Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16864 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 16864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1515/2017 R.G. proposto da:
NOME nella qualità di erede di NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME RAGIONE_SOCIALE, NOME, che lo rappresentano e difendono
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale-
e
NOME, nella qualità di erede di NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che lo rappresentano e difendono.
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3679/2016 depositata il 08/07/2016, RG 6605/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del l’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’AVV_NOTAIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, cui succedeva nella qualità di erede NOME COGNOME, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Ha esposto di avere svolto attività di insegnamento RAGIONE_SOCIALEe materie non militari: riguardanti l’ elettronica e le telecomunicazioni, presso RAGIONE_SOCIALE, in forza di convenzioni (a far data dal 1987), rinnovate di anno in anno, e dal 2004 di semestre in semestre, fino al 2007.
Ha chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità dei termini apposti ai suddetti contratti di lavoro che erano intercorsi con il RAGIONE_SOCIALE e il ristoro del danno.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda: ha affermato che tra le parti erano intercorsi nella sostanza rapporti di lavoro subordinato ed ha ritenuto l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’ RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEto sulla G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001, per la mancanza RAGIONE_SOCIALE specificazione in essi RAGIONE_SOCIALEe ragioni tecnico organizzative, sostitutive o produttive che avrebbero dovuto legittimare l’apposizione dei termini, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo.
Il Tribunale ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche), RAGIONE_SOCIALEto sulla G.U. n. 106 del 2001, che ha quantificato in 15 mensilità di retribuzione.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma dal RAGIONE_SOCIALE, che sosteneva che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro autonomo in ragione RAGIONE_SOCIALEe convenzioni stipulate tra il lavoratore ed esso RAGIONE_SOCIALE, e non un rapporto di lavoro subordinato.
Alla fattispecie non era applicabile -proseguiva il RAGIONE_SOCIALE appellante – il d.lgs. n. 368 del 2001, che aveva dato attuazione alla direttiva 1999/70/CE, in quanto l’insegnamento nelle materie non militari presso le Scuole militari era disciplinato dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1023 (Conferimento di incarichi a docRAGIONE_SOCIALE civili per l’insegnamento di materie non militari presso RAGIONE_SOCIALE, istituti ed
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEta sulla G.U. n. 6 del 1970, e dal Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottato in data 20 dicembre 1971 (Conferimento di incarichi a docRAGIONE_SOCIALE civili per l’insegnamento di materie non militari presso RAGIONE_SOCIALE, istituti ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALEto sulla G.U. n. 322 del 1973, che consRAGIONE_SOCIALEvano di affidare l’insegnamento a docRAGIONE_SOCIALE esterni con incarichi annuali. Il RAGIONE_SOCIALE contestava il risarcimento del danno.
La Corte d’Appello ha accolto in parte l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado, da un lato, ha confermato la sentenza del Tribunale in ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra il docente e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, atteso che, in mancanza di una espressa indicazione RAGIONE_SOCIALE qualificazione del rapporto, nelle convenzioni che erano state allegate, le pattuizioni intercorse tra le parti -che prevedevano l’attribuzione al docente RAGIONE_SOCIALE 13^ mensilità, RAGIONE_SOCIALEe ferie retribuite, del TFR e degli assegni del nucleo familiare e del versamento dei contributi previdenziali -deponevano per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ma l a Corte d’Appello , accogliendo il relativo motivo di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale ritenendo inapplicabile nella specie il d.lgs. n. 368 del 2001 per essere la fattispecie disciplinata dalla normativa speciale dettata dalla legge n. 1023 del 1969, su cui non aveva inciso detto decreto legislativo.
La Corte d’Appello ha precisato, in proposito, che la disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969 trovava fondamento nella particolare natura RAGIONE_SOCIALEe Scuole RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nelle specifiche competenze dei docRAGIONE_SOCIALE esterni concretamente impiegati, atteso che occorrevano conoscenze spesso
mutevoli e diversificate e sottoposte a continui aggiornamRAGIONE_SOCIALE per i mutamRAGIONE_SOCIALE di tecnologie e dotazioni militari adottate nello specifico campo. A ciò conseguiva l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria del lavoratore.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa tra le parti dalla Corte d’Appello di Roma, prospettando cinque motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, ed ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, articolato in un solo motivo, con cui ha contestato che tra le parti siano intercorsi rapporti di lavoro subordinati a termine.
Il lavoratore ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Con ordinanza interlocutoria n. 11037 del 2023 il Collegio ha disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE sui seguRAGIONE_SOCIALE quesiti:
-Se la clausola 5 ‘Misure di prevenzione degli abusi’ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quadro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa n azionale, quale quella italiana di cui all’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del D.M. 20 dicembre 1971, che prevede il conferimento di incarichi annuali (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del D.M. 20 dicembre 1971 ‘per la durata massima di u n anno scolastico’) di insegnamento nelle materie non militari presso le RAGIONE_SOCIALE, gli istituti e gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a personale civile estraneo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza prevedere l’indicazione di ragioni obietti ve per la giustificazione del rinnovo degli stessi (espressamente previsto all’art. 4 del medesimo
D.M., nel prevedere una diminuzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione per il secondo incarico), la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi, e senza prevedere la possibilità, per tali docRAGIONE_SOCIALE di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, in mancanza peraltro di un ruolo dei docRAGIONE_SOCIALE di tali RAGIONE_SOCIALE, a cui accedere.
-se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 5, punto 1, RAGIONE_SOCIALE direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema degli IstitutiRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, tali da rendere comp atibile con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea una normativa come quella italiana sopra richiamata, che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva 1999/70/CE e l’allegato RAGIONE_SOCIALE quadro, e non prevede il diritto al risarcimento del danno.
La CGUE ha esaminato la suddetta domanda di rinvio pregiudiziale nel l’ordinanza 8 gennaio 2024 causa C-278/23.
10 . All’esito RAGIONE_SOCIALE comunicazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE CGUE, il ricorso è stato fissato per la trattazione all’udienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2024.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza RAGIONE_SOCIALE.
13 . La causa riservata in decisione veniva rinviata all’udienza del 5 giugno 2024, attesa l’astensione di un componente del Collegio per aver conosciuto del processo in altro grado di giudizio.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorrente ha proposto i seguRAGIONE_SOCIALE motivi di ricorso.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023/1969 (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Il ricorrente deduce che è intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE un rapporto di lavoro subordinato, per l’insegnamento di materie non militari, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969.
Erroneamente, pertanto la Corte d’Appello ha applicato l’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969, che prevede la possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE di attuare convenzioni di lavoro autonomo.
Ricorda come il rapporto di lavoro in questione si è protratto per vRAGIONE_SOCIALE anni, secondo le direttive, i programmi istituzionali, il calendario e gli orari predisposti dal reparto, con la corresponsione RAGIONE_SOCIALE tredicesima mensilità, l’erogazione degli assegni familiari, il pagamento degli aumRAGIONE_SOCIALE stipendiali: tutte circostanze che escludono la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.
Le convenzioni sottoscritte dalle parti non richiamavano la legge speciale n. 1023 del 1969 che contempla l’ipotesi di collaborazioni autonome RAGIONE_SOCIALE durata massima di un anno.
Secondo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Il ricorrente, dopo aver ricordato la giurisprudenza di legittimità sull’ambito RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assume che la Corte d’Appello avrebbe omesso di verificare che le singole convenzioni stipulate non richiamavano la legge n. 1023 del 1969. La volontà RAGIONE_SOCIALEe parti è stata quella di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Terzo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
La Corte d’Appello non avrebbe valutato l’incidenza RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale (di stipulare rapporti di lavoro subordinato) in riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie che non poteva essere la legge n. 1023 del 1969.
Quarto motivo: Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362, cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
La Corte d’Appello nell’esaminare le convenzioni avrebbe erroneamente ritenuto che le parti non avessero posto in essere rapporti di lavoro subordinato.
Quinto motivo: Violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969, degli artt. 1 e 10, del d.lgs. n. 368 del 2001, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n.3, cod. proc. civ.)
Assume il ricorrente che trova applicazione nella specie il d.lgs. n. 368 del 2001, anche qualora si ritenesse applicabile la legge n. 1023 del 1969, atteso che nella stessa non vi sono disposizioni che siano incompatibile con la disciplina del contratto a termine, né il d.lgs. 368 del 2001 prevede fra i casi di esclusione dall’applicazione la suddetta disciplina.
