. Ovviamente, per i periodi non prescritti, l’inadempimento legittima la pretesa d i adempimento, salva la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. di cui sopra s’è detto.
Inammissibile è invece il secondo il motivo nella parte in cui, facendo leva sulle disposizioni regolamentari della RAGIONE_SOCIALE, pretende di azzerare l’intera annualità contributiva per mancato versamento parziale della contribuzione. Secondo costante
orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere, non configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass.n.8592/2025, Cass.n.27541/2020). Ora, il motivo non prospetta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata. Va altresì ricordato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass. n.5672/2012, n.7621/2015, n.15643/2018, n.30421/2019, n.694/2021) secondo cui il pagamento solo parziale della contribuzione non impedisce di conteggiare, per intero, l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.
In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME