Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11812 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE -FORNITURE ORTOFRUTTICOLE ALIMENTARI RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso e per la revocazione dell ‘ordinanza n. 20696/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 17 luglio 2023. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
REVOCAZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21872 R.G. dell’anno 2023 proposto da AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COGNOME –COGNOME‘, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
con ordinanza n. 20696/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, questa Corte dichiarò l’improcedibilità dei ricorsi per cassazione spiegati, in via principale, dalla RAGIONE_SOCIALE nonché, in via incidentale, dalla Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6192 del 16 ottobre 2019;
a suffragio della decisione, questa Corte rilevò l’omesso deposito, ad opera di tutte le parti ricorrenti, di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, così ravvisando la violazione del disposto dell’art. 369 del codice di rit o;
di tale ordinanza hanno domandato la revocazione:
) la RAGIONE_SOCIALE con ricorso iscritto, con deposito telematico del 30 ottobre 2023, al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023;
-) l’Azienda Ospedaliera, con ricorso , per mera duplicazione, depositato (in via telematica) per due volte (nei giorni 11 e 13 novembre 2023) e, quindi, iscritto (rispettivamente), ai nn. 21872 e 21697 del R.G. dell’anno 2023 ;
nel presente giudizio l’Azienda Ospedaliera ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di cui in epigrafe;
Considerato che
va disposta, di ufficio, la riunione in unico processo del presente ricorso a quello previamente iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in ragione dell’identità della ordinanza oggetto di impugnazione;
p.q.m.
dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione