Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 4510 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6520-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI P_IVA, in persona del Presidente dei RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7160/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE non partecipata del 12/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Con ordinanza pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. del 31.10.2016 n. 13513 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, rilevando che l’attore si era iscritto al corso di specializzazione nel 1979, vale a dire prima che divenisse effettivo per gli stati membri della comunità economica europea l’obbligo di dare attuazione alle direttive sopra ricordate.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
Con sentenza 15.11.2018 n. 7160 la Corte d’appello di Roma acco lse parzialmente il gravame. Il giudice di secondo grado ritenne che il risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 76/82 spettasse
a tutti coloro che avessero portato a termine la specializzazione in epoca successiva al 1°.1.1983, anche se il corso di specializzazione fosse iniziato prima di tale data; con la sola precisazione che, in tale ultima ipotesi, il risarcimento fosse dovuto solo per il periodo di tempo successivo alla data suindicata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, fondato su un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018, COGNOME, nessun risarcimento conseguente alla tardiva attuazione della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano può essere preteso da quanti, come il ricorrente, si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983.
1.1. NOME COGNOME ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sul presupposto che nel primo grado di giudizio la RAGIONE_SOCIALE aveva negato tout court che all’attore spettassero risarcimenti di sorta, ma non aveva contestato che il risarcimento potesse spettare per i soli anni di frequenza della scuola di specializzazione successivi al 1982.
1.1.1. L’eccezione è infondata.
In primo grado la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE si costituì negando che all’attore fosse dovuto alcun risarcimento, ed aggiungendo fra parentesi: ‘ almeno per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 ‘.
L’avverbio ‘almeno’, nel costrutto sopra trascritto, esprime nient’altro che una proposizione concessiva con la quale l’amministrazione formulò una difesa subordinata, chiedendo che, in caso di rigetto delle altre eccezioni, almeno fosse accolta la domanda nella minore misura indicata.
E natural mente chi propone un’eccezione subordinata non può dirsi che ‘presti acquiescenza’ alle allegazioni di controparte.
1.2. Nel merito il motivo è infondato.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C590/20, ha stabilito che ‘ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti fu turi sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.
Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 ‘.
Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dell’Amministrazione ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE della Sesta Sezione civile