Riunione dei Ricorsi: Quando le Impugnazioni si Uniscono
Nel complesso mondo della procedura civile, l’efficienza e la coerenza delle decisioni giudiziarie sono pilastri fondamentali. Un principio cardine che garantisce questi obiettivi è la riunione dei ricorsi, un meccanismo processuale che obbliga a trattare congiuntamente tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha riaffermato l’importanza e l’obbligatorietà di questa regola, offrendo un chiaro esempio della sua applicazione pratica.
Il Contesto Processuale: Due Ricorsi, Una Sola Sentenza
La vicenda trae origine da una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Avverso tale decisione, due diverse parti soccombenti, nella fattispecie due compagnie di assicurazione, hanno presentato distinti ricorsi per Cassazione in momenti diversi. Il primo ricorso è stato iscritto a ruolo, e successivamente è stato presentato un secondo ricorso da un’altra parte. La Corte Suprema si è quindi trovata di fronte a due procedimenti separati, ma entrambi diretti a contestare la validità della stessa pronuncia di secondo grado.
La Decisione della Cassazione sulla Riunione dei Ricorsi
Con un’ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha risolto la questione procedurale in modo netto e conforme alla legge. I giudici hanno disposto la riunione dei ricorsi, ordinando che il secondo ricorso, in quanto successivo, venisse unito al primo già pendente. La decisione si fonda direttamente sull’articolo 335 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce inequivocabilmente che “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”.
L’Astensione del Presidente e la Nomina del Sostituto
Un dettaglio procedurale interessante evidenziato nel provvedimento è stata l’astensione del Presidente originariamente designato a presiedere il collegio. A seguito della sua dichiarazione, la Prima Presidente della Corte ha accolto l’astensione e ha nominato un nuovo Presidente per guidare il collegio nella decisione. Questo passaggio, sebbene non influenzi il merito della riunione, dimostra il corretto funzionamento delle garanzie di imparzialità del giudice.
Le Motivazioni: Economia Processuale e Coerenza delle Decisioni
La ratio alla base dell’articolo 335 c.p.c. e della decisione della Corte è duplice e di fondamentale importanza. In primo luogo, la riunione risponde a un’esigenza di economia processuale. Trattare i ricorsi separatamente significherebbe duplicare attività, udienze e adempimenti, con un conseguente spreco di tempo e risorse sia per l’apparato giudiziario sia per le parti coinvolte. Unificando i procedimenti, si ottimizza la gestione del contenzioso.
In secondo luogo, e forse ancora più importante, la riunione è essenziale per prevenire il rischio di giudicati contrastanti. Se i due ricorsi venissero decisi da collegi diversi o in momenti diversi, si potrebbe teoricamente arrivare a due sentenze contraddittorie sulla medesima questione. Questo creerebbe un’inaccettabile incertezza giuridica. La trattazione congiunta assicura che la valutazione delle censure sia unitaria e che la decisione finale sia coerente e univoca per tutte le parti.
Conclusioni: L’Applicazione Obbligatoria del Principio di Riunione
L’ordinanza in commento, pur nella sua natura procedurale, costituisce un importante promemoria per gli operatori del diritto. La riunione dei ricorsi non è una facoltà discrezionale del giudice, ma un obbligo di legge che deve essere applicato d’ufficio ogni volta che se ne presentino i presupposti. Questo principio garantisce non solo l’efficienza del sistema giustizia, ma soprattutto la certezza del diritto e la coerenza delle pronunce giurisdizionali, valori irrinunciabili in uno Stato di diritto.
Cosa succede se più parti impugnano la stessa sentenza con ricorsi separati?
La legge, in particolare l’art. 335 del Codice di Procedura Civile, impone al giudice di ordinare la riunione di tutti i ricorsi, affinché vengano trattati e decisi all’interno di un unico procedimento.
Perché la legge prevede la riunione dei ricorsi?
La riunione è prevista principalmente per due ragioni: per economia processuale, evitando la duplicazione di attività, e per garantire la coerenza delle decisioni, scongiurando il rischio di sentenze contraddittorie sulla stessa vicenda.
La riunione dei ricorsi è una scelta del giudice o un obbligo?
Come stabilito dall’ordinanza in esame in applicazione dell’art. 335 c.p.c., la riunione è un obbligo per il giudice, il quale deve disporla anche d’ufficio, non essendo una sua facoltà discrezionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore:
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27738/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1226/2022 depositata il 17/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la trattazione del ricorso indicato in epigrafe è stata fissata nell’odierna adunanza camerale, in vista della quale la controricorrente ha depositato memoria;
con provvedimento in data odierna, essendo intervenuta dichiarazione di astensione del Presidente designato del Collegio dottor NOME COGNOME la Prima Presidente ha accolto la dichiarazione di astensione ed ha designato a presiedere il Collegio il Presidente Titolare di questa Sezione, dottor NOME COGNOME quale Presidente del collegio;
Considerato che:
il ricorso, quale ricorso successivo, dev’essere riunito, a norma dell’art. 335 c.p.c. al ricorso iscritto al n.r.g. 24391 -2022 anteriormente proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe;
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del ricorso in epigrafe a quello iscritto al n.r.g. 24391-2022.
Così deciso in Roma, il 05/05/2025 nella camera di consiglio