Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30503 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30503 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6108/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
-resistente al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Ministro pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE quale sono domiciliati per legge;
-resistenti-
-ricorrenti in via incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE quale è domiciliata per legge;
-resistente al ricorso principale- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 2916/2022 depositata il 19/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere, previo accoglimento dell’istanza di sospensiva, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, notificata il 31.05.2018, avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 780.048,40 a titolo di spese RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di condanna n. 2387/2009 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze il 15.04.2009.
L’opponente chiedeva la sospensione cautelare del titolo (deducendo l’illegittimità formale RAGIONE_SOCIALE cartella per grave difetto di motivazione nonché motivazione incongruente e contraddittoria, per irregolarità nell’iter di formazione del ruolo e per omessa notifica degli atti prodromici); quindi, in via preliminare, eccepiva l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione del concessionario ex art. 25, comma 1 lett. c) del d.p.r. 602/1973; infine, nel merito, contestava la sussistenza del credito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli oneri di riscossione dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura quantificata nell’ingiunzione.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza relativa alla presunta carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALE cartella, di cui comunque contestava la fondatezza, chiedendo nel merito il rigetto di tutte le doglianze di parte attrice.
Si costituiva altresì RAGIONE_SOCIALE, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice civile in favore di quello dell’esecuzione penale; nel merito, la piena legittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme richieste a titolo di spese di RAGIONE_SOCIALE nonché la piena conformità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento alla normativa specifica di settore; l’assenza di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella in relazione alla indicazione RAGIONE_SOCIALE somme nel dettaglio degli addebiti, come meglio indicato negli atti difensivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE restava contumace.
Il giudice dell’opposizione: dapprima, con ordinanza del 16.10.2018 – dopo aver qualificato come opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. la contestazione del credito oggetto RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata e come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tutti i vizi formali dedotti in relazione alla cartella di pagamento (difetto di motivazione, decadenza dal potere accertativo e violazione dello statuto del contribuente) – accoglieva l’istanza di sospensione per difetto di motivazione, dell’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata; rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito nonché le ulteriori doglianze preliminari (relative all’illegittimità dell’iter di formazione del ruolo, all’intervenuta decadenza del potere di riscossione ed all’omessa notifica di atti prodromici, alla luce degli artt. 212 e 227 TUSG).
Tuttavia, successivamente, lo stesso giudice dell’opposizione, con sentenza n. 2916/2022, dichiarata la contumacia del RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’opposizione a precetto, condannando parte opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione lo RAGIONE_SOCIALE ha presentato:
appello quanto ai capi che hanno deciso le questioni di merito RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria (e quindi sulle domande aventi ad oggetto la contestazione del credito) e
ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. quanto ai capi che hanno deciso i profili formali dedotti in relazione alla cartella di pagamento ed al procedimento.
Hanno resistito al ricorso con distinti controricorsi:
il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che hanno formulato ricorso incidentale condizionato;
RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato, per i ricorrenti in via incidentale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.
La Corte si è riservata il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Può essere utile premettere allo scrutinio dei motivi ricordare che essi si rivolgono contro i soli capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che hanno deciso i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché la presente decisione non pregiudica in alcun modo lo sviluppo e l’esito RAGIONE_SOCIALE separata impugnazione dispiegata contro i capi RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza che hanno definito le ragioni di opposizione qualificabili ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che gli artt. 227bis e ss. del Testo Unico Spese di RAGIONE_SOCIALE (in breve T.U.S.G.), hanno modificato la procedura di riscossione RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE pene pecuniarie esigibili ed hanno previsto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur rimanendo l’ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad RAGIONE_SOCIALE, soggetto istituzionale per questo istituito: in sintesi, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario quantifica l’importo dovuto per le spese sulla base degli atti e dei registri e RAGIONE_SOCIALE norme che individuano le somme da recuperare e, una volta eseguiti tali conteggi, redige i cd. fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale RAGIONE_SOCIALE – sulla base RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 (ai sensi dell’art. 1, commi 367 ss., RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007) – procede all’iscrizione a ruolo nei confronti dei condannati individuati sulla base RAGIONE_SOCIALE condanna contenuta nella sentenza o in altro provvedimento divenuto definitivo e consegna il ruolo all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la emissione e notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme.
Pertanto, la cartella di pagamento, nel procedimento speciale di riscossione RAGIONE_SOCIALE spese di RAGIONE_SOCIALE, pur costituendo il primo atto con il quale viene intimato al destinatario il pagamento di una determinata somma, non costituisce il primo atto il quale il condannato viene a conoscenza RAGIONE_SOCIALE esistenza e dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese di RAGIONE_SOCIALE, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti – quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice – per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari, idonee a renderli edotti dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti dell’amministrazione prima RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento .
Nessun atto preliminare deve esser inviato al debitore prima RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo e RAGIONE_SOCIALE pedissequa notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento. Invero, l’art. 227quater del TUSG, nell’individuare le
norme applicabili alla riscossione a mezzo ruolo, dispone che: ‘ alle attività previste dal presente titolo si applicano gli artt. 214, 215, 216, 218, comma 2 e 220 ‘, escludendo, così, la necessità RAGIONE_SOCIALE notifica al debitore, prima dell’iscrizione a ruolo, dell’invito di pagamento.
Orbene, NOME COGNOME – dopo aver ripercorso la disciplina, sottesa ai ricorsi, e, in particolare, quella concernente il recupero RAGIONE_SOCIALE spese processuali in ambito penale (Testo Unico Spese di RAGIONE_SOCIALE, adottato con d.P.R. n.115 del 2002, nonché Regolamento recante disposizioni in materia di recupero RAGIONE_SOCIALE spese del processo penale, adottato con Decreto del 10 giugno 2014, n. 124) – articola in ricorso tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la sua eccezione di difetto di motivazione.
Sostiene che il giudice di primo grado è incorso nel vizio denunciato, in quanto non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte anche a Sezioni Unite (al riguardo richiama SS.UU. n. 22281/2022, nonché Cass. nn. 15638/2004, 26330/2009, 11251/2007, 8934/2014, e 9799/2017) con riferimento a pretese, che, come nel caso di specie, sono state per la prima volta quantificate con la cartella di pagamento (che non era stata preceduta da alcun motivato avviso di accertamento).
Si duole che il giudice di primo grado <>.
In particolare, si duole del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem <>.
Al riguardo, sottolinea che: a) la motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella si esaurisce nel mero richiamo alla sentenza penale n. 2387 del 15.04.2009 – che non reca la quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ragion per cui la correttezza sul quantum non poteva ricavarsi da essa; b) la Cartella non rimanda ad alcun altro atto, tanto meno a supposti decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari, peraltro mai a lui notificati; c) nel caso di specie soltanto con la cartella esattoriale l’ente creditore ha per la prima volta specificato, quantificandola, la propria pretesa.
Si duole che il giudice di primo grado, nel ritenere sufficiente la motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata per relationem alla sentenza penale, ha omesso di considerare: <>.
Sostiene che -anche a voler prescindere dal rilievo che <>, RAGIONE_SOCIALE cui lesione lui si era lamentato già in sede di atto di citazione in opposizione – resterebbe comunque il fatto che le produzioni documentali avversarie (Nota di trasmissione e Fogli Notizie, di cui uno, quello RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica del Tribunale di Parma, in alcun modo riferibile a lui e al procedimento penale che lo ha riguardato) deporrebbero <>.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice dell’opposizione, rigettando l’eccezione, da lui formulata fin dall’atto di citazione in opposizione, ha ritenuto <>.
Si duole che il giudice di prime cure, tanto affermando, è incorso nel vizio denunciato in quanto:
<>;
b) <>.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha rigettato anche un’ulteriore doglianza da lui formulata in sede di opposizione in primo grado (laddove aveva evidenziato che in virtù del D.P.R. 115/2002 alcune voci di spesa che si manifestano nel corso del processo penale necessitano, in ogni caso, di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti,
in difetto del quale la spesa non è configurabile, né richiedibile) sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti argomentazioni:
<>.
Osserva come l’introduzione degli art. 227 bis e ss del T.U. non abbia comportato l’abrogazione dell’art. 212, a tutt’oggi in vigore, <>, con la conseguenza che detta norma avrebbe ancor oggi <>, pur a fronte del disposto dell’art. 227 ter TU, come si evincerebbe anche dalla sentenza n. 279/2019 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Osserva altresì, quanto al contributo unificato, che pure è oggetto di pretesa mediante la Cartella impugnata, che il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ‘ l’ufficio notifica al ricorrente l’invito al pagamento dell’importo dovuto ‘, con l’espressa avvertenza che ‘ in caso di mancato pagamento entro un mese ‘, procederà all’iscrizione a ruolo del contributo, ragion per cui, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’opposizione, sarebbe stato al riguardo necessario un atto prodromico alla cartella.
Il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno articolato in sede di ricorso incidentale condizionato due motivi:
3.1. Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via incidentale, denuncia <> nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha erroneamente dichiarato la sua contumacia.
Osserva che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (cioè l’opposizione ex art. 615 primo comma ed ex art. 617 primo comma c.p.c.) non era stato notificato ad esso RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura dello Stato, bensì al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sua sede istituzionale romana di INDIRIZZO (come rilevato anche dalla RAGIONE_SOCIALE in sede di comparsa conclusionale).
Si duole che detta notifica è nulla, in quanto il combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933, impone che la notificazione degli atti di citazione ai Ministeri debba essere fatta (non nella sede legale di questi ultimi, ma) presso la competente Avvocatura dello Stato (nel caso di specie, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze).
In definitiva, secondo il RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare (non la sua contumacia, ma) la nullità RAGIONE_SOCIALE citata notifica, e disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 del codice di rito, cosa che invece non ha fatto, così compromettendo il suo diritto di difesa, tanto più che, fermo restando che soltanto esso ministero è il titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria (la cui riscossione era stata affidata ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE), il concessionario si era difeso sostenendo di non essere legittimato passivo e che ogni eventuale vizio RAGIONE_SOCIALE cartella fosse imputabile al RAGIONE_SOCIALE, quale ente impositore che aveva proceduto alla formazione del titolo esecutivo.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia: <> nella parte in cui il Tribunale di Firenze, violando il fondamentale principio del contraddittorio, <> e con essa <>.
Il ricorso principale è inammissibile.
4.1. Inammissibile è il primo motivo.
È jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2553/2019; nonché nello stesso, tra le altre, Cass. n. 6240/2023, nn. 3287, 2470, 2469 e 2467/2022; n. 40255/2021, pronunce tutte non massimate) il principio per cui <>.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
D’altronde, dando seguito a Cass. n. 7234/2022, occorre poi ribadire che, allorché si contesti la validità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente, che alleghi lacune nell’identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti, deve spiegare quale avrebbe potuto essere, in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell’opporsi ex art. 615 c.p.c., ossia quale sarebbe stata l’ulteriore deduzione che in quella sede avrebbe svolto dopo la migliore conoscenza RAGIONE_SOCIALE statuizioni, invece assunta come inibita; fermo rimanendo che la concreta sussistenza del discusso pregiudizio e RAGIONE_SOCIALE discussa utile conoscibilità è oggetto di un effettuato accertamento in fatto, come tale sindacabile, in sede di legittimità, solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, solamente nei limiti di ammissibilità di questo.
Detto onere non è stato assolto da parte ricorrente in seno al ricorso per cassazione, che pertanto, sul punto, difetta anche dell’autosufficienza, richiesta dall’art. 366 n. 3, 4 e 6.
In definitiva, l’onere di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella per pagamento di spese di RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi soddisfatto con l’indicazione degli ‘elementi minimi’ sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dal ricorrente che ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall’opponente.
4.2. Inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è anche il motivo secondo.
Invero secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12614/2023 e n. 21178/2017): <>; e rinviando, per la confutazione degli argomenti del ricorrente, alla motivazione sul punto espressa in quella sede.
E, sotto diverso profilo, questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 20856/2021, che richiama Cass. n. 28529/2018) che l’art. 25 DPR 602/73 (invocato nella specie dal ricorrente) non si applica in materia di cartella esattoriale per spese di RAGIONE_SOCIALE afferenti a condanna penale, essendo riferibile la decadenza in detto articolo prevista soltanto alle pretese tributarie e dovendo quindi constatarsi <> il richiamo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, operato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter .
In definitiva, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i termini di decadenza non si applicano al recupero di spese di RAGIONE_SOCIALE, ma soltanto alle imposte sui redditi e all’IVA.
4.3. Inammissibile infine è anche il terzo motivo.
In primo luogo, parte ricorrente si riferisce ad <> che si manifestano nel corso del processo penale e che necessitano in ogni caso di uno specifico atto prodromico che deve essere notificato alle parti, in difetto del quale la spesa non è configurabile e non è richiedibile, ma inammissibilmente non specifica a quali voci si riferisce.
Inoltre, la Convenzione stipulata tra il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE in alcun modo può essere considerata norma di diritto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Infine, secondo un principio di diritto affermato da questa Corte (cfr. n. 21178/2017), al quale qui viene dato seguito anche in carenza di specifiche ed idonee confutazioni alle ragioni sviluppate a suo sostegno, <>.
Il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE resta assorbito, siccome dispiegato in via condizionata.
Alla declaratoria del ricorso principale consegue, oltre l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti resistenti, nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida:
in favore del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, in euro 14.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge;
in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 10.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 18 novembre 2024, nella camera di