Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5796  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10337/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO – ricorrente –
contro
IOLE COGNOME AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimati –
Avverso  la  sentenza  n.  1269/2022  della  CORTE  DI  APPELLO  DI CATANZARO, depositata il giorno 4 novembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
a vverso  la  cartella  di  pagamento  dell’importo  di  euro  5.267,98, causalmente ascritta a titolo di multe, spese processuali e sanzioni a favore  della  Cassa  RAGIONE_SOCIALE  ammende  dovute  in  forza  di  sentenza  del G.U.P. del Tribunale di Castrovillari, NOME COGNOME propose opposizione,
adducendo tra gli altri motivi e per quanto qui ancora d’interesse la decadenza della parte creditrice dal diritto di procedere a riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE somme per mancata iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza  o  dalla  data  di  definitività  del provvedimento da cui sorgeva l’obbligo;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza di RAGIONE_SOCIALE  e  dell’RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Castrovillari, reputando fondata la doglianza de qua , accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della cartella, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto in via  principale  da  RAGIONE_SOCIALE  e  quello  dispiegato  in  via incidentale (e concernente la statuizione sulle spese) da NOME COGNOME;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria;
non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
preliminarmente, ritiene il Collegio non accoglibile l’istanza d i parte ricorrente di trattazione del presente ricorso congiunta a quello recante il numero di RNUMERO_DOCUMENTO, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ. ;
l’unico  motivo  di  ricorso  prospetta  falsa  applicazione  dell’art.  12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 227 -ter del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 21 -octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
si sostiene, in estrema sintesi, che il termine stabilito dall’art. 227 -ter del d.P.R. n. 115 del 2002 non abbia natura decadenziale, afferendo al procedimento amministrativo per la formazione e la consegna dei
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ruoli all’agente della riscossione, finalizzato alla esclusiva tutela degli interessi dello Stato alla sollecita riscossione dei crediti di giustizia;
il motivo è fondato;
come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine (di un mese decorrente dalla definitività dell’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), per procedere all’iscrizione a ruolo contemplato dall’ art. 227ter , comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell ‘ assenza di uno spazio operativo funzionale per l ‘ istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (così Cass. 10 maggio 2023, n. 12614);
intendendo dare convinta continuità a quest’indirizzo ermeneutico, risulta pertanto non conforme a diritto la gravata decisione, basata su un (insussistente) carattere decadenziale del termine in parola;
in  accoglimento  del  ricorso,  va  dunque  cassata  la  sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,  per  essere  la  materia  del  contendere ancora controversa circoscritta alla sola questione della decadenza, per effetto  della  mancata  impugnazione  di  legittimità  della  pronuncia reiettiva dell’appello incidentale di NOME COGNOME;
alla  luce  RAGIONE_SOCIALE  illustrate  considerazioni,  l’o riginaria  opposizione proposta da NOME COGNOME va in conclusione rigettata;
alla cassazione con decisione nel merito nei termini indicati segue la  nuova  regolamentazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite  dell’intero  giudizio, informata al principio della soccombenza ed in favore della sola odierna ricorrente (tenuto conto, per il primo grado, della mancata impugnazione  da  parte  di  RAGIONE_SOCIALE  –  RAGIONE_SOCIALE  della disposta  compensazione),  con  liquidazione  dei  compensi  operata
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partitamente  per  singoli  gradi  alla  stregua  dei  valori  previsti  tra  il minimo ed il medio dello scaglione tariffario di riferimento;
p. q. m.
accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e,  decidendo  la causa nel merito, rigetta l’opposizione proposta da NOME avverso la cartella di pagamento;
condanna NOME COGNOME alla refusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio, liquidate: per il primo grado di giudizio, in euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il grado di appello, in euro 4.000 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; per il giudizio di legittimità, in euro 2.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione