Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13703 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17202-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1882/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 348/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 27 novembre 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal
Oggetto
LAVORO
PRECARIO ALTRA
AMMINISTRAZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
Tribunale di Milano ed in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, degli impugnati contratti di lavoro a tempo determinato reiterati successivamente alla pregressa pronunzia del Tribunale di Milano, che già aveva dichiarato illegittimi i contratti tanto di somministrazione che di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulati ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impiego RAGIONE_SOCIALE‘istante presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa questura di Milano, con mansioni di sportelleria, dichi arava l’illegittimità dei termini apposti alle proroghe del contratto in essere tra le parti successivamente al 31.12.2013, ritenuto viceversa legittimamente costituito a termine in quanto giustificato dal fine di assicurare l’operatività RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso le questure e, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’ art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e risultando superato il termine triennale di cui all’art. 5, comma 4 bis , d.lgs. n. 368/2001, incerta la stabilizzazione e come tale non invocabile a ristoro del danno e pertanto fondata la pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con
applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010;
-che, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un uRAGIONE_SOCIALE motivo, in relazione alla quale l’intimata non ho svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con l’uRAGIONE_SOCIALE motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, imputa alla Corte territoriale l’aver omes so di considerare la valenza di cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, con esonero dal relativo risarcimento, RAGIONE_SOCIALEa prevista stabilizzazione, che si dichiara non essere ancora intervenuta;
che il ricorrente assume che la stabilizzazione avvenuta va equiparata in toto a quella in itinere;
-che il motivo risulta infondato, atteso che la mancata stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (irrilevante essendo una prospettata stabilizzazione in itinere ) esclude la ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALEa condizione che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di ‘cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito’ condizione data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per essere la stabilità RAGIONE_SOCIALE‘impiego l’ elemento portante RAGIONE_SOCIALEa tutela dei lavoratori, potendo dirsi solo in quel caso aver
l’interessato conseguito il bene RAGIONE_SOCIALEa vita perseguito in giudizio;
che, in ogni caso, anche a voler ritenere che la ricorrente risulti inserita nel contingente da stabilizzare a far data dal 1° gennaio 2019, giusta D.M. 6 dicembre 2018 (v. pag. 8 del ricorso), e quindi successivamente alla sentenza d’appello, ciò configura un fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, non deducibile in questa sede per le ragioni già precisate da questa Corte con la sentenza n. 30555/2022 cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; -che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva;
-che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni RAGIONE_SOCIALEa Stato, che mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis, Cass. n. 17361/2017)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del