Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19334-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2824/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 1928/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 19 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Lecce, chiamata a pronunziarsi avverso la decisione del Tribunale di Lecce, che, sull’opposizione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME per il pagamento a titolo di
R.G.N. 19334/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/03/2024
CC
differenze retributive maturate per lo svolgimento di compiti di collaboratrice esperta linguistica presso la predetta RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 4.057,95, revocato il decreto ingiuntivo, riduceva ad euro 927,54 la somma dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE, riform ata parzialmente la decisione, limitatamente al riconoscimento dell’errore di calcolo nella quantificazione della somma trattenuta dall’RAGIONE_SOCIALE (euro, 105,78 anziché euro 121,00) confermava la condanna a carico dell’RAGIONE_SOCIALE per la somma così ridotta di euro 921,12;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, l’effettività del ritardo nel pagamento degli importi spettanti all’istante per il 2009 essendo questo avvenuto nell’anno successivo al dovuto e così applicabile, in luogo dell’art. 19 legge n. 218/1952, l’art. 23 della stessa legge che, a titolo sanzionatorio, esclude che il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore è tenuto al pagamento dei contributi o della parte non versata tanto per la quota a proprio carico quanto per la quota a carico del lavoratore, non potendola recuperare trattenendola sulla retribuzione del lavoratore, come consente l’art. 19 citato, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce e dall’altro, l’illegittimità della decurtazione del 2,5% operato a carico della Ray ai sensi dell’art. 69, legge n. 133/2008, non essendo tale norma applicabile a carico dei collaboratori esperti linguistici, stante la natura privatistica del loro rapporto, al di là dell’equiparazione ai ricercatori confermati, da qualificarsi invece come pubblici dipendenti soggetti come tali alla predetta decurtazione;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 l. n. 218/1952, imputa alla Corte territoriale l’erroneo convincimento circa l’imputabilità di un ritardo nel pagamento dei contributi, non ricorrendo alcuna omissione contributiva, per avere l’RAGIONE_SOCIALE provveduto al pagamento all’atto della disposta rettifica del trattamento economico dell’istante, conseguente al
riconoscimento dell’adeguamento ISTAT con gli arretrati a tale titolo dovuti;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 l. n. 133/2008, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente la non conformità a diritto della ritenuta inapplicabilità ai collaboratori esperti linguistici della predetta norma, ciò derivando dalla parametrazione del trattamento accessorio a quello dei ricercatori confermati a tempo definito previsto dall’accordo decentrato;
-che il primo motivo si rivela infondato alla luce del condiviso orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 23071/2021), secondo cui il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde all’ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, dal momento che, ove il pagamento avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante, non consentendo, quindi, la ritenuta;
-che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che, dovendo qualificarsi di natura privatistica il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 69, l. n. 13 3/2008;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto, in difetto di altre indicazioni desumibili dagli atti, del dichiarato valore della causa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2024.