Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3456 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3456 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6441-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza n. 758/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2024 R.G.N. 482/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda di NOME COGNOME e NOME, esercenti la professione di avvocato, volta alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE forense
rivalutazione istat
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2025
CC
sua pensione di vecchiaia e del relativo supplemento previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’an no 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fatto invece dalla RAGIONE_SOCIALE. Riteneva la Corte che l’art.27, ult. co. l. n.576/80 si applicasse anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo RAGIONE_SOCIALE contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
I professionisti resistono con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 l. n.576/80 e 2116 c.c., per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.10, 11, 19 l. n.576/80, dell’art.3, co.9 l. n.335/95, nonché dell’art.66
l. n.247/12, per avere la Corte respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagamento dei contributi non pagati, negando che si trattasse di omissione contributiva.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 19 l. n.576/80, 3 l. n.335/95, per avere la Corte riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dai controricorrenti. Per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata. Per altro verso, i l richiamo all’art.360 -bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di leg ittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Si richiamano qui le pronunce recentemente rese da questa Corte in analoghe controversie (tra le tante v. Cass.22836/25, Cass.24639/25), dalle quale non v’è motivo di discostarsi.
In particolare, è stato affermato che l’entità dei redditi da assumere per il calcolo RAGIONE_SOCIALE media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 RAGIONE_SOCIALE stessa
legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Tale conclusione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980 , poiché la pronuncia a sezioni unite ha riguardato la tematica RAGIONE_SOCIALE rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ ammontare RAGIONE_SOCIALE pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima RAGIONE_SOCIALE maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Infine, è stato aggiunto nelle citate sentenze che, secondo l’art. 27, co.2 l. n.576/80, la p rima tabella di cui all’art.15, co.2 ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT -è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, sicché deve essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non può che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base RAGIONE_SOCIALE svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.
Sempre il citato orientamento (Cass.22836/25, Cass.24639/25) ha affermato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione ‘effettivamente versata’, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Tanto si desume dall’ art.16, co.4, secondo cui il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT; per il contributo soggettivo de ll’art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione del reddito.
Deve quindi concludersi per l ‘esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, occorre aggiungere che al
creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Circa la prova liberatoria, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l ‘errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo in relazione a quanto preteso dalla RAGIONE_SOCIALE), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04).
Pertenendo il tema alla prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, il relativo accertamento andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
Una volta stabilita la sussistenza di un inadempimento (parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura RAGIONE_SOCIALE pensione, in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi (art.2 l. n.576/80). È in ragione dell’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre ‘effettivamente’ versata. Del resto, proprio l’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione: il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo
per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
Ovviamente, per i periodi non prescritti, l’inadempimento legittima la pretesa di adempimento, salva la prova liberatoria ex art.1218 c.c. di cui sopra s’è detto.
In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo di ricorso, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.