Riunione dei giudizi: la Cassazione unisce due cause connesse
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza interlocutoria, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti per la riunione dei giudizi. Questo istituto processuale, disciplinato dall’articolo 274 del codice di procedura civile, permette di unire due o più cause pendenti davanti allo stesso giudice quando presentano elementi di connessione. La decisione in esame sottolinea come la finalità sia quella di garantire l’economia processuale e, soprattutto, di prevenire il rischio di decisioni contrastanti su questioni simili. L’ordinanza analizza il caso di due ricorsi separati, proposti dalle medesime parti, che sono stati accorpati in un unico procedimento per una trattazione congiunta.
I fatti di causa
La vicenda processuale ha origine da due distinti contenziosi che vedevano contrapposte una società di factoring (ricorrente) e una società di distribuzione di prodotti farmaceutici in liquidazione (controricorrente). Entrambe le parti avevano presentato ricorso per cassazione avverso due diverse sentenze emesse dalla Corte d’Appello di Milano in momenti differenti.
Nonostante i ricorsi fossero stati iscritti a ruolo separatamente e originassero da impugnazioni diverse, la Suprema Corte ha rilevato che tra i due procedimenti esisteva uno stretto legame. In particolare, le cause coinvolgevano le stesse identiche parti legali e presentavano profili di connessione sia dal punto di vista oggettivo (relativi alla materia del contendere) che soggettivo (relativi ai soggetti coinvolti).
La decisione della Corte sulla Riunione dei Giudizi
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso più recente, ha notato la pendenza del procedimento precedente tra le stesse parti. Invece di procedere con una trattazione separata, i giudici hanno deciso di emettere un’ordinanza interlocutoria per disporre la riunione dei giudizi.
Facendo leva sull’articolo 274 del codice di procedura civile, la Corte ha stabilito che i due ricorsi, sebbene proposti contro sentenze d’appello distinte, dovevano essere trattati congiuntamente. La decisione si fonda sull’esistenza di ‘evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva’ che rendono opportuna e necessaria una valutazione unitaria.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono di natura prettamente processuale e mirano a ottimizzare l’attività giurisdizionale. La Corte ha spiegato che la riunione dei giudizi è giustificata da due principi fondamentali: l’economia processuale e la coerenza delle decisioni. Trattare separatamente cause strettamente collegate comporterebbe una duplicazione di attività e un dispendio di risorse, sia per le parti che per l’ufficio giudiziario.
Ancora più importante è la necessità di evitare il cosiddetto ‘contrasto di giudicati’. Se le due cause, pur essendo connesse, venissero decise separatamente da collegi diversi o in momenti diversi, si potrebbe correre il rischio di ottenere sentenze contraddittorie sulla stessa materia o su questioni giuridiche interdipendenti. La riunione, quindi, assicura una visione d’insieme e garantisce che la decisione finale sia armonica e coerente.
Le conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della riunione dei giudizi come strumento essenziale per la corretta amministrazione della giustizia. La sua applicazione non è un mero automatismo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice che riconosce un legame sostanziale tra diverse controversie. Questa decisione serve da monito per gli operatori del diritto, ricordando che l’efficienza e la coerenza del sistema giudiziario passano anche attraverso una gestione attenta e coordinata dei procedimenti. La riunione delle cause connesse si conferma una pratica virtuosa per semplificare il processo e garantire certezza del diritto.
Quando il giudice può disporre la riunione di due o più giudizi?
Il giudice può disporre la riunione quando tra le cause pendenti davanti a lui esistono evidenti profili di connessione oggettiva (riguardante l’oggetto della causa) e soggettiva (riguardante le parti coinvolte), ai sensi dell’art. 274 del codice di procedura civile.
Qual è lo scopo principale della riunione dei giudizi?
Lo scopo principale è duplice: garantire l’economia processuale, evitando la duplicazione di attività, e prevenire il rischio di decisioni contrastanti (contrasto di giudicati) su questioni giuridiche collegate.
La riunione può essere disposta anche se i ricorsi sono proposti contro sentenze diverse?
Sì, come dimostra il caso in esame, la riunione può essere disposta anche se i ricorsi sono proposti avverso sentenze d’appello distinte, a condizione che sussistano i requisiti della connessione oggettiva e soggettiva tra le cause.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22727/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2737/2023 depositata il 25/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
RILEVATO CHE
avverso la sentenza n. 2737/2023 della Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi di censura, cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo con controricorso;
fissata l’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative;
CONSIDERATO CHE
il presente ricorso e quello iscritto a ruolo al n. 29715/2021 R.G., – pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti e chiamato all’odierna udienza a seguito di rinvio disposto con ordinanza interlocutoria n. 3575 del 12/02/2025 – sebbene proposti avverso distinte sentenze d’appello, presentano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva che giustificano, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., la riunione dei due giudizi;
P.Q.M.
la Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 29715/2021 r.g.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 9 giugno 2025. Il Presidente NOME COGNOME