Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10337/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME ricorrente –
contro
COGNOME AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimati –
Avverso la sentenza n. 1269/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il giorno 4 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
a vverso la cartella di pagamento dell’importo di euro 5.267,98, causalmente ascritta a titolo di multe, spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende dovute in forza di sentenza del G.U.P. del Tribunale di Castrovillari, NOME COGNOME propose opposizione,
adducendo tra gli altri motivi e per quanto qui ancora d’interesse la decadenza della parte creditrice dal diritto di procedere a riscossione coattiva delle somme per mancata iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di definitività del provvedimento da cui sorgeva l’obbligo;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza di Equitalia RAGIONE_SOCIALE e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’adito Tribunale di Castrovillari, reputando fondata la doglianza de qua , accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della cartella, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto in via principale da Equitalia Giustizia S.p.A. e quello dispiegato in via incidentale (e concernente la statuizione sulle spese) da NOME COGNOME
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria;
non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME e Agenzia delle Entrate Riscossione;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
preliminarmente, ritiene il Collegio non accoglibile l’istanza d i parte ricorrente di trattazione del presente ricorso congiunta a quello recante il numero di R.G. 16117/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ. ;
l’unico motivo di ricorso prospetta falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 227 -ter del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 21 -octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
si sostiene, in estrema sintesi, che il termine stabilito dall’art. 227 -ter del d.P.R. n. 115 del 2002 non abbia natura decadenziale, afferendo al procedimento amministrativo per la formazione e la consegna dei
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ruoli all’agente della riscossione, finalizzato alla esclusiva tutela degli interessi dello Stato alla sollecita riscossione dei crediti di giustizia;
il motivo è fondato;
come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine (di un mese decorrente dalla definitività dell’obbligo di pagamento delle spese di giustizia), per procedere all’iscrizione a ruolo contemplato dall’ art. 227ter , comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell ‘ assenza di uno spazio operativo funzionale per l ‘ istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (così Cass. 10 maggio 2023, n. 12614);
intendendo dare convinta continuità a quest’indirizzo ermeneutico, risulta pertanto non conforme a diritto la gravata decisione, basata su un (insussistente) carattere decadenziale del termine in parola;
in accoglimento del ricorso, va dunque cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, per essere la materia del contendere ancora controversa circoscritta alla sola questione della decadenza, per effetto della mancata impugnazione di legittimità della pronuncia reiettiva dell’appello incidentale di NOME COGNOME
alla luce delle illustrate considerazioni, l’o riginaria opposizione proposta da NOME COGNOME va in conclusione rigettata;
alla cassazione con decisione nel merito nei termini indicati segue la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio, informata al principio della soccombenza ed in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata impugnazione da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione della disposta compensazione), con liquidazione dei compensi operata
Cons. est. NOME COGNOME
partitamente per singoli gradi alla stregua dei valori previsti tra il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferimento;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento;
condanna NOME COGNOME alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese dell’intero giudizio, liquidate: per il primo grado di giudizio, in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il grado di appello, in euro 4.000 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 2.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione