Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35738 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 35738 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 21495-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1035/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2018; Lette le memorie di parte controricorrente; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del primo motivo e l’inammissibilità degli altri motivi; Uditi l’AVV_NOTAIO COGNOME per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per i controricorrenti;
RAGIONI IN FATTO
Con citazione del 23 gennaio 2004 COGNOME NOME conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la sorella NOME affinché, previa riduzione delle disposizioni contenute nel testamento olografo della madre NOME, che aveva istituito la convenuta erede universale, fosse reintegrata la sua quota di legittima.
L’attore lamentava che in maniera non veritiera nel testamento la madre aveva riferito di avere già tacitato in vita il figlio, e che in realtà non aveva ricevuto nulla, sicché occorreva procedere alla riunione fittizia dei beni appartenuti alla de cuius, con la determinazione della sua quota di riserva, pari ad un terzo.
Si costituiva in giudizio la convenuta che assumeva che in realtà il fratello era stato beneficiato in vita della proprietà di un appartamento in Luserna S. Giovanni e di alcuni beni mobili di
valore. Aggiungeva di essersi preoccupata dell’assistenza della madre e chiedeva il rimborso di una somma a compensazione di tale impegno, aggiungendo che, sempre per far fronte alle esigenze della madre, aveva dovuto effettuare dei disinvestimenti, con un pregiudizio economico, del quale del pari chiedeva il ristoro.
Il Tribunale con una prima sentenza non definitiva n. 2901/2009 sosteneva che non era onere dell’attore dimostrare di non avere ricevuto nulla a titolo di liberalità dalla madre, ma che tale prova incombeva sulla convenuta che eccepiva tale circostanza. Era, perciò, emersa la prova di alcune donazioni di beni mobili in favore del COGNOME, mentre non era stata del pari offerta la prova della donazione indiretta dell’appartamento in Luserna San Giovanni, anche per l’assenza di un’espressa domanda sul punto. Con una seconda sentenza non definitiva n. 5819/2014, il Tribunale operava la riunione fittizia, riunendo al valore degli immobili caduti in successione, ed al netto dei debiti ereditari, le donazioni ricevute dall’attore, avendo invece escluso che i prelievi di denaro dal conto corrente della de cuius, compiuti dalla convenuta e dal figlio di quest’ultima potessero configurarsi come donazioni.
Ancora, escludeva che la convenuta potesse vantare il diritto al rimborso per l’attività di assistenza prestata a favore della madre, trattandosi di prestazioni rese in adempimento di un’obbligazione naturale, e quindi sulla base dei valori indicati dal CTU,
individuava la quota di legittima spettante all’attore, detraendo dalla stessa quanto ricevuto a titolo di donazione.
Il valore così determinato era poi utilizzato per calcolare la percentuale nella quale andavano ridotte le disposizioni testamentarie, e quindi la percentuale che doveva riconoscersi all’attore a titolo di comproprietà sugli immobili caduti in successione, percentuale pari al 29,8033 %.
Con la sentenza definitiva n. 5980/2016, il Tribunale approvava il progetto di divisione con l’attribuzione dei beni ai condividenti.
Quanto alle spese, riteneva che COGNOME NOME, figlio della convenuta, e subentrato alla madre deceduta nel corso del giudizio, era interamente soccombente nei confronti di NOME, moglie dell’attore ed evocata in giudizio quanto alla questione della proprietà dell’immobile in Luserna S. Giovanni, così che doveva integralmente ristorare le spese; nei rapporti invece tra l’attore ed il COGNOME, pur tenendo conto di una parziale reciproca soccombenza, reputava prevalente quella del convenuto, che condannava al rimborso delle spese in favore dello zio per la quota di 3/4.
Avverso tutte le sentenze proponeva appello COGNOME NOME cui resistevano gli appellati.
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1035/2018, rigettava l’appello.
Per quanto rileva ancora in questa sede in vista dell’esame dei motivi di ricorso, reputava inammissibili le contestazioni che l’appellante aveva mosso quanto al difetto di prova della morte
della de cuius e della qualità di legittimario dell’attore, nonché in ordine alla non veridicità del contenuto della scheda testamentaria, sostenendo che si trattava di eccezioni nuove e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Reputava che dovessero disattendersi le richieste di disporre una nuova CTU per la stima dei beni, in quanto le indagini dell’ausiliario erano state del tutto esaustive, risultando la riconvocazione del CTU contraria al principio della durata ragionevole del processo.
Inoltre, l’appellante non aveva allegato una valutazione alternativa che potesse mettere in evidenza l’erroneità della stima operata dall’ausiliario d’ufficio.
In relazione alla richiesta del convenuto di imputare alla quota di legittima dell’attore l’immobile di Luserna S. Giovanni, la Corte d’Appello condivideva l’assunto del Tribunale che aveva sottolineato che non era stata fornita alcuna prova circa la donazione indiretta del bene da parte della madre, considerato altresì che non era stata formulata alcuna espressa domanda di accertamento della simulazione dell’atto.
Inoltre, le tre dichiarazioni scritte, che parte appellante invocava come prova, non erano idonee a comprovare una dazione di denaro da parte della madre in vista dell’acquisto del bene, essendo quello invocato dal COGNOME, un documento privo di data ed inidoneo ad attestare un intento simulatorio.
Era parimenti disattesa la richiesta di effettuare una stima dei beni alla data di apertura della successione, al fine di calcolare
con esattezza quale fosse la percentuale spettante all’attore per effetto dell’esercizio dell’azione di riduzione, reputandosi corretta la valutazione resa sul punto dal giudice di prime cure, in adesione alle conclusioni del CTU.
Infine, anche le spese del grado erano poste a carico di parte appellante.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di sei motivi.
NOME e NOME hanno resistito con controricorso, illustrato da memorie.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. quanto alla affermata tardività delle allegazioni poste a fondamento della domanda principale, operata con l’atto di appello, in quanto vertenti su eccezioni non sollevate in primo grado.
La Corte d’Appello ha reputato inammissibile la contestazione sollevata circa la mancata dimostrazione della morte della NOME e della qualità di figlio dell’attore, nonché in merito alla non veridicità della dichiarazione nel testamento della de cuius di avere già soddisfatto i diritti del figlio in vita.
La stessa sentenza aveva però riportato una contestazione da parte della convenuta della fondatezza della domanda attorea sin dalla comparsa di risposta, riconoscendo quindi che si trattava di allegazioni già svolte in primo grado.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ribadito che COGNOME NOME è erede legittimario della NOME ed ha riconosciuto la lesione della sua quota di riserva.
In realtà, una volta riscontrata l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni ribadite in appello, avendo l’attore assunto di essere stato del tutto pretermesso, era suo onere quello di fornire la prova dell’assenza di disposizioni a suo favore. E’ erronea la tesi dei giudici di merito che ha invece sostenuto che fosse onere del convenuto dimostrare che vi erano state delle donazioni a favore dell’attore.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
Occorre, in primo luogo, sottolineare come lo stesso ricorrente riconosca nel secondo motivo che alcune delle circostanze che con l’appello si addebitava all’attore di non avere provato appaiono in realtà pacifiche (morte della NOME e qualità di figlio del COGNOME), atteso che non erano state contestate da parte della convenuta.
Emerge, quindi, in relazione a tali circostanze come la soluzione del giudice di appello sia del tutto corretta.
In particolare si tratta della conseguente applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese
incompatibili con la negazione, da parte del convenuto e che è altrettanto vero che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, restando però ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, ovvero laddove su di una circostanza si formi la non contestazione (Cass. S.U. n. 2951/2016). Risulta, quindi, corretto il richiamo a Cass. n. 2529/2018, secondo cui il divieto di “nova”, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l’ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera ” revisio prioris instantiae ” in ” iudicium novum “, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (conf. Cass. n. 9211/2022), in considerazione dell’effetto della non contestazione che pone i fatti non oggetto di contestazione al di fuori del thema probandum , ancorché non possano reputarsi a tutti gli effetti provati.
Tuttavia, il limite per la definizione della non contestazione è quello delle memorie con le quali le parti concorrono alla definitiva fissazione del thema decidendum e del thema probandum , la cui maturazione preclude la possibilità di operare anche in appello
una tardiva contestazione, che altrimenti vanificherebbe lo stesso sistema delle preclusioni voluto dal legislatore.
Pur volendo soprassedere al difetto di specificità del motivo di ricorso, che non elenca con precisione quali fossero state le contestazioni specificamente mosse con l’atto di appello, rimanendo ai temi che pone il ricorrente, la soluzione del giudice di appello, che ha fatto nella sostanza riferimento ad un’inammissibilità delle contestazioni sollevate per la prima volta in appello, non risulta confacente alla diversa questione della valenza probatoria della dichiarazione della testatrice di avere già soddisfatto in vita i diritti successori del figlio.
Tuttavia, ritiene il Collegio che la conclusione del giudice di appello debba essere confermata, previa correzione della motivazione.
A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del “de cuius”; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. n. 11737/2013; conf. Cass. n. 27066/2022; Cass. n. 18550/2022, entrambe non massimate).
In presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusa la natura confessoria della stessa nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente
prova, così che al fine di pervenire al rigetto della domanda di riduzione, la convenuta non poteva limitarsi ad invocare il testamento, ma ne avrebbe dovuto corroborare il contenuto sul piano probatorio.
Quanto invece alla ulteriore contestazione circa il riparto dell’onere della prova in tema di azione di riduzione, le critiche del ricorrente, sebbene esulanti dal novero di mere contestazioni tardive, appaiono comunque destituite di fondamento, occorrendo anche su tale questione provvedere ad una correzione della motivazione.
La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, delineato le regole di riparto dell’onere probatorio in caso di esercizio dell’azione di riduzione, affermando che, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il ” relictum ” e di donazioni poste in essere in vita dal ” de cuius “, anche in vista dell’imputazione ” ex se “, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti
patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione (Cass. n. 18199/2020, che ha altresì chiarito che il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione; conf. Cass. n. 348/2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, l’attore ha sostenuto di essere stato leso nella propria quota di riserva per effetto della pretermissione testamentaria, individuando quelle che costituivano le componenti patrimoniali sulla base delle quali determinare la quota riservata. La convenuta aveva a sua volta individuato una serie di donazioni che invece sarebbero state effettuate in favore dell’attore, ed il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno tenuto conto ai fini dell’imput azione ex se delle sole donazioni di cui era stata fornita effettiva prova (donazioni di determinati beni mobili), avendo assunto analogo criterio anche in relazione ad alcune donazioni che l’attore assumeva fossero state effettuate in favore della convenuta e del
nipote (donazioni di denaro prelevato dal conto corrente della de cuius).
La sentenza impugnata risulta, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, con il conseguente rigetto dei motivi in esame.
Il terzo motivo di ricorso (sebbene rubricato nuovamente sub II), denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto quanto al rigetto della domanda riconvenzionale relativamente all’immobile sito in Luserna San Giovanni.
Si sostiene che in realtà della donazione indiretta era stata offerta la prova e che inopinatamente non sono stati ammessi i capitoli a tal fine articolati. Inoltre, non è stata adeguatamente presa in esame la documentazione versata in atti ed in particolare le tre dichiarazioni sottoscritte dal COGNOME e dalla moglie, che comproverebbero che in realtà l’attore aveva rinunciato alla proprietà di uno degli appartamenti in Torino per ricevere una somma di denaro ed un terzo della proprietà dell’alloggio oggetto di causa.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello, a pag. 31, nel respingere l’analoga censura mossa con l’atto di appello ha così motivato ‘… la Corte aderisce in toto a quanto accertato dal giudice di prime cure, giacché parte appellante non aveva fornito adeguata prova riguardo all’asserita donazione del predetto immobile da parte della de cuius a favore del Sig. COGNOME, né formulato espressa domanda di accertamento della simulazione dell’atto di compravendita (dissimulante una
donazione). La Corte non ritiene infatti meritevoli di accoglimento le tre dichiarazioni scritte allegate dal Sig. COGNOME, confermando la decisione di rigetto del Tribunale per difetto di prova, cioè che le predette dichiarazioni non fossero idonee a comprovare una dazione di denaro da parte della Sig.ra NOME COGNOME, nei confronti del figlio NOME COGNOME per l’acquisto dell’immobile in Luserna San Giovanni. Il documento citato dall’appellante nelle proprie difese risulta privo di data ed altresì inidoneo ad attestare un intento simulatorio relativo al trasferimento del predetto immobile’.
In primo luogo rileva il Collegio che la Corte d’Appello, conformemente al Tribunale (che aveva fatto riferimento al difetto di prova della simulazione della donazione relativa a tale immobile, rectius , donazione indiretta, solo come motivazione ad abundantiam ), ha ritenuto che all’accoglimento della richiesta della convenuta ostasse il profilo processuale della formale proposizione di una specifica domanda di simulazione o comunque di accertamento della donazione indiretta, avendo in tal modo mostrato di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa (Cass. n. 23403/2022; Cass. n. 19833/2019, con specifico riferimento alle donazioni indirette).
La regola che appare suscettibile di applicazione anche nel caso in cui della donazione voglia tenersi conto ai fini della riunione fittizia ovvero dell’imputazione ex se, avrebbe quindi imposto che vi
fosse stata una specifica domanda della convenuta, che i giudici di merito hanno escluso fosse stata proposta.
Tale affermazione non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, che ritiene di poter superare il problema, assumendo che anche la Corte d’Appello avesse aderito alla tesi, alla quale faceva riferimento il Tribunale, della sufficienza di una proposizione della domanda de qua anche ab implicito .
Tuttavia, trattasi di tesi che non può essere sostenuta.
Infatti, il Tribunale, alla cui soluzione mostra di dare piena adesione il giudice di appello, aveva ritenuto di dover argomentare sul difetto di prova solo ad abundantiam , trattandosi quasi di un obiter . Ma anche a voler reputare che la sentenza di rigetto del Tribunale, poi fatta propria dal giudice di appello, si fondi su di una duplice ratio , ai fini dell’ammissibilità della censura sarebbe stato necessario attingere entrambe le rationes che reggono la decisione impugnata, emergendo invece che quella di carattere processuale non sia stata in alcun modo investita dal motivo di ricorso.
Tuttavia, anche a voler riguardare la censura in relazione al profilo dedotto nel motivo, quanto alla mancata valutazione delle richieste probatorie e della documentazione versata in atti, del pari si profila la sua inammissibilità, in quanto, ancorché articolato in relazione al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., la mancata indicazione della norma violata evidenzia come in realtà si sostanzi in una censura volta a contestare l’apprezzamento
delle emergenze probatorie, al più sussumibile nel vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.
Ma tale vizio non è però suscettibile di essere denunciato, essendosi in presenza di un’ipotesi di cd. doppia conforme (avendo la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) che preclude ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la possibilità di proporre ricorso denunciando l’omesso esame di fatto decisivo.
Il quarto motivo di ricorso (sebbene rubricato sub III), deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’assunzione dei parametri di computo circa il calcolo della percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del COGNOME NOME, quanto alla stima del valore degli immobili assunta per addivenire al progetto di divisione.
In appello si era dedotto come motivo di gravame nei confronti della seconda sentenza non definitiva, il fatto che il Tribunale aveva determinato il valore della quota di legittima, tenuto conto della percentuale di debiti ereditari di cui si sarebbe dovuto fare carico in proporzione l’attore, e delle donazioni da imputare ex se, sulla base del valore del patrimonio determinato dal CTU alla data del deposito della relazione peritale, e sulla base di tali valori era stata anche individuata la percentuale che spettava all’attore sui singoli immobili, quale effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, che lo avevano del tutto pretermesso.
Sostiene il ricorrente che però la misura della percentuale è destinata a mutare con il mutamento della base di calcolo.
Pertanto, era stato richiesto di procedere ad una stima dei beni, da prendere in esame ai fini della riunione fittizia, che tenesse conto del loro valore alla data di apertura della successione, come imposto dall’art. 556 c.c.
La richiesta è stata però rigettata dal giudice di appello con un apodittico riferimento alla correttezza ed alla condivisibilità della stima.
Il motivo è fondato.
L’art. 556 c.c. impone che la riunione fittizia, necessaria per individuare la porzione disponibile, e di riflesso l’ammontare della quota di legittima, debba avvenire sulla base dei criteri dettati in tema di collazione, e precisamente l’art. 747 c.c. dispone che debba aversi riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.
La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali -cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne
costituisca l’esatto equivalente (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 6709/2010).
Infatti, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. ex multis Cass. n. 12919/2012).
E’ poi evidente che, qualora la lesione derivi da una disposizione a titolo universale che abbia del tutto pretermesso il legittimario, l’effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, è il riconoscimento della titolarità di una quota ereditaria a favore del legittimario vittorioso su tutti i beni relitti, quota la cui entità va determinata in misura percentuale secondo il criterio di calcolo
seguito dai giudici di merito onde permettere al legittimario stesso di avere una partecipazione alla massa che assicuri l’utile netto della riserva, ma con un incremento che gli permetta altresì di fare fronte in percentuale alla quota di riserva anche ai debiti ereditari.
Se appare corretto il criterio matematico per determinare la quota di riserva, è però vero che l’esito del calcolo è destinato ad essere inciso in maniera significativa dal valore che si attribuisca alle componenti prese in esame per le corrispondenti operazioni.
Si potrebbe, infatti, obiettare che la percentuale di riduzione sia destinata a rimanere immutata quale che sia il valore degli immobili, posto che anche la quota di riserva è determinata in una misura fissa destinata proporzionalmente a variare a seconda del mutamento della base di calcolo (sarebbe a dire che se la quota di riserva è pari ad un terzo, la percentuale di riduzione sarà sempre la stessa, quale che sia il valore dei beni da includere nella riunione fittizia).
Tuttavia, tale affermazione non è condivisibile, occorrendo tenere conto, da un lato, della possibilità che possa esservi un mutamento della stima tra la data di apertura della successione e quella della divisione, differenziato in relazione alla diversa tipologia dei beni caduti in successione, e ciò rileva in particolare nella fattispecie, poiché sono da prendere in considerazione delle donazioni mobiliari di beni aventi un mercato peculiare (come gli oggetti da collezione), che possono significativamente mutare nel tempo.
Ma soprattutto, poiché la riunione fittizia presuppone la detrazione dei debiti dal relictum, e poiché la misura dei debiti è espressa da una somma insuscettibile di mutamento nel tempo, trattandosi di un importo da prendere in esame nel suo valore nominale, è evidente che, se la stima dei beni immobili è minore, maggiore sarà anche l’incidenza dei debiti e minore sarà l’ammontare della quota di riserva da soddisfare in percentuale sui beni relitti.
Ad esempio, si consideri una quota di riserva pari al 50% ed un relictum composto da un unico bene immobile attribuito ad un terzo con testamento, con dei debiti di importo pari a 20 ed una donazione da imputare a carico del legittimario di valore sempre pari a 20: se alla data dell’apertura della successione il bene relitto vale 100, la quota di legittima è pari a 50 (100 – 20 + 20 = 100/2), ma la quota che va riconosciuta sul bene per l’effettiva reintegra è pari al 37,5%, occorrendo tenere conto dell’imputazione ex se e del fatto che al legittimario occorre ancora attribuire beni per un valore di netto di 30, che è quindi la sua partecipazione alla comproprietà del bene caduto in successione, in proporzione al valore del bene relitto (secondo il seguente calcolo 30 -legittima da recuperare – : 80 -valore del relictum al netto dei debiti = X -percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto – : 100 -valore del bene relitto-, calcolo che permette di far rispondere il legittimario ed il terzo dei debiti in proporzione delle quote ricevute sul bene relitto).
In tal modo il bene relitto sarà attribuito al legittimario per una quota pari a 37,5 ed al terzo per la quota di 62,5, in modo tale
che il legittimario risponderà del debito ereditario per 7,5 ( che è pari al 37,5 % di 20) percependo 30 al netto dei debiti, ed il terzo per 12,5, ( che è pari al 62,5 % di 20) percependo il valore di 50 che è pari alla disponibile.
Se il bene invece, alla data della divisione ovvero della stima nel corso del giudizio, dovesse valere 120, la quota di riserva risulterebbe pari a 60 (120-20+20=120/2), ed al legittimario andrebbe assegnata una contitolarità sul bene relitto di una quota pari al 40%, dovendosi detrarre dalla quota di riserva di 60, l’importo di 20 per effetto dell’imputazione ex se della donazione, spettando quindi a titolo di integrazione della riserva un valore sul bene ancora di 48 (sempre determinato secondo il seguente calcolo 40 -legittima da recuperare : 100 -valore del relictum al netto dei debiti = X -percentuale da riconoscere al legittimario sul bene relitto – : 120 -valore del bene relitto-). In questa ipotesi il legittimario risponderà del debito ereditario per 8 (pari al 40% di 20), mentre al terzo beneficiario sarà attribuita una quota pari a 72, rispondendo dei debiti per 12 (pari al 60% di 20), assicurandosi così che al legittimario vada la quota di 40 al netto dei debiti -da cumulare ai 20 già ricevuti a titolo di donazione -ed al terzo la quota di 60 al netto dei debiti, pari appunto alla disponibile).
E’, quindi, evidente come la corretta individuazione dell’epoca cui far risalire la stima dei beni interessati dalla riunione fittizia non è indifferente e si riflette perciò anche sulla percentuale di comproprietà che spetta al legittimario sui beni relitti.
Nel motivo il ricorrente ha evidenziato a pag. 41 come la stima sulla scorta della quale il Tribunale ha determinato la percentuale di partecipazione alla comunione dell’attore è stata operata sulla base di valori determinati in una data prossima a quella del deposito della CTU, eseguita a circa sei anni dalla data del decesso della NOME.
Il motivo è, quindi, fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendo il giudice di rinvio rinnovare le operazioni di stima ai fini del calcolo della legittima e della percentuale nella quale devono essere ridotte le disposizioni testamentarie, sulla scorta dei valori dei beni interessati dalla riunione fittizia, calcolati alla data d’apertura della successione.
Il quinto motivo di ricorso (rubricato sub IV) denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto quanto alla errata assunzione dei parametri di computo per la percentuale di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del COGNOME ed in relazione alla valutazione dei beni immobili assunta per pervenire al progetto di divisione.
Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del motivo che precede, in quanto, dovendosi pervenire alla corretta individuazione della quota vantata dall’attore sui beni caduti in successione, quale effetto dell’accoglimento dell’azione di riduzione, successivamente il giudice di rinvio dovrà verificare se risulti possibile la divisione in natura, ma dovendo altresì provvedere alla stima aggiornata dei beni in comunione (cfr. Cass. n. 20383/2019; Cass. n. 5993/2020, secondo cui la stima
dei beni da dividere va fatta alla data della decisione, dovendo il giudice procedere al suo aggiornamento anche d’ufficio a seconda dele fluttuazioni del mercato immobiliare; Cass. n. 31125/2023).
Competerà, quindi, al giudice di rinvio, chiamato a provvedere sulla divisione, verificare altresì se la stima dei beni sia ancora attuale ovvero se ne imponga un aggiornamento.
Il sesto motivo di ricorso (rubricato sub II a pag. 46), che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto quanto alla statuizione sulle spese di lite, è del pari assorbito per effetto della cassazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, provvederà sulle spese delle precedenti fasi di merito, nonché sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti il quinto ed il sesto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda