Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4824 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8191/2024 proposto da:
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avv.to NOME COGNOME EMAIL;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri
pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6162/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/9/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
con sentenza resa in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1980 e il 1996) ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che,
il ricorso in esame risulta proposto avverso la medesima sentenza già impugnata con il ricorso iscritto al n.r.g. n. 7257/2024 condotto in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio, con la conseguente necessità di disporre la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l’art. 335 c.p.c., dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n.r.g. n. 7257/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione