Riunione per Connessione: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Unificare i Giudizi
L’istituto della riunione per connessione è uno strumento fondamentale per garantire l’economia processuale e la coerenza delle decisioni giudiziarie. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito non solo l’opportunità, ma in certi casi l’obbligatorietà di unificare la trattazione di ricorsi strettamente collegati tra loro, al fine di evitare giudicati contrastanti e ottimizzare le risorse della giustizia. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Due Ricorsi, un Unico Destino
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la particolarità del caso risiedeva nel fatto che la decisione impugnata era a sua volta collegata a un’altra sentenza, già oggetto di un separato ricorso ordinario pendente dinanzi alla medesima sezione della Cassazione. In sostanza, i due procedimenti, sebbene formalmente distinti, erano legati da un vincolo di dipendenza logica e giuridica.
Il primo ricorso era stato promosso contro una decisione emessa in sede di revocazione, un procedimento speciale volto a correggere gravi errori di fatto. Il secondo ricorso, quello oggetto dell’ordinanza in esame, era strettamente dipendente dal primo. Questa interdipendenza ha spinto i giudici a valutare l’opportunità di una trattazione congiunta.
L’Ordinanza della Corte: La Riunione è Necessaria
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere, ha deciso di non procedere con la trattazione separata. I giudici hanno ritenuto evidente il legame tra i due ricorsi, sottolineando come l’accoglimento di uno avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere dell’altro, rendendolo di fatto inutile. Per questo motivo, la Corte ha disposto la riunione del presente procedimento a quello precedentemente iscritto.
Le Motivazioni della Decisione sulla Riunione per Connessione
La motivazione alla base dell’ordinanza si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza della stessa Corte. La connessione esistente tra i due ricorsi non rappresenta una mera opportunità, ma evidenzia “ragioni giustificative ed anzi impositive della riunione”.
Il ragionamento è lineare: se l’esito del primo ricorso (quello sul procedimento di revocazione) avesse avuto successo, il provvedimento oggetto del secondo ricorso sarebbe venuto meno. Proseguire con due trattazioni separate avrebbe comportato il rischio concreto di decisioni contraddittorie, oltre a un inutile dispendio di attività processuale. La riunione, quindi, non è una scelta discrezionale, ma un obbligo dettato dalla necessità di garantire una giustizia coerente ed efficiente. La Corte ha agito per prevenire un potenziale conflitto tra giudicati e per assicurare che il complesso della vicenda fosse deciso in un unico contesto, tenendo conto di tutte le sue sfaccettature.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione di pragmatismo processuale. Sottolinea come il principio di economia dei mezzi giuridici e la necessità di evitare giudicati contrastanti debbano guidare le scelte procedurali. Per gli avvocati e le parti, ciò significa prestare la massima attenzione ai legami di connessione tra diverse cause pendenti, segnalandoli tempestivamente al giudice. Per i magistrati, rappresenta un richiamo a esercitare attivamente il potere di riunione, non come facoltà, ma come dovere imposto dalla logica giuridica e dalla funzione stessa del processo: fornire una risposta giusta, coerente e definitiva alle controversie.
Che cos’è la riunione per connessione?
È un istituto processuale che permette di unificare la trattazione di due o più cause separate ma collegate tra loro, al fine di deciderle con un’unica sentenza, garantendo coerenza ed economia processuale.
Perché la Corte ha deciso di riunire i due procedimenti?
La Corte ha disposto la riunione perché i due ricorsi erano strettamente collegati. L’esito di uno (quello sulla revocazione) avrebbe potuto far venir meno l’oggetto dell’altro, creando il rischio di decisioni contrastanti e uno spreco di attività giudiziaria.
La riunione di cause connesse è sempre obbligatoria secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, quando la connessione è così forte da rendere l’esito di un giudizio dipendente dall’altro, la riunione non è solo opportuna ma diventa “impositiva”, cioè un obbligo per il giudice al fine di garantire la coerenza e l’efficienza del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9907/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e
NOME;
-intimato – avverso la sentenza n. 3644/2021 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata l’8/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che:
la sentenza impugnata con il presente ricorso concerne una decisione resa, in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma a suo tempo impugnata con ricorso ordinario iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO. 26769/2021, che è stato chiamato anch’esso all’odierna adunanza;
considerato che:
secondo la giurisprudenza di questa Corte la connessione esistente fra i due ricorsi, comportando che quello presente, ove accolto, potrebbe fare venir meno il provvedimento oggetto dell’altro ricorso, evidenzia evidenti ragioni giustificative ed anzi impositive della riunione della trattazione per connessione;
P.Q.M.
Dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione