Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 30633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
responsabilità della stessa Regione, essendo pacifico che il concorso del 2018 era riservato ai docenti in possesso dell’abilitazione e che il COGNOME aveva potuto partecipare alla procedura concorsuale indetta a maggio 2020, in quanto aveva previsto unicamente il possesso del titolo di studio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4990/2018;
considerato che i docenti della classe di concorso B-16 in possesso del solo titolo di studio e non anche dell’abilitazione non avevano avuto la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per la mancanza di apposite procedure abilitanti e che fino al 2020 non avevano potuto partecipare a concorsi accessibili con il solo possesso del titolo di studio, ha osservato che per tali docenti non vi era la certezza di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego in tempi certi e ravvicinati;
alla luce dei principi di diritto affermati da Cass. n. 15240/2021, ha pertanto escluso che l’immissione in ruolo durante la pendenza del giudizio avesse cancellato l’abuso, in quanto la procedura concorsuale non era riservata al solo personale preca rio ed aveva operato un’effettiva selezione sulla base del merito (la valutazione dei titoli era possibile solo se fosse stata superata la prova scritta);
ha ritenuto congrua la misura del risarcimento, più vicina a quella minima che a quella media tanto più che a fronte di un periodo ben superiore a 36 mesi (84 mesi) sono state liquidate solo 4 mensilità;
avverso tale sentenza la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
il COGNOME ha resistito con controricorso;
a seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., Regione Valle d’Aosta ha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 -bis, secondo comma, cod. proc. civ.
entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
RITENUTO CHE
1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 1 della legge n. 107/2015, dell’art. 17 del d.lgs. n. 59/2017, dell’art. 1 del d.l. n. 126/2019 e della clausola 5 dell’Accordo Quadro nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 15, 420 e 437 c.p.c.;
critica la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015;
sostiene che ha errato la Corte territoriale nell’interpretare il quadro normativo e nell’estendere alla fattispecie, successiva all’entrata in vigore della legge n. 107/2015 i medesimi principi affermati in relazione alle supplenze conferite antecedentemente alle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, pur avendo la Regione dimostrato di avere bandito i concorsi e di trovarsi, quindi, nella condizione di ricorrere al contratto a tempo determinato in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali;
aggiunge che l’assenza di procedure abilitanti era stata tardivamente dedotta dal COGNOME solo all’udienza di discussione dinanzi al Tribunale e non era stata provata, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della sentenza del Consiglio di Stato;
assume che attraverso il riferimento alla mancata attivazione delle procedure abilitanti è stata introdotta in giudizio una causa petendi diversa rispetto a quella originaria; precisa che la conformità della disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria deve essere verificata esclusivamente in relazione alla previsione di tempi certi per il reclutamento del personale di ruolo e all’effe ttivo espletamento delle procedure selettive, evidenziando che nel periodo di riferimento la Regione aveva dimostrato di avere bandito ben tre procedure concorsuali;
2.con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 1 della legge n. 107/2015, della clausola 5 dell’Accordo quadro, dell’art. 1223 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 420 e 437 c.p.c. relativamente al riconosciuto il risarcimento del danno nonostante l’assenza del titolo di abilitazione;
addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto fondata la pretesa risarcitoria del COGNOME sulla base di una circostanza tardivamente dedotta, che aveva introdotto una nuova causa petendi ;
aggiunge che non poteva nella specie essere ravvisato un danno da perdita di chances, non essendo configurabile un abuso dei contratti a tempo determinato qualora, come nel caso di specie, le procedure concorsuali siano state bandite, a prescindere dalla circostanza che il dipendente con contratti di lavoro non possa accedere a tali procedure per altre ragioni, tra cui la carenza di procedure abilitanti; ha precisato che il personale precario ha la facoltà di
azionare strumenti di tutela per la mancata attivazione di percorsi abilitanti e può chiedere il risarcimento del danno non per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, ma per l’impossibilità di partecipare a tale concorso ;
con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, dell’art. 1 della legge n. 107/2015 dell’Art. 1 del d.l. n. 126/2019 della clausola 5 dell’accordo quadro, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno nonostante la stabilizzazione;
e videnzia che il concorso all’esito del quale il COGNOME era stato immesso in ruolo è stato bandito in conformità all’art. 1 del d.l. n. 126/2019 sempre al fine di consentire, con procedura straordinaria, la stabilizzazione dei docenti precari; precisa che il suddetto concorso aveva previsto una selezione significativamente diversa da quella dei concorsi ordinari;
rileva la Corte che la proposta di definizione anticipata è motivata con riferimento ai principi enunciati dalle pronunce n. 22552/2016 e n. 22557/2016 di questa Corte, che non si è ancora pronunciata sull’estensi bilità dei suddetti principi alla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati dopo il 2015;
osserva la Corte che le questioni dedotte nel presente giudizio richiedono una meditazione anche alla luce di interventi legislativi successivi alla legge n. 107/2015;
è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023).
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME