Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1078 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Oggetto
Responsabilità civile -Danni al fondo agricolo da omessa manutenzione delle sponde di corso d’acqua (INDIRIZZO Cancelliera) -Responsabilità dei Consorzi di bonifica -Presupposti – Fattispecie
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22607/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL;
-ricorrente –
contro
Consorzio Di RAGIONE_SOCIALE, già Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Tevere e Agro Romano, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del Consorzio RAGIONE_SOCIALE più altri, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Roma, il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare e il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Tevere e Agro Romano;
premesso di essere proprietario di un complesso agricolo aziendale ubicato in parte in Roma (foglio 1186, p.lla 370) e in parte in Albano Laziale (foglio 20, p.lle 120 e 13), composto da fondi confinanti con un corso d’acqua denominato INDIRIZZO Cancelliera nei due versanti di Roma e di Albano Laziale rientranti nei perimetri di contribuenza, da un lato, del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e , dall’altro, del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare; ciò premesso, dedusse l’inadempimento dei due consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nei rispettivi comprensori (quanto in particolare alla ripulitura degli argini e dell’alveo del INDIRIZZO di Cancelliera) e chiese, pertanto, dichiararsi legittima la sospensione del pagamento dei pretesi contributi consorziali, la condanna degli enti alla restituzione di quelli già versati e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale;
instaurato il contraddittorio, assunta prova per testi ed espletata c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3640 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative alla debenza dei contributi
consortili ed alla loro ripetizione e rigettò la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che il corso d’acqua non rientrasse in quelli individuati ai sensi degli artt. 31 e 34 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998;
con sentenza n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal COGNOME e lo ha condannato alle spese del grado;
avverso tale sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui resiste il Consorzio RAGIONE_SOCIALE con due controricorsi: il primo, quale ente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare più altri;
con il secondo controricorso detto ente propone anche ricorso incidentale condizionato affidato ad unico mezzo;
con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti in data 15 settembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie.
considerato che:
in data 28 gennaio 2023 parte ricorrente ha depositato «istanza di riunione» del presente procedimento quello iscritto al n. 27865/2022 R.G. relativo al ricorso per cassazione da essa proposto avverso la sentenza n. 2727/2022, pubblicata il 22/04/2022, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la medesima sentenza (n. 7225/2019, del 22 novembre 2019) qui impugnata con ricorso per cassazione;
detta istanza deve essere accolta;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in
sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 del l’ 11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 del l’ 11/06/1998, Rv. 516392);
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., al presente ricorso di quello iscritto al n. 27865/2022 R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza