Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4824  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8191/2024 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME  NOME,  COGNOME  NOMENOME  COGNOME  NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del  RAGIONE_SOCIALE pro-tempore ,  RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE
pro-tempore , tutti rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL);
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  6162/2023  RAGIONE_SOCIALE  CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/9/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7/1/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 28/9/2023, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti (medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1980 e il 1996) ai fini RAGIONE_SOCIALE condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti in ragione RAGIONE_SOCIALE tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria per l’attività dagli stessi prestata in tale ambito;
a  fondamento  RAGIONE_SOCIALE  decisione  assunta,  la  corte  territoriale  ha sottolineato  come  del  tutto  correttamente  il  primo  giudice  avesse accertato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, avuto riguardo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione a far data dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo;
avverso  la  sentenza d’appello, i  ricorrenti  indicati  in  epigrafe propongono  ricorso  per  cassazione  sulla  base  di  un  unico  motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che,
il ricorso in esame risulta proposto avverso la medesima sentenza già impugnata con il ricorso iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO condotto in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio, con la conseguente necessità di disporre la riunione dei due ricorsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l’art. 335 c.p.c., dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n.r.g. n. NUMERO_DOCUMENTO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione