Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 528 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 528 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12249/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocat a NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso l a sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME.
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n. 2236/2016 depositata il 26/10/2016.
Oggetto: Benefici esposizione amiantogiudicato- ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione già in godimento
Ud.22/11/2022 CC
AULA B
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare di pensione di vecchiaia, categoria coltivatori diretti, mezzadri, coloni (VR) decorrente dal primo settembre 2004, calcolata su di un monte complessivo di 2162 contributi appartenenti sia alla gestione RAGIONE_SOCIALE (coltivatori diretti) sia alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari nel 2008 una sentenza passata in giudicato con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione qualificata all’amianto (ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) per il periodi 2 aprile 1979 – 28 aprile 1994;
sulla base di tale giudicato, il COGNOME chiese la ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa pensione; l’AVV_NOTAIO, in data 30.1.2009, riliquidò il trattamento mediante l’incremento dei contributi da lavoro dipendente successivo al dicembre 1992, con la considerazione di un totale di 642 settimane, anziché di 607 contributi settimanali, ed il decremento di quelli relativi al periodo precedente al dicembre 1992, che da 1141 settimane si ridussero a 1024 settimane;
in tal modo, si determinò, per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2009, l’effetto RAGIONE_SOCIALEa indebita percezione del trattamento pensionistico pari a complessivi E. 2869,46, oltre accessori;
avverso tale deliberazione, il pensionato propose dapprima ricorso amministrativo e poi giudiziario con il quale chiese la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla riliqui dazione RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo l’effettiva contribuzione accreditata, con annullamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito;
il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo la carenza RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa;
impugnata tale sentenza da parte del pensionato, la Co rte d’appello di Bari, pur ritenendo fondato il motivo d’impugnazione relativo alla pronuncia di improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, ha comunque rigettato nel merito l’impugnazione;
in particolare, la Corte territoriale ha interpretato la domanda proposta dal pensionato ed il motivo d’appello chiarendo che si riferivano al ricalcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione maturata sino al 31 dicembre 1992, in quanto alla contribuzione,
pari a 1141 settimane, come riconosciuta con la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘agosto 2004 con inclusione del beneficio per l’esposizione all’amianto in precedenza riconosciuto sino dicembre 1987, si aggiungessero i contributi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato del 2008 per il periodo compreso tra il 1988 ed il 1992;
la Corte ha ritenuto infondata la pretesa essendo non valicabile il monte contributivo complessivo di 2080 settimane pensionabili (corrispondenti ai 40 anni di contribuzione massima utile), anche se la pensione era stata liquidata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 l. n. 233 del 1990, e che la maggiorazione contributiva per l’esposizione all’amianto doveva essere necessariamente collocata in quota A, essendo riferita al periodo anteriore al 31.12.1992;
la Corte territoriale ha pure evidenziato che gli accrediti contributivi dovevano essere computati nella loro successione cronologica, comprendendo in quota A tutti i contributi con maggiorazione, oltre quelli già accreditati per detta quota, mentre andavano collocati in quota B i restanti fino al raggiungimento di 2080;
ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘interpretazione logico sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 l. n. 233/1990 , che impone di considerare il limite dei quaranta anni di contribuzione, pari a 2080 settimane, quale connotazione essenziale del criterio di liquidazione comune sia ai trattamenti liquidati esclusivamente con contribuzione versata nel fondo dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che a quelli liquidati mediante il cumulo di periodi assicurativi versati in diverse gestioni; diversamente operando, si sarebbe realizzata una ingiustificata disparità di trattamento in favore di questa ultima categoria; peraltro, quanto alla ratio RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio da esposizione all’amianto, la giurisprudenza di legittimità l’aveva ravvisata nella agevolazione al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa pensione per cui il vantaggio era conseguibile solo da coloro i quali non avevano raggiunto il massimo RAGIONE_SOCIALEe settimane pensionabili;
avverso tale sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, con due motivi illustrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO che:
con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 233 del 1990, art. 16, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 257 del 1992, del d.p.r. n. 488 del 1968, degli artt. 116 e 132 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 C. in ragione del fatto che la Corte
territoriale avrebbe dovuto d’ufficio verificare se, in caso di superamento dei 40 anni di contribuzione, dovessero essere valorizzati i periodi contributivi più favorevoli al lavoratore scartando quelli meno remunerativi;
con il secondo motivo, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 16, l. n. 233 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13 l. n. 257 del 1992, del d.p.r. n. 488 del 1968, degli artt. 115 e 116, 437, 420 e 421 c.p.c., degli artt. 2697, 2699 e 2702 c.c.; in sostanza, ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe dovuto procedere d’ufficio, applicando i principi espressi da Cass. n. 1569 del 2008, nella parte finale RAGIONE_SOCIALEa motivazione, e ricercare il trattamento più favorevole;
i motivi, da trattare congiuntamente in quanto sostanzialmente reiterativi RAGIONE_SOCIALEe medesime ragioni, sono infondati;
va premesso che oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME con il ricorso introduttivo del giudizio, secondo quanto afferma la sentenza impugnata senza contestazioni, è la richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo l’effettiva contribuzione accreditata, con annullamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito; lo stesso ricorrente, alla pagina 8 del ricorso, ha specificato che nell’atto d’appello aveva ricordato < Come dedotto nel ricorso introduttivo e nella domanda amministrativa, successivamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione avvenuta il 13.8.2004 il COGNOME ha beneficiato di ulteriori contributi previdenziali per esposi zione all'amianto ( circostanza non contestata) , attribuiti con sentenza n. 15047 del 25.9.2008 del Tribunale di Bari, che aveva accertato l'esposizione dal 2.4.1979 al 28.4.1994. Poiché tali benefici erano stati considerati solo in parte nella prima liquidazione, con istanza del 24.10.2008, il ricorrente ha chiesto la ricostituzione contributiva ;
la questione controversa è, nella sostanza, relativa alle modalità di applicazione del giudicato di positivo accertamento del beneficio da esposizione all'ami anto là dove, nelle more del relativo giudizio, l'interessato abbia comunque ottenuto il trattamento pensionistico di vecchiaia, avendo raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici per altra via;
nel caso di specie, il trattamento pensionistico di vecchiaia è stato liquidato dal primo settembre 2004 presso la gestione coltivatori diretti considerando ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 16 l. n. 233 del 1990 il cumulo con i contributi versati presso il fondo per i RAGIONE_SOCIALE privati con un monte complessivo di 2162 contributi; in particolare,
l'anzianità contributiva maturata nella gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fino al 31 dicembre 1992, era pari a 1141 settimane e, per il periodo successivo, a 607; l'anzianità contributiva maturata nella gestione dei coltivatori dir etti era pari, fino al 31 dicembre 1992, a 414 settimane, ed assente per il periodo successivo;
il D.Lgs. n. 503, art. 13, prevede che, per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1993, l'importo RAGIONE_SOCIALEa pensione sia determinato dalla somma: a) RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) RAGIONE_SOCIALEa quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992;
dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono l'esito RAGIONE_SOCIALEa sommatoria RAGIONE_SOCIALEe due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa RAGIONE_SOCIALE'assicurato (D.Lgs. n. 373 del 1993 cit., art. 1);
dando seguito alla domanda di ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa pensione in data 30 gennaio 2009 , l'RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha provveduto ad incrementare la quota successiva al 31 dicembre 1992, tutta versata nella gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di 35 settimane ed ha ridotto quella relativa al periodo precedente al 1992 di 117 settimane, non potendosi superare complessivamente le 2080 settimane di contribuzione;
la questione controversa va risolta sulla base RAGIONE_SOCIALEa premessa che il giudicato fatto valere dall'attuale ricorrente , a seguito di giudizio definito dal Tribunale con la sentenza RAGIONE_SOCIALE'11.6.2008, è relativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto per il periodo lavorativo dipendente dal 2.4.1979 al 28 aprile 1994, posto che il medesimo aveva su tale base chiesto in data 24.10.2008 la ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa pensione di vecchiaia che già percepiva per altri titoli;
in ordine alla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ed ai su oi riflessi sulla posizione
contributiva del titolare, questa Corte di legittimità (Cass. 18 ottobre 2022, n.30639; Cass. n. 5419 del 2020) ha avuto modo di precisare che, fermo il riconoscimento del diritto all'incremento RAGIONE_SOCIALE'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, il giudicato formatosi sul relativo beneficio non contiene di per sé anche l'indicazione RAGIONE_SOCIALEe modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, può generare una diversa misura RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità;
in particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere; anche la condanna RAGIONE_SOCIALE'RAGIONE_SOCIALE nel pregresso contenzioso ha un contenuto generico limitato all ' "an", per cui l'accertamento del "quantum" rimane autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna generica non determina effetti vincolanti, per il giudice del "quantum", sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 dei 2008);
si è pure affermato ( ex plurimis vd. Cass. n. 4465 del 2015) il principio secondo cui, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero presso una di queste e la gestione per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe gestioni presso cui sono versati i contributi, ma anche rispetto al cumulo RAGIONE_SOCIALEe quote calcolate per ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad un'interpretazione logico-sistematica, atteso che la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente;
nè in contrario può rivestire valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema ed. retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all'adozione, sia per il fondo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che per i fondi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale
limite ai benefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistema retributivo (cfr., Cass. n. 7556/14; Cass. n. 5481/12; Cass. n. 27677/11; Cass. n. 17237/10; Cass. n. 11193/09; Cass. n. 18569/08);
tale giurisprudenza costituisce applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola più generale per cui nel regime RAGIONE_SOCIALE'assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse; a ciò si aggiunga che una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE'art. 16 cit. si tradurrebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché otterrebbe una più favorevole pensione il lavoratore che potesse cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE altri periodi di contribuzione presso un RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rispetto al lavoratore, invece, analogamente in possesso di più di quaranta anni di contributi, ma tutti versati nel RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
in tale quadro risulta ininfluente la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati – ovvero siano incrementabili – per effetto RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei RAGIONE_SOCIALE esposti per oltre un decennio all'amianto, giacché il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quaranta anni) di contribuzione;
il ricorrente, con ciò palesemente tentando di proporre una diversa lettura RAGIONE_SOCIALEa propria domanda di ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa pensione, ha introdotto nei motivi proposti il tema, diverso da quello relativo alle applicabilità del limite RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile pari a 40 anni di anzianità previsto dalla l. n. 160 del 1975, RAGIONE_SOCIALEa affermata violazione di un principio di diritto che avrebbe il contenuto di ricercare il sistema di calcolo più vantaggioso per il pensionato ed in particolare, a tal fine, chiede di dare applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa neutralizzazione, attraverso il quale eliminare dalla quota A del proprio trattamento i contributi versati alla gestione Coltivatori diretti ( pari a 414 settimane) che dovrebbero essere sostituiti dai contributi derivanti dalla esposizione ad amianto;
il principio RAGIONE_SOCIALEa cd. neutralizzazione che il ricorrente invoca come espressione di un principio immanente nel sistema che gli consentirebbe, non potendosi violare il limite RAGIONE_SOCIALEa prestazione conseguibile appena descritto, almeno di potere sostituire la contribuzione di minor valore pensionabile con quella maggiorata per l'esposizione all'amianto , non ha tale portata ma consiste in un rimedio ormai residuale la cui applicazione richiederebbe, comunque, la ricorrenza di presupposti in fatto del tutto ignoti e quindi non scrutinabili;
a tal proposito, (vd. Cass. n.28025 del 2018) è stato affermato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla l. n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo RAGIONE_SOCIALEa pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, RAGIONE_SOCIALEa cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro;
peraltro, (vd. Cass. n. 29997 del 2022) si è spiegato che l'esclusione dal calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE'anzianità contributiva minima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 3, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 297 del 1982, ormai applicabile in via residuale, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale – in caso di versamenti in diverse gestioni – va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole RAGIONE_SOCIALEa gestione di riferimento;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
nulla va disposto sulle spese avendo il ricorrente reso già in sede di merito dichiarazione di esonero ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il Presidente NOME COGNOME