Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
Oggetto
Responsabilità professionale – RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25060/2022 R.G. proposto da ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE);
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso il loro studio in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Brescia n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019 e la sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
lo RAGIONE_SOCIALE in persona dei titolari, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO e quest’ultimo anche in proprio hanno proposto ricorso, notificato a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2022, alle ore 10,48, alle intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza non definitiva n. 1736/2019, pubblicata in data 2 dicembre 2019, per la quale aveva fatto riserva di impugnazione, e della sentenza definitiva della stessa Corte d’appello n. 324/2022, pubblicata in data 11 marzo 2022;
nella stessa data, ma alcune ore dopo (18,30), la RAGIONE_SOCIALE ha notificato a mezzo p.e.c. allo RAGIONE_SOCIALE e all’ AVV_NOTAIO, nonché alla RAGIONE_SOCIALE ricorso per la cassazione della predetta sentenza definitiva della Corte
di Appello di Brescia n. 324/2022 pubblicata in data 11 marzo 2022;
la RAGIONE_SOCIALE ha però provveduto per prima, in data 27 ottobre 2022, al deposito (telematico) in cassazione del proprio ricorso, che è stato iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO;
il difensore dello RAGIONE_SOCIALE e dell’ AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha invece depositato, telematicamente, il proprio ricorso in data 28 ottobre 2022, alle ore 16,07, ed esso, accettato dalla cancelleria il 31 ottobre 2022, alle ore 11,44, è stato inserito all’interno del medesimo fascicolo telematico (n. 24911/2022) già creato a seguito del deposito del ricorso della controparte;
il deposito del medesimo ricorso patrocinato dall’AVV_NOTAIO è stato successivamente duplicato alle ore 16,35 dello stesso 28 ottobre 2022, ma tale secondo deposito, benché relativo allo stesso identico documento, accettato dalla Cancelleria in data 10 novembre 2022, ha dato luogo ad una nuova iscrizione ed alla formazione di un distinto fascicolo (il presente, n. 25060/2022 R.G.);
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato nel secondo procedimento (n. 25060/2022 R.G.) controricorso per resistere al ricorso proposto dallo RAGIONE_SOCIALE e da ll’AVV_NOTAIO ;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato il medesimo controricorso in entrambi i procedimenti;
per la trattazione di entrambi i procedimenti è stata fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; come appresso sarà detto sono pervenute rinunce ai ricorsi e dichiarazioni di accettazione;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato identica
memoria in entrambi i procedimenti;
considerato che:
i due procedimenti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto relativi alla impugnazione dei medesimi provvedimenti, vanno riuniti per essere trattati unitariamente;
la riunione tanto più si impone nella specie dal momento che si è in presenza non già di distinti ricorsi, essendo, come detto, quello che ha dato vita alla seconda iscrizione, il medesimo ricorso già depositato nel primo procedimento dall’AVV_NOTAIO , versandosi dunque in ipotesi di mera duplice iscrizione a ruolo dello stesso atto;
P.Q.M.
dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza