Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3577 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5110-2025 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
e
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in atti;
e
PROVINCIA DI LECCE, difesa dalle Avvocate NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE POPOLARE PUGLIESE S.P.A.; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; GESTORE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CRISI;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 7/2025 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO DI LECCE, depositata in data 23/1/2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME, con ricorso del 23/9/2024, ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale, in data 18/9/2024, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda per l ‘ omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che lo stesso aveva presentato ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i.
1.2. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, hanno resistito al reclamo.
1.3. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.4. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 27/2/2025 e il 28/2/2025, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE corte d ‘ appello.
1.5. Hanno resistito, con controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.6. L ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto di costituzione.
1.7. Sono rimasti intimati l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE EntrateRiscossione, la Banca RAGIONE_SOCIALE Del Lavoro s.p.a., la Banca Popolare Pugliese s.p.a., l ‘ Unicredit s.p.a., la Findomestic s.p.a., la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il Gestore RAGIONE_SOCIALE Crisi.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
2.1. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.
2.2. L ‘ art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall ‘art. 56, comma 4, anche ai ‘ procedimenti ‘ (come quello in esame) instaurati ai sensi dell ‘ art. 40 c.c.i.i. e ancora ‘ pendenti ‘ al momento in cui (in data 28/9/2024) è entrato in vigore, prevede, infatti, che la sentenza del tribunale che ‘ provvede ‘ sull ‘ omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile a norma dell ‘ art. 51 c.c.i.i., e cioè con reclamo alla corte d ‘ appello.
2.3. Tale disposizione, a sua volta e a differenza di quanto già previsto dall ‘ art. 270, commi 10 e 11, c.c.i.i., nel testo anteriore alle suindicate modifiche, che rinviava all ‘ art. 50 e, dunque, al comma 4, che, in caso di conferma da parte RAGIONE_SOCIALE corte d ‘ appello, escludeva la ricorribilità in cassazione del relativo decreto) prevede, al comma 13, che la sentenza con la quale la corte d ‘ appello decide sul reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (ad opera RAGIONE_SOCIALE cancelleria: comma 12).
2.4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, come emerge dagli atti del giudizio di merito (cui la Corte, come emerge dall ‘ art. 137bis disp.att. c.p.c., accede d ‘ ufficio), risulta notificata al ricorrente in data 23/1/2025.
2.5. Il ricorso per cassazione è stato, per contro, notificato solo il 27/2/2025: ben oltre, dunque, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Tali spese, per contro, devono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che si è limitata ad un mero atto di costituzione in giudizio.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, nella somma di € . 7.20 0,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile, il 15 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME