Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18904 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 18904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13811-2022 proposto da:
PRESIDENZA COGNOMEA REGIONE SICILIANA, RAGIONE_SOCIALE, ASSESSORATO COGNOMEE AUTONOMIE LOCALI E COGNOMEA FUNZIONE PUBBLICA COGNOMEA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME OTTAVIO, CATINELLA SANTO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13811/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
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NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME PIERO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 656/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, del 04/11/2021 R.G.N. 809/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 18 novembre 2021, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME e altri 32 nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannando l’Amministrazione, a fronte RAGIONE_SOCIALE declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE proroghe successive alla prima degli originari contratti a termine in base ai quali gli istanti erano stati tutti assunti per fronteggiare le esigenze istituzionali conseguenti agli eventi sismici che avevano interessato la Sicilia orientale, proroghe disposte per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di indire le selezioni per la stabilizzazione del personale, procedure mai indette per dodici anni senza addurre specifiche ragioni impeditive nonostante la disponibilità dei fondi, al risarcimento del danno comunitario quantificato ex art. 32 legge n. 183/2010 in dodici mens ilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
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La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, al di là del dato formale RAGIONE_SOCIALE stipula di un unico contratto a termine proseguito per proroghe successive sulla base di specifiche disposizioni di legge, l’abusiva reiter azione dell’impiego a termine degli istanti, soggetta alla disciplina limitativa di cui alla direttiva 1999/70/CE, non potendo invocarsi, al fini di escluderne l’applicabilità, la riconducibilità del rapporto alla loro originaria condizione di LSU, abuso fondante di per sé la pretesa risarcitoria, da riconoscersi, non rivestendo efficacia riparatoria l’assunzione a tempo indeterminato degli istanti, per essere intervenuta all’esito di una procedura concorsuale indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine e non essendo la pretesa medesima soggetta all’eccepita prescrizione quinquennale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le Amministrazioni originariamente convenute, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il COGNOME e tutti gli altri originari istanti.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., 26, commi 6 e 10, L. R. Sicilia n. 8/2018 e 100 c..p.c., imputano alla Corte territoriale l’aver erroneamente disconosciuto l’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori interessati, dovendo ritenersi essere tali assunzioni intervenute all’esito di proced ure di stabilizzazione idonee, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, a rivestire quell’efficacia sussistendo la richiesta stretta
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correlazione tra l’abuso commesso dalle Amministrazioni e la stabilizzazione dalle stesse operata.
Il motivo si rivela inammissibile atteso che la censura sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti, che si concreta nell’affermazione tautologica RAGIONE_SOCIALE ricorrenza nella specie RAGIONE_SOCIALE condizioni cui la giurisprudenza UE e nazionale ricollega l’efficacia sanante dell’avvenuta stabilizzazione dei lavoratori precari, proponendo a conferma una rilettura del bando del concorso cui ha fatto seguito l’assunzione dei lavoratori, si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamen to già operato dalla Corte territorial e circa l’efficacia sanante RAGIONE_SOCIALE procedura prevista dal medesimo documento e così nella sollecitazione di un riesame nel merito del giudizio, inconfigurabile in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione il 22 maggio 2025.
La Presidente
(NOME COGNOME)