Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Oggetto
Revocazione
–
Presupposti – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2727/2022, pubblicata il 22 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Roma, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE;
espose di essere proprietario di un complesso agricolo aziendale ubicato in parte in Roma e in parte in Albano Laziale, composto da fondi confinanti con un corso d’acqua denominato Fosso di Cancelliera nei due versanti di Roma e di Albano Laziale rientranti nei perimetri di contribuenza, da un lato, del RAGIONE_SOCIALE e , dall’altro, del RAGIONE_SOCIALE;
ciò premesso, dedusse l’inadempimento dei due consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nei rispettivi comprensori (quanto in particolare alla ripulitura degli argini e dell’alveo del Fosso di Cancelliera) e chiese, pertanto, dichiararsi legittima la sospensione del pagamento dei pretesi contributi consorziali, la condanna degli enti alla restituzione di quelli già versati e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 a
titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale;
il Tribunale, con sentenza n. 3640 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative alla debenza dei contributi consortili ed alla loro ripetizione e rigettò la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che il corso d’acqua non rientrasse in quelli individuati ai sensi degli artt. 31 e 34 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998;
con sentenza n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal COGNOME e lo ha condannato alle spese del grado;
avverso tale sentenza NOME COGNOME (oltre a proporre, come si dirà, ricorso per cassazione) ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ.;
con sentenza n. 2727/2022, pubblicata il 22 aprile 2022 , l’adita Corte capitolina lo ha rigettato;
a vverso quest’ultima sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con due controricorsi: il primo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato « istanza di riunione » del presente ricorso a quello (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO.) anteriormente proposto avverso la sentenza d’appello impugnata per revocazione;
con successive istanze analoga richiesta è stata avanzata con riferimento ai procedimenti iscritti ai nn. R.G. 3383/2015, 10725/2017 e 14185/2017, tutti relativi a ricorsi avverso decisioni di giudici tributari vertenti sulla debenza dei contributi da versare ai RAGIONE_SOCIALE, ciò sul rilievo della asserita decisività della questione relativa all’esistenza di giudicati vincolanti ;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. con decreto del quale è stata data comunicazione alle parti (nella stessa data essendo stata fissata, con separato decreto, anche la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto avverso la sentenza d’appello n. 7225/2019);
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
deve essere disposta la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 22607 del 2020 R.G.;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’11/06/1998, Rv. 516392);
deve invece essere respinta, in quanto priva di fondamento la
seconda istanza di riunione, riferita ai tre ricorsi del 2015 e del 2017 proposti avverso decisioni di Commissioni tributarie;
l e analoghe istanze proposte nell’ambito dei relativi procedimenti sono già state respinte dalle ordinanze della Sezione Tributaria pronunciate in ciascuno di quei procedimenti (Cass., Sez. 5, ord. interl. n. 14494 del 2023; ord. interl. n. 14496 del 2023; ord. n. 14712 del 2023); è dunque assorbente il rilievo che si tratta di procedimenti non più pendenti;
P.Q.M.
ordina la riunione del presente procedimento, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza