Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3458 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3458 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2104-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 498/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2024 R.G.N. 701/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del
18/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda di NOME, esercente la professione di
Oggetto
Rivalutazione Istat
RAGIONE_SOCIALE forense
R.G.N. 2104/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/12/2025
CC
avvocato, volta alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE sua pensione di vecchiaia e del relativo supplemento previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’an no 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fatto invece dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Riteneva la Corte che l’art.27, ult. co. l. n.576/80 si applicasse anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; né la riliquidazione poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo RAGIONE_SOCIALE contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
Il professionista resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.15, 16, 27 l. n.576/80, per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione de ll’ art.2, 10, 16, l.
n.576/80, dell’art.2033 c.c., nonché del ‘ Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione ‘ e dell’art.4 del Regolamento prestazioni previdenziali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte avrebbe errato nel riliquidare il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980; avrebbe invece dovuto condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE parte di contribuzione ancora dovuta in relazione alla maggior rivalut azione applicabile e dichiarare l’inefficacia dell’annualità contributiva in mancanza di contribuzione alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 l. n.576/80, per non avere la Corte d’appello parametrato la pensione alla minor contribuzione versata.
Preliminarmente va respinta l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. I l richiamo all’art.360 -bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso.
Il primo motivo è infondato.
Si richiamano qui le pronunce recentemente rese da questa Corte in analoghe controversie (tra le tante v. Cass.22836/25, Cass.24639/25), dalle quale non v’è motivo di discostarsi.
In particolare, è stato affermato che l’entità dei redditi da assumere per il calcolo RAGIONE_SOCIALE media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 RAGIONE_SOCIALE stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Tale conclusione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980 , poiché la pronuncia a sezioni unite ha riguardato la tematica RAGIONE_SOCIALE rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare RAGIONE_SOCIALE pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima RAGIONE_SOCIALE maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Infine, è stato aggiunto nelle citate sentenze che, secondo l’art. 27, co.2 l. n.576/80, la p rima tabella di cui all’art.15, co.2 ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT -è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, sicché deve essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non può che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT
registrato nel 1980 sulla base RAGIONE_SOCIALE svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già d al 12.2.81.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati per quanto di ragione.
Sempre il citato orientamento (Cass.22836/25, Cass.24639/25) ha affermato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione ‘effettivamente versata’, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Tanto si desume dall’ art.16, co.4, secondo cui il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT; per il contributo soggettivo de ll’art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione
sull’obbligo contributivo opera a mezzo RAGIONE_SOCIALE rivalutazione del reddito.
Deve quindi concludersi per l ‘esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, occorre aggiungere che al creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Circa la prova liberatoria, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l ‘errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo in relazione a quanto preteso dalla RAGIONE_SOCIALE), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04).
Pertenendo il tema alla prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, il relativo accertamento andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
Una volta stabilita la sussistenza di un inadempimento (parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura RAGIONE_SOCIALE pensione, in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi (art.2 l. n.576/80). È in ragione dell’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre
‘effettivamente’ versata. Del resto, proprio l’assenza RAGIONE_SOCIALE regola di automaticità delle prestazioni dà ragione dell’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione: il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la presta zione dall’RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
Ovviamente, per i periodi non prescritti, l’inadempimento legittima la pretesa di adempimento, salva la prova liberatoria ex art.1218 c.c. di cui sopra s’è detto.
Inammissibile è invece secondo il motivo nella parte in cui, facendo leva sulle disposizioni regolamentari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pretende di azzerare l’intera annualità contributiva per mancato versamento parziale RAGIONE_SOCIALE contribuzione.
Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere, non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass.27541/20). Ora, il motivo non
prospetta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata. Va altresì ricordato il principio più volte affermato da questa Corte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) secondo cui il pagamento solo parziale RAGIONE_SOCIALE contribuzione non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.
Va infine respinta l’istanza di rimessione RAGIONE_SOCIALE presente causa alle sezioni unite di questa Corte (v. memoria di parte controricorrente), in quanto non risulta alcun contrasto tra le sentenze decise all’udienza del 14.5.2025 e le pronunce di cassazione e RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale invocate in detta memoria, atteso che il rapporto con queste ultime è già stato esplicitato nelle pronunce del 14.5.2025 e non certo in termini di contrasto. Quanto alla questione di massima di particolare importanza, pure invocata nella memoria, si rileva che i precedenti del 14.5.2025 hanno risolto la questione, senza necessità di investire ora le sezioni unite.
In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia
alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.