Pertanto, nel caso RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALEe norme poste a tutela dei lavoratori con riguardo ai contratti a termine, come nella specie per il ricorso abusivi agli stessi, seppure l’art. 36, del d.lgs. n. 165 del 2001, non consente la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sussiste il diritto al risarcimento del danno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010, a prescindere dalla prova del danno.
L’RAGIONE_SOCIALE, con il ricorso incidentale, ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2239, 2094, nonché degli artt. 1362 e 1366, cod. civ., in relazione all’art. 360, n.3, cod. proc. civ.
È censurata la statuizione con la quale è stato ritenuto intercorrere tra l’ RAGIONE_SOCIALE e il lavoratore un rapporto di lavoro subordinato, basandosi sull’attribuzione allo stesso RAGIONE_SOCIALE tredicesima mensilità, del TFR, degli assegni familiari, dei contributi previdenziali. Nella specie invece vi erano state convenzioni dalle quali non emergeva la sussistenza di condizioni che erano indici RAGIONE_SOCIALE subordinazione.
Ha priorità logica l’esame del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso non è fondato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969 ‘All’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe materie non militari presso le RAGIONE_SOCIALE, gli istituti e gli RAGIONE_SOCIALE elencati nel primo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e RAGIONE_SOCIALE statali, previo nulla osta del RAGIONE_SOCIALE, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell’insegnamento di cui all’articolo 1 per tutto l’orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione d i comando’.
Con il D.M. dicembre 1971 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docRAGIONE_SOCIALE e per la determinazione, nei limiti RAGIONE_SOCIALEo stanziamento dei competRAGIONE_SOCIALE capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.
Tali disposizioni sono state abrogate dal d.lgs. n. 66 del 2010 e dal relativo d.P.R. n. 80 del 2010 di attuazione.
Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte, Cass. n. 12361 del 2020, ai quali si intende dare continuità, secondo i quali i docRAGIONE_SOCIALE incaricati sulla base di convenzione annuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 1023 del 1969 sono da ritenere pubblici impiegati,
stante l’assoluta similitudine rispetto agli incarichi propri dei professori RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE, pacificamente di natura subordinata, nonché l’osservanza di un orario settimanale, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del trattamento di previdenza e quiescenza degli insegnanti statali e la soggezione alle direttive RAGIONE_SOCIALE Pubblica RAGIONE_SOCIALE
In tal senso vanno considerate le previsioni contenute nella legge n. 1023 del 1969, e nel relativo provvedimento attuativo, circa la prestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività sulla base di un orario, l’inserimento pieno nell’organizzazione lavorativa altrui, la remunerazione secondo le regole proprie del lavoro dipendente (v. assegni c.d. accessori e indennità di quiescenza) e la soggezione al medesimo regime di assistenza e previdenza dei docRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, questa Corte ha anch’essa delineato una definizione di pubblico impiego che va al di là RAGIONE_SOCIALE comune evenienza del rapporto privatizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, per abbracciare fattispecie eventualmente munite di connotazioni spurie (v., con riferimento ai portieri degli RAGIONE_SOCIALE previdenziali, assoggettati a regolamento negoziale di stampo esclusivamente privatistico: Cass., S.U., 28 novembre 1990, n. 11459 e, più di recente, Cass. 18 novembre 2019, n. 29897; v. con riferimento ai collaboratori esperti linguistici presso le Università, l’art. 4, co. 2, d.l. 120/1995, riportati però al pubblico impiego, ad es. per quanto attiene al regime degli accessori sui crediti: Cass. 15 luglio 2019, n. 18897), e dunque almeno in parte destinatarie discipline speciali.
Dunque, il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docRAGIONE_SOCIALE civili di RAGIONE_SOCIALE militari, di cui alla legge n. 1023 del 1969, ora regolato dagli articoli 1035 e seguRAGIONE_SOCIALE del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la
Pubblica RAGIONE_SOCIALE, regolato dalle norme speciali per esso previste.
Nella specie, la Corte d’Appello, con accertamento di fatto che si sottrae a censura in questa sede, essendo supportato da specifica motivazione che considera e dà conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ha affermato che in mancanza di una espressa indicazione del nomen iuris nelle convenzioni allegate, doveva concordarsi con apprezzamento del Tribunale relativamente all’inequivoco elemento pattizio integrato dall’attribuzione – incontestata tra le parti- ai lavoratori RAGIONE_SOCIALE 13 mensilità, RAGIONE_SOCIALEe ferie retribuite, del TFR e degli assegni per il nucleo familiare e del versamento dei contributi previdenziali, circostanze che deponevano per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Può passarsi ad esaminare, congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione, i motivi del ricorso principale.
Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alla presente motivazione, e va accolto.
5.1. La CGUE con l’ordinanza 8 gennaio 2024, causa C -278/23 ha esaminato congiuntamente, le due questioni oggetto del rinvio pregiudiziale con cui si chiedeva in sostanza, da un lato, se la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di materie non militari nelle RAGIONE_SOCIALE militari dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme volte a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato e, dall’altro, se le esigenze di organizzazione di tali RAGIONE_SOCIALE possano essere qualificate come «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di siffatti contratti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 5, punto 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro.
La CGUE ha affermato che dalla stessa formulazione RAGIONE_SOCIALE clausola 2, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro risulta che l’ambito
d’applicazione di quest’ultimo deve essere inteso in senso ampio, poiché riguarda in generale i «lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». Inoltre, si deve rammentare che la nozione di «lavorator a tempo determinato» ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 3, punto 1, RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura RAGIONE_SOCIALE o privata del loro datore di lavoro (sentenza del 13 gennaio 2022, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
Atteso che l’accordo quadro non esclude alcun settore particolare dal suo ambito di applicazione, esso si applica quindi anche al personale assunto nel settore RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento impartito presso istituti pubblici (sentenza del 13 gennaio 2022, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
In presenza di rapporti di lavoro subordinato il lavoratore insegnante per le materie non RAGIONE_SOCIALE presso le RAGIONE_SOCIALE militari rientra nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro.
La clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude il personale civile incaricato RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di materie non militari nelle RAGIONE_SOCIALE militari dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme volte a sa nzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, se e in quanto tale normativa non contenga alcuna altra misura efficace per prevenire e, se del caso, sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.
Esigenze di organizzazione di tali RAGIONE_SOCIALE non sono idonee a costituire «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di siffatti
contratti con il personale incaricato RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di tali materie, ai sensi RAGIONE_SOCIALE clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro.
La CGUE ha poi affermato che la clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale vieta la conversione di una successione di contratti a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, possa essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno RAGIONE_SOCIALEo Stato membro interessato deve prevedere un’altra misura effettiva per prevenire e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno subito come misura che sanziona in modo effettivo l’abuso del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, il principio su cui si fonda tale risarcimento e il principio di proporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia eccedere la compensazione integrale.
5.2. Le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 2016, hanno statuito proprio rispetto alla portata applicativa e alla parametrazione del danno risarcibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in presenza di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno avuto modo di chiarire che il pregiudizio economico oggetto e il risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo
quelli comunitari. Piuttosto, considerato che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quadro recepito nella direttiva 1999/70’CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione eli contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno, che sarà normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile. le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno rinvenuto nell’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010, una disposizione idonea allo scopo. nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, consente pro tanto al lavoratore di essere esonerato dall’onere RAGIONE_SOCIALE prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.
I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato conferma nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, COGNOME. e nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 248 del 2018. Va inoltre considerato che (Cass., Sezione Lavoro, ordinanza n. 23373 del 26 luglio 2022) l’immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli RAGIONE_SOCIALE‘illecito costituito dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine, a condizione che essa avve nga nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘Ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale.
Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza di appello va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito RAGIONE_SOCIALE controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente: «il docente con rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato subordinato a termine con l’RAGIONE_SOCIALE per l’insegnamento di materie non militari presso le RAGIONE_SOCIALE militari in conformità alle statuizioni
dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 8 gennaio 2024, causa C278/23) rientra nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola 5 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quadro e in conformità con il canone di effettività RAGIONE_SOCIALE tutela affermati dalla Corte di Giustizia UE (7 marzo 2018, C-494/16, COGNOME) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell’ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come ‘ danno comunitario ‘ , determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla perdita del posto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi indicati in motivazione e rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Roma, in