Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3324 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3324 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
sul ricorso 11934/2024 proposto da:
BFF BANK SPA rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE ALZATE BRIANZA rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3090/ 2023 depositata il 07/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, definendo il contenzioso tra BFF Bank ed il Comune RAGIONE_SOCIALE Alzate Brianza in merito ai crediti ceduti alla
prima dagli enti fornitori di energia elettrica in favore del secondo, ha, con la sentenza riportata in epigrafe, respinto per difetto di prova il gravame principale della banca nella parte in cui questa aveva reclamato la riforma dell’impugnata decisione di primo grado in punto al mancato riconoscimento 1) degli interessi di mora con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture, piuttosto che dalla domanda, sulla sorte capitale di euro 12.800,48; 2) degli interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo; 3) degli interessi di mora fatturati con il documento denominato nota di accredito; 4) della somma di euro 40,00 per ciascuna fattura, piuttosto che in ragione di ogni singola azione, costituente la sorte capitale di euro 12.800,48.
Avverso la predetta decisione la soccombente formula il presente ricorso articolato su quattro motivi, a cui replica il Comune intimato con controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione allo art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale totalmente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in relazione agli interessi di mora reclamati sulla sorte capitale di euro 12.800,48, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che COGNOME aveva fornito la prova dei termini di scadenza di pagamento di ciascuna fattura e che il Comune non aveva contestato in modo specifico tali date.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione allo art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché in relazione all’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale totalmente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in relazione agli interessi di mora reclamati sulla sorte capitale azionata in citazione, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFF aveva fornito la prova dei termini di scadenza di pagamento di ciascuna fattura e che il Comune non aveva contestato in modo specifico tali date.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale totalmente errato la motivazione avendo omesso di esaminare, in relazione agli interessi di mora fatturati con nota di debito di euro 7.537,26, atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che COGNOME aveva fornito la prova degli elementi di calcolo degli interessi e che il comune non aveva contestato in modo specifico tali elementi.
Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una cumulativa declaratoria di inammissibilità.
Per vero -una volta osservato più in generale che secondo quel che si insegna abitualmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. si rende riconoscibile solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ( ex plurimis, Cass., Sez. III, 10.06.2016, n. 11892); che la violazione dell’art. 116 cod. proc.
civ. è idonea a integrare il vizio di cui all’articolo 360, n. 4, del cod. proc. civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova e che essa non è perciò ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 del cod. proc. civ., che non a caso è rubricato «della valutazione delle prove» ( ex plurimis, Cass., Sez. III, 28.2.2017, n. 5009); ed in ultimo, che la violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito ( ex plurimis, Cass. Sez. II, 24.1.2020, n. 1634) -va, più in dettaglio, rilevato che le contestazioni sollevate impingono in valutazioni di merito, di cui si chiede qui la rimodulazione nell’errata convinzione che il giudizio di cassazione costituisca una terza istanza di merito in cui poter porre riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata, laddove al contrario è noto che le valutazioni di merito e, quindi, anche il governo delle prove, a cui si procede in primo e secondo grado, sia di esclusiva competenza di quei giudici e non spetti perciò alla Corte di Cassazione, il cui unico compito, nei limiti propri del giudizio che abbia luogo avanti ad essa, è solo quello di verificare la legittimità della decisione, ovvero la sua rispondenza ai principi del diritto e ai canoni della razionalità.
4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e della direttiva europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto dovuto l’importo di € 40 in relazione a ciascuna fattura insoluta e/o tardivamente pagata, ritenendolo invece dovuto in ‘ragione di ogni singola azione ‘.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Come è noto a mente dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
La lettera della norma riconosce, in caso di ritardo dei pagamenti nelle cd. transazioni commerciali, il diritto al risarcimento del danno, forfettariamente determinato nella misura minima.
La tesi patrocinata dalla ricorrente è che la liquidazione forfettaria del danno sia dovuta in ragione di ogni singola fattura da cui origini una pretesa di pagamento.
Il Collegio reputa la tesi incondivisibile perché essa conduce a conclusioni che tradiscono lo spirito della disposizione, che è quello di rinsaldare l’ineludibile cogenza degli obblighi di pagamento rafforzando attraverso la previsione di un’ulteriore sanzione patrimoniale la tutela già accodata più in generale al creditore dall’art. 5 d.lgs. 231/2002 mediante il riconoscimento degli interessi di mora.
Per vero, ritenere che la somma in questione sia dovuta per ogni fattura significa riconoscere al creditore, già tutelato dall’art. 5, una condizione di privilegio che non solo non si giustifica sul piano razionale, ma che si presta anche ad essere fonte di possibili comportamenti abusivi da parte dello stesso, dal momento che le modalità di
fatturazione sono rimesse al creditore il quale potrebbe, astrattamente, frazionare mediante emissione di diversi documenti fiscali, il prezzo della medesima fornitura. Riconoscere, peraltro, a fronte di un’attività di recupero unitaria, un risarcimento forfettario in ragione di ciascuna singola fattura oggetto dell’unico sollecito è contrario tanto alla lettera della direttiva ( ‘ gli Stati membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile … quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore”) e del d.lgs. 231/2002 (“costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”), quanto alle finalità perseguite dal legislatore europeo -come chiaramente espresse dalla sentenza della Corte Giust. UE, 13/ 09/2018, in causa C-287/2017, RAGIONE_SOCIALE) risolvendosi in una inammissibile applicazione abusiva della disciplina, considerata la facoltà del creditore, espressamente fatta salva, di dimostrare i maggiori costi subiti a fronte dell’attività di sollecito effettuata in ragione del ritardo del debitore.
Va dunque affermato il principio che il risarcimento dal danno previsto dall’art. 6 d.lgs. 231/2002 sia dovuto in ragione di ogni singola azione promossa del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione della singola fattura emessa in relazione alla medesima prestazione.
Al principio in parola si è attenuta la sentenza impugnata sicché essa non merita per questo censura alcuna.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME