Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1128 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1128 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 12836/18 proposto da:
-) NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo 31 ottobre 2017 n. 1986;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
In data non precisata nel ricorso per cassazione tutti gli odierni ricorrenti (unitamente ad altri soggetti, non più parti in causa) convennero dinanzi al Tribunale di Palermo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica , il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1983 ed il 1994;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Con sentenza n. 1457/13 il Tribunale di Palermo rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 31.10.2017 n. 1986 la Corte d’appello di Palermo accolse la domanda di 39 degli originari attori, e confermò il rigetto RAGIONE_SOCIALEe altre.
In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale:
-) rigettò l’eccezione di prescrizione;
-) rigettò la domanda di quanti avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363;
-) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1983.
La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione dagli odierni ricorrenti e da altri degli originari attori.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.
Questa Corte con ordinanza 5.4.2021 n. 9246 accolse il ricorso proposto da alcuni dei ricorrenti, mentre separò dalle altre e rinviò a nuovo ruolo le impugnazioni proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (terzo motivo del ricorso originario).
Ciò – in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa conforme richiesta dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE – al fine di attendere il deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite circa la spettanza del risarcimento ai medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1° gennaio 1982.
Con istanza depositata il 30.7.2025 il difensore degli otto ricorrenti sopra indicati ha sollecitato la fissazione del ricorso, avvenuta per l’odierna camera di consiglio.
I ricorrenti la cui posizione è rimasta sub iudice hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il terzo motivo di ricorso.
Come accennato, con ordinanza 9246/21 è stata rinviata a nuovo ruolo la decisione sul terzo motivo del ricorso originario.
Con tale motivo fu censurata la sentenza d’appello nella parte in cui rigettò la domanda risarcitoria proposta da quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 31.12.1982.
1.1. Il motivo è fondato alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza (successiva alla decisione d’appello) n. 20278 del 2022, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma
solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/Cee. (Cass. Sez. U., 23/06/2022, n. 20278, Rv. 664953 – 01).
1.2. La sentenza impugnata dagli otto ricorrenti indicati in epigrafe va dunque cassata con rinvio alla C orte d’appello di Palermo, in differente composizione, la quale applicherà il principio di diritto sopra trascritto, previa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza degli ulteriori presupposti del diritto risarcimento da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie (non esaminati dalla sentenza cassata perché assorbiti), ed in particolare quello RAGIONE_SOCIALEa equipollenza tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalle direttive 75/362 e 75/363.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)