Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23785 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
Oggetto
Contratto a progetto –
Risoluzione –
Forma scritta
R.G.N. 21235/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21235-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/01/2021 R.G.N. 335/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo n. 825/2016 per il pagamento della somma di € 45.000, oltre accessori, da parte della società RAGIONE_SOCIALE a titolo di compenso per il periodo luglio 2015 – aprile 2016 (data delle dimissioni), nell’ambito di contratto a progetto concluso tra le parti decorrente da giugno 2013 e successive proroghe.
Successivamente, i l Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione al decreto della società, in difetto di prova della dedotta risoluzione in via anticipata del rapporto di collaborazione al 30.6.2015, sulla base di accordo verbale tra le parti del 21.4.2015, risultando piuttosto prova scritta della prosecuzione della collaborazione fino alle dimissioni.
Al contrario, l a Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame della società, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’appellato alla restituzione della somma, in particolare ritenendo che, pur in mancanza di dimostrazione di un accordo risolutivo integrale del rapporto, nemmeno risultasse un’effettiva prosecuzione fra le parti del contratto a progetto, da ritenersi trasformato in contratto di procacciamento atipico.
Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso NOME COGNOME affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso la società. entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduce (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto di accertare, d’ufficio, una mai dedotta trasformazione del contratto di lavoro a progetto stipulato tra le parti in un contratto ‘atipico di procacciamento’.
Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) parte ricorrente deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 4, comma 17, legge n. 92/2012, 66 e 68 D.lgs. 276/2003, 2113 c.c. e 1967 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto esistente, pur in mancanza di atto scritto e sulla base di pretesi accordi verbali, la modifica consensuale del contratto di lavoro a progetto stipulato ex art. 61 ss. d.lgs. n. 276/2003 e per aver ritenuto la trasformazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro come non configuranti un’ipotesi di integrale risoluzione dello stesso.
Con il terzo motivo, deduce (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in riferimento al fatto di aver ritenuto pacificamente intervenuta tra le parti una modifica o trasformazione del contratto di lavoro a progetto ex d. lgs. n. 276/2003 in assenza di un accordo scritto e violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per essere stata ritenuta pacifica una circostanza non specificamente dedotta e, comunque, contestata e per essere stato riconosciuto valore probatorio a un documento proveniente dalla parte che ha inteso giovarsene.
Con il quarto motivo, la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) di nullità per
mancanza assoluta di motivazione e per violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2697 c.c., 1967 c.c., 2113 c.c. e 68 d. lgs. n. 276/2003 quanto alla ritenuta sussistenza di trasformazione del contratto di lavoro a progetto in assenza di un accordo scritto.
Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) violazione di legge in relazione agli artt. 61 e 69 d. lgs. n. 276/2003 per non rilevazione che la prospettata modifica dell’originario contratto di lavoro a progetto avrebbe comportato la necessità di applicare le sanzioni ex art. 69 d. lgs. n. 276/2003 e la conseguente conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato.
Con il sesto motivo di ricorso deduce (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c., 1967 c.c., 2113 c.c. e 61 e 68 d. lgs. n. 276/2003 per avere (la Corte d’Appello) escluso lo svolgimento di attività del collaboratore del contratto di lavoro a progetto sino al 30.4.2016 e per aver negato al ricorrente la retribuzione contrattualmente pattuita per detto periodo di durata del rapporto di lavoro.
Con il settimo motivo deduce (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione nella parte in cui ha escluso lo svolgimento di attività del collaboratore del contratto di lavoro a progetto sino al 30.4.2016 e ha negato al ricorrente la retribuzione contrattualmente pattuita per detto periodo di durata del rapporto di lavoro.
Deve essere preliminarmente esaminato, per ragioni di priorità logico-giuridica, il secondo motivo di ricorso per cassazione, che risulta fondato per quanto di ragione.
9. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire (Cass. n. 7716/2016, n. 5418/2019) che il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d. lgs. n. 276/2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. Il successivo art. 62 prevede che il contratto stesso è stipulato in forma scritta e deve contenere “ai fini della prova” tutta una serie di elementi, quali l’indicazione della durata (lett. a), la “indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto” (lett. b), il corrispettivo (lett. c), le forme di coordinamento del lavoratore al committente (lett. d), le eventuali misure per la tutela della salute (lett. e). Il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 è che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; l’impiego del verbo ‘devono’ palesa l’intenzione del legislatore delegato di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato; la suddetta finalità è realizzata dall’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 69, d.lgs. n. 276/2003, il quale, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato,
contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto ope legis , restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Tali struttura e ratio del contratto a progetto evidenziano, anche dal punto di vita sanzionatorio, l’essenzialità della forma scritta del contratto e del progetto, consustanziale alla tipologia contrattuale in esame.
Ne discende che il contratto a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam , ancorché l’indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a fini probatori senza che sia imposta una forma obbligata di dichiarazione con riguardo al contenuto della prestazione oggetto del contratto.
Corollario di tale carattere è che la risoluzione consensuale (così come la sua novazione o sostituzione con altra tipologia contrattuale) è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario (cfr. da ultimo, in via generale, Cass. n. 18875/2024).
Questione diversa è quella dell’eventuale inadempimento o dalla relativa eccezione, peraltro soggetta alla distribuzione dell’onere della prova nei termini chiariti da Cass. S.U. n. 13533/2001, secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento
di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite).
14. La Corte di merito si è discostata da tali principi, affermando la non necessità di forma scritta per la risoluzione o novazione del contratto a progetto stipulato in forma (necessariamente) scritta tra le parti.
15. Rimangono di conseguenza assorbiti i motivi ulteriori, peraltro attinenti alla medesima questione, sotto diversi aspetti, della dedotta risoluzione del contratto a progetto (cioè di fatto estintivo del credito dell’originario ricorrente in via monitoria e odierno ricorrente per cassazione), ad eccezione del quinto motivo.
16. Di detto quinto motivo deve esser dichiarata l’inammissibilità, perché riguardante questione – l’eventuale conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato – del tutto nuova, non trattata, a quanto consta, nei precedenti gradi del giudizio di merito (il giudizio risulta introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo per credito pecuniario determinato, e il tema non risulta inserito nella fase di opposizione o riproposto in appello).
17. C onclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per procedere al riesame della fattispecie, tenendo conto del principio di diritto sopra espresso, ossia che la risoluzione consensuale del contratto è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario, nonché per provvedere sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il quinto, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 12 giugno 2025.