Riunione dei Ricorsi: Quando la Legge Impone un Processo Unico
Nel complesso mondo della procedura civile, il principio di economia processuale gioca un ruolo fondamentale per garantire efficienza e coerenza. Un’applicazione concreta di tale principio è la riunione dei ricorsi, un istituto che obbliga il giudice a trattare congiuntamente più impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché questo meccanismo venga attivato, anche d’ufficio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi presentati da diverse parti, tra cui un’azienda ospedaliera e due società private. La ragione di tale declaratoria era di natura puramente formale: i ricorrenti non avevano depositato, come richiesto dall’art. 369 del codice di procedura civile, una copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione.
Successivamente, sia l’azienda ospedaliera che una delle società private hanno deciso di contestare tale ordinanza di improcedibilità, presentando distinti ricorsi per revocazione. A causa di depositi separati, le impugnazioni sono state iscritte a ruolo con numeri di registro differenti, dando vita a due procedimenti formalmente distinti, sebbene aventi ad oggetto la medesima questione.
La Decisione della Corte e la Riunione dei Ricorsi
Arrivata in camera di consiglio, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la situazione. Trovandosi di fronte a due ricorsi che impugnavano la stessa identica ordinanza, ha agito “di ufficio”, ovvero di propria iniziativa, senza attendere una richiesta delle parti.
In applicazione dell’art. 335 del codice di procedura civile, che stabilisce che tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite in un unico processo, la Corte ha disposto la riunione del ricorso più recente a quello iscritto per primo. In questo modo, i due procedimenti separati sono confluiti in uno solo, che proseguirà in modo unitario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa ordinanza è tanto semplice quanto fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia. La riunione dei ricorsi non è una facoltà discrezionale del giudice, ma un obbligo imposto dalla legge per perseguire due obiettivi cruciali:
1. Economia Processuale: Trattare i casi in un unico contesto evita la duplicazione di attività, udienze e decisioni, con un evidente risparmio di tempo e risorse per l’amministrazione della giustizia.
2. Prevenzione di Giudicati Contrastanti: Se i due ricorsi fossero proseguiti separatamente, si sarebbe corso il rischio, anche solo teorico, di arrivare a due decisioni diverse sulla stessa identica questione. La riunione assicura che vi sia un’unica pronuncia, garantendo coerenza e certezza del diritto.
La decisione della Corte di agire d’ufficio sottolinea la natura imperativa della norma, volta a tutelare l’interesse pubblico a una giustizia ordinata ed efficiente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur essendo di carattere prettamente procedurale, ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale. Per gli avvocati e le parti in causa, essa serve come monito sull’importanza di monitorare le impugnazioni relative a una stessa controversia. La riunione, infatti, comporta che tutte le difese e le argomentazioni verranno valutate in un unico contesto. Per il sistema giudiziario, rappresenta un meccanismo essenziale per la gestione razionale del contenzioso e per preservare la coerenza e l’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali.
Perché la Corte ha deciso di unire i due ricorsi?
La Corte ha disposto la riunione perché entrambi i ricorsi erano stati proposti contro la stessa ordinanza. L’articolo 335 del codice di procedura civile impone che tutte le impugnazioni contro lo stesso provvedimento siano trattate in un unico processo.
Cosa significa che la riunione è stata disposta ‘di ufficio’?
Significa che è stata una decisione presa direttamente dalla Corte di propria iniziativa, senza che nessuna delle parti coinvolte ne facesse richiesta. Questo avviene perché la riunione è considerata un obbligo di legge per garantire l’efficienza processuale.
Qual era l’oggetto del contendere che ha portato a questi ricorsi?
Le parti avevano chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della stessa Corte, la quale aveva dichiarato i loro ricorsi inammissibili per un vizio formale, cioè il mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso e per la revocazione dell ‘ordinanza n. 20696/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 17 luglio 2023. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
REVOCAZIONE ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21872 R.G. dell’anno 2023 proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
con ordinanza n. 20696/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, questa Corte dichiarò l’improcedibilità dei ricorsi per cassazione spiegati, in via principale, dalla RAGIONE_SOCIALE nonché, in via incidentale, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6192 del 16 ottobre 2019;
a suffragio della decisione, questa Corte rilevò l’omesso deposito, ad opera di tutte le parti ricorrenti, di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, così ravvisando la violazione del disposto dell’art. 369 del codice di rit o;
di tale ordinanza hanno domandato la revocazione:
) la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso iscritto, con deposito telematico del 30 ottobre 2023, al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023;
-) l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso , per mera duplicazione, depositato (in via telematica) per due volte (nei giorni 11 e 13 novembre 2023) e, quindi, iscritto (rispettivamente), ai nn. 21872 e 21697 del R.G. dell’anno 2023 ;
nel presente giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di cui in epigrafe;
Considerato che
va disposta, di ufficio, la riunione in unico processo del presente ricorso a quello previamente iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in ragione dell’identità della ordinanza oggetto di impugnazione;
p.q.m.
dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione