Il diritto al risarcimento medici specializzandi e il nodo della prescrizione
Molti medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991 si trovano ancora oggi a fare i conti con i ritardi dello Stato italiano nell’attuazione delle direttive europee. La questione centrale riguarda il risarcimento medici specializzandi per la mancata erogazione delle adeguate borse di studio durante gli anni di formazione specialistica. La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente su questo tema caldissimo con una recente ordinanza. I giudici hanno chiarito in modo definitivo i limiti temporali entro cui i professionisti avrebbero dovuto agire in giudizio per far valere i propri diritti economici.
La vicenda dei medici immatricolati prima del 1991
Un gruppo di medici specializzandi ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri competenti. I professionisti chiedevano il pagamento di una adeguata remunerazione per ogni anno di corso frequentato. In subordine, i medici richiedevano il risarcimento del danno per la tardiva trasposizione delle direttive comunitarie che garantivano il compenso. Lo Stato italiano ha recepito queste direttive in modo completo solo con molto ritardo. Questo ritardo ha creato un vuoto normativo per tutti coloro che avevano iniziato la scuola di specializzazione prima del 1991. I tribunali di merito hanno respinto la richiesta dei medici. I giudici hanno ritenuto che il diritto fosse ormai estinto per prescrizione (perdita del diritto per il decorso del tempo). I medici hanno quindi proposto ricorso in Cassazione per ribaltare la decisione.
Le motivazioni della decisione sul risarcimento medici specializzandi
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando la prescrizione del diritto al risarcimento medici specializzandi. I giudici hanno spiegato che il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha la ragionevole certezza che lo Stato non adempirà agli obblighi europei. Questa certezza è maturata il 27 ottobre 1999. In questa data è entrata in vigore la legge numero 370 del 1999. Tale norma ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a favore di chi aveva già ottenuto una sentenza favorevole definitiva. Per tutti gli altri medici esclusi, quella legge ha rappresentato la conferma che lo Stato non avrebbe emanato altri provvedimenti di pagamento. Di conseguenza, il termine di dieci anni per fare causa è iniziato nel 1999 ed è scaduto definitivamente nel 2009. Avendo i medici iniziato l’azione legale solo nel 2014, il loro diritto era ormai ampiamente prescritto. La Corte ha anche escluso la possibilità di chiedere un indennizzo per arricchimento senza causa (rimedio sussidiario per chi subisce un danno senza altra tutela). Questa azione non è applicabile perché l’attività di specializzazione non genera un vantaggio diretto per lo Stato o per l’università, ma serve principalmente alla formazione teorica e pratica dello stesso medico specializzando.
Le conclusioni della Cassazione e gli effetti pratici
La decisione della Cassazione mette un punto fermo sulla complessa vicenda del risarcimento medici specializzandi. I ricorrenti hanno perso la causa in modo definitivo. La Corte ha condannato i medici a pagare le spese del processo, liquidate in dodici mila euro complessivi. Questa pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato e invalicabile. Chi non ha avviato un’azione legale entro il termine del 27 ottobre 2009 non può più ottenere alcuna somma dallo Stato. La sentenza evidenzia l’importanza di monitorare con estrema attenzione i termini di prescrizione quando si intende agire contro la Pubblica Amministrazione per la violazione di norme europee.
Da quando decorre il termine per chiedere il risarcimento per la specializzazione medica?
Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge che ha escluso la generalità dei medici dai rimborsi.
È possibile chiedere l’indennizzo per arricchimento senza causa se la richiesta di risarcimento è prescritta?
No, l’azione di arricchimento senza causa non è ammessa sia per il suo carattere sussidiario, sia perché l’attività di specializzazione va a esclusivo vantaggio formativo del medico.
Cosa rischia il medico che decide di fare causa oggi per i corsi frequentati prima del 1991?
Il medico rischia il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e la condanna al pagamento delle spese legali in favore dello Stato